Ordinanza n. 297 del 1974
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ORDINANZA N. 297

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1974 dal tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Cristalli Marcella e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Taroni Vanda e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Cristalli Marcella;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel combinato disposto (tribunale di Piacenza) o in relazione (giudice del lavoro del tribunale di Reggio Emilia) con l'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte (vedasi anche l'ordinanza n. 296 in data odierna) é già stata dichiarata l'illegittimità - costituzionale delle suddette norme.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230 del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di reversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.