ORDINANZA N. 80
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Cesari Aldo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1972 dal tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Di Dio Giuseppe, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972;
3) ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Dell'Aria Gaetano ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che le ordinanze 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del tribunale di Terni e 2 febbraio 1972 del tribunale di Enna, indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e le stesse norme sono state denunciate dal giudice istruttore del tribunale di Enna, con ordinanza 13 ottobre 1972, per violazione degli artt. 2, 25, 27 e 32 della Costituzione;
che nessuno si é costituito in questa sede;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che le medesime questioni sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza di questa Corte n. 141 del 1973, e non sussistono, né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe, e già dichiarate manifestamente infondate con
Arduino SALUSTRI - Cancelliere