ORDINANZA N. 65
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con ordinanze emesse il 10 aprile 1974 dal tribunale di Piacenza e il 28 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Imperia nei procedimenti civili vertenti tra Migliorini Celsina, Badini Dina e Villa Marcellina contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 246, 247 e 250 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974 e n. 180 del 10 luglio 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che, con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge n. 1338 del 1962 e dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969 (vedansi anche le ordinanze nn. 296 e 297 del 1974).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230 del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1976.