SENTENZA N. 85
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Maccari Giovanni ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del Presidente;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico dei responsabili della società Supermercati G.S., imputati della contravvenzione di cui agli artt. 36, secondo comma, e 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580, per aver detenuto per la vendita pasta di semola di grano duro, invasa da parassiti, il pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, lett. a, della citata legge n. 580 del 1967, (recte art. 44) in raffronto all'art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, per contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza.
Premette il giudice a quo che la vendita di paste alimentari e di sfarinati invasi da parassiti é punita con la sola pena dell'ammenda fino a lire 2.000.000 in virtù dell'art. 44 dell'apposita legge speciale n. 580 del 1967 mentre la vendita di altre sostanze alimentari, anch'esse invase da parassiti, é punita con la pena congiunta dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da lire 200.000 a 20.000.000 (art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441). Né é possibile una diversa interpretazione, poiché l'ultimo comma dell'art. 44 della legge n. 580 del 1967 espressamente sancisce il carattere speciale della legge sugli sfarinati.
Osserva il pretore di Milano che la denunciata diversità di disciplina in tema di sanzioni penali realizza una irrazionale sperequazione tra situazioni sostanzialmente identiche, con violazione del principio costituzionale d'eguaglianza.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto di deduzioni depositato il 19 novembre 1974, sostenendo l'irrilevanza e l'infondatezza della questione sollevata.
La difesa dello Stato rileva, in primo luogo, che essendo stato il reato commesso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 580 del 1967, contenente una sanzione meno grave, l'eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcun effetto nel giudizio penale pendente innanzi al pretore, atteso il principio secondo cui si applica la disposizione più favorevole al reo. La questione sollevata appare quindi inammissibile per difetto di rilevanza.
L'Avvocatura soggiunge che la questione é anche infondata nel merito. La diversità di sanzioni concerne due precetti distinti, la vendita della pasta e quella delle sostanze alimentari; per la seconda il legislatore dovette tener conto della insufficienza delle sanzioni originariamente previste, infliggendo, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina stabilita dalla legge n. 283 del 1962, la pena dell'arresto introdotta dalla legge n. 441 del 1963. Il divieto di vendere pasta alterata da parassiti si collega invece all'apposita normativa speciale di cui alla legge 2 agosto 1948, n. 1036, emanata nel periodo post-bellico con carattere di transitorietà. Ritenne il legislatore, nel sostituire quella disciplina con la nuova legge speciale oggi impugnata, che le sanzioni fossero eccessive, e deliberatamente escluse la pena dell'arresto.
Non sussisterebbe quindi violazione dell'invocato principio costituzionale, giacché l'art. 3 Cost. non esige una mera eguaglianza formale ma consente che il legislatore possa stabilire norme diverse per regolare situazioni ritenute non eguali, entro un margine di discrezionalità che giustifichi sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato (sentenza n. 55 del 1974).
Considerato in diritto
Il pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (in relazione agli artt. 36 e 44, ultimo comma, stessa legge), nella parte in cui punisce la vendita di pasta alimentare invasa da parassiti con la sola pena dell'ammenda fino a lire 2.000.000, anziché con la più grave pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, prevista genericamente per le altre sostanze alimentari nelle ipotesi corrispondenti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, denunziando una irrazionale diversità di sanzioni penali.
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
L'eccezione é fondata.
Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale impedirebbero in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nei processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Già altre volte la Corte ha dedotto da questa considerazione l'inammissibilità per irrilevanza di siffatte questioni (sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del 1975).
É appena il caso di osservare che soltanto per mero errore materiale il pretore ha denunciato nei dispositivo dell'ordinanza di rimessione l'art. 42 anziché l'art. 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (in relazione agli artt. 36 e 44, ultimo comma, della stessa legge), sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1976.