Ordinanza n.141 del 1973
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ORDINANZA N. 141

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 aprile 1971 dal pretore di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di De Toni Silvana, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;

2) ordinanza emessa l'8 gennaio 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di De Marco Tommaso, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

3) ordinanza emessa il 4 agosto 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Gallo Rocco, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Crobu Giovanni, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che le quattro ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, nonché del solo art. 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione;

che in nessuno dei giudizi vi é stata, in questa sede, Costituzione di parti;

che i giudizi stessi possono essere riuniti.

Considerato che delle sopra indicate questioni, in particolare, quelle che prospettano contrasto degli artt. 204 e 222 citati con l'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222 del codice penale con gli artt. 13 e 32 della Costituzione sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la decisione n. 68 del 1967, dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, mentre, per quanto attiene al dedotto profilo di violazione dell'art. 2 della Costituzione, questo pure risulta, negli stessi termini, già esaminato nella parte motiva della sentenza n. 68 sopradetta, che ne ha evidenziato la non fondatezza, là dove ha escluso che, nella specie, la legge provveda senza "rispetto della persona umana";

che, poi, per quanto, invece, riguarda l'ipotizzato contrasto dei accennati artt. 204 e 222 del codice penale con l'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo dell'irrazionale equiparazione di soggetti pericolosi e soggetti in concreto non pericolosi), la relativa questione é assolutamente identica, nel contenuto, a quella (concernente contrasto dell'art. 222, secondo comma, del codice penale, con l'art. 3, appunto, della Costituzione) già risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza di questa Corte n. 106 del 1972, rispetto alla quale né sussistono, né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare;

che, d'altra parte, le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza medesima appena menzionata - in particolare, sul punto della revocabilità delle misure di sicurezza "anche prima del decorso della durata minima, allorché si accerti la cessazione dello stato di pericolosità" - racchiudono l'implicita confutazione anche dell'ulteriore ipotesi di contrasto degli artt. 204 e 222 del codice penale con l'art. 25 della Costituzione (prospettata, appunto, sotto il profilo dell'assoggettamento a misure di sicurezza di persone in concreto non pericolose);

che, infine, l'ultima questione (che é l'unica a presentare caratteri di sostanziale novità) di contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 222, primo comma, del codice penale, per la parte relativa all'inciso "salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni", appare, manifestamente infondata per la considerazione, di intuitiva evidenza, che proprio la diversa gravità dei reati diversifica obiettivamente le situazioni dei soggetti, che ex art. 88 del codice penale sono prosciolti, e giustifica, quindi, il trattamento differenziato delle situazioni medesime, sotto il profilo dell'applicazione della misura di sicurezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale in riferimento all'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222, primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione, nonché delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222 citati in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione e dell'art. 222 - inciso contenuto nel primo comma - del codice penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1973.