SENTENZA N. 136
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 settembre 1950, n. 768 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1974 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Piscitelli Martino Giuseppe ed altri e l'Opera Valorizzazione Sila, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'Opera Valorizzazione Sila;
udita nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per l'Opera Sila.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dai germani Carmine, Luigi e Martino Piscitelli contro l'Opera Valorizzazione Sila, per ottenere la restituzione (o il corrispondente in valore) di terreni e di un fabbricato espropriati con d.P.R. 22 settembre 1950, n. 768 (nel quadro della riforma fondiaria di cui alla legge di delegazione n. 230 del 12 maggio 1950), l'adito tribunale di Cosenza ha sollevato, con ordinanza 16 gennaio 1974, questione di legittimità costituzionale del decreto indicato: prospettandone il contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto avrebbe assoggettato ad espropriazione beni che, per la loro natura urbana o per la destinazione industriale, sfuggirebbero alla sfera di operatività della legge di delega 1950 n. 230, nella colonizzazione della Sila.
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si é in questo costituita l'Opera Sila, contestando la fondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in esame, il tribunale di Cosenza denunzia - come detto - la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in cui sarebbe incorso il d.P.R. 22 settembre 1950, n. 768, espropriativo di ettari 395.58.60 del fondo "Coppo" dell'Agro di Pedace in Cosenza.
Secondo il giudice a quo, le risultanze della esperita istruttoria (incentrate sulla perizia tecnica del consulente di ufficio e sulle acquisite prove orali) consentirebbero, infatti, di affermare che siano stati compresi, nell'espropriazione disposta dal provvedimento impugnato, (anche):
a) terreni a destinazione industriale (particelle 34,35 del foglio di mappa 25) sui quali sarebbe stata installata una segheria;
b) un fabbricato parimenti urbano (costruito, nella zona stessa, sull'area già occupata da una baracca in legno).
Relativamente a detti beni, appunto, il decreto in discussione avrebbe violato la delega contenuta nella legge 12 maggio 1950, n. 230; che limita, invece, l'ambito di operatività della riforma fondiaria alla proprietà "terriera" privata.
2. - La questione é fondata.
La imprescindibilità della correlazione tra la riforma fondiaria, di cui alla legge di delega menzionata, e la (sola) proprietà terriera (appunto suscettibile di "trasformazione agraria") é già stata, infatti, affermata da questa Corte, con sentenza n. 25 del 1961.
Nella parte relativa alla denunziata estensione dell'espropriazione (anche) a beni a destinazione industriale e ad un immobile urbano, il decreto delegato n. 768 del 1950 risulta, quindi, illegittimo: per contrasto proprio con i precetti indicati, di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
3. - Per altro - non essendo dato alla Corte, secondo la sua costante giurisprudenza, procedere ad esame del merito delle risultanze istruttorie del giudizio a quo (cfr., da ultimo, sentenza 1972 n. 118) - la dichiarazione di illegittimità di cui sopra non può altrimenti esprimersi che con la formula "in quanto": con cui, appunto, si vuole far salvo il giudizio definitivo del giudice di merito sulla destinazione industriale e sul carattere urbano degli immobili sopra indicati (con riferimento, ovviamente, alla data del 15 novembre 1949, che, nel sistema delle leggi di riforma fondiaria, ha valore determinante per l'individuazione della qualità - oltreché della consistenza e titolarità - della proprietà espropriabile: cfr., per tutte, la sentenza della Corte n. 56 del 1960).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1950, n. 768 - limitatamente alla parte in cui dispone il trasferimento dei terreni di cui alle particelle 34, 35 del foglio di mappa 25 ed il fabbricato ivi esistente - in quanto risultino rispettivamente la destinazione industriale e il carattere urbano dei detti beni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1976.