Ordinanza n. 149 del 1976
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ORDINANZA N. 149

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Marroccoli Angelo Mario Filippo, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Del Piano Gaetano, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno proposto questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, primo comma, del codice penale, prospettando il dubbio se tali norme - in quanto impongono, nel loro combinato contesto, di sottoporre alle misure di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario anche soggetti di attuale comprovata non pericolosità - contrastino:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale equiparazione delle situazioni, rispettivamente, degli imputati infermi pericolosi ed infermi non pericolosi;

b) con gli artt. 13, 27, 32 della Costituzione, laddove prescrivono che la libertà personale é inviolabile, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, e che non possono in nessun caso essere violati i limiti imposti al rispetto della persona umana;

che in nessuno dei giudizi (i quali - per l'identità, appunto, delle questioni trattate - possono essere riuniti) vi é stata, in questa sede, costituzione di parti od intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che identiche questioni, di legittimità degli artt. 204 e 222 codice penale citati, sono già state dichiarate non fondate con sentenze n. 68 del 1967 (in relazione agli artt. 13, 27 e 32 della Costituzione) e n. 106 del 1972 (in riferimento all'art. 3 della Costituzione) ed, inoltre, manifestamente infondate con le successive ordinanze nn. 141 del 1973, 80 e 196 del 1974;

che non sono ora neppure addotti argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli già (negativamente) valutati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, comma primo, del codice penale - in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 32 della Costituzione - sollevate con le ordinanze in epigrafe indicate.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1976.