ORDINANZA N. 64
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 12 marzo, 15 maggio e 4 giugno 1974 dal pretore di Prato nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pavone Grazia, Francesconi Elide e Cucco Anna, iscritte ai nn. 266, 286 e 386 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974 e n. 289 del 6 novembre 1974;
2) ordinanza emessa il 4 gennaio 1975 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Rinaldi Claudio, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975;
3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di Terralba nel procedimento penale a carico di Tuveri Anna Maria, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le quattro ordinanze dei pretori di Prato (12 marzo, 15 maggio e 4 giugno 1974) e di Terralba (4 febbraio 1975) e quella sollevata dal pretore di Civitavecchia (4 gennaio 1975) sono sostanzialmente identiche, in quanto, pur attenendo le prime quattro all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e l'altra all'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 2 della legge é in rapporto di continenza con l'art. 220 del testo unico;
che le norme di raffronto sono gli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 16, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;
che nessuna delle parti si é costituita né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, con sentenza n. 76 del 1970, questa Corte ha, tra l'altro, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 1423 del 1956, in riferimento a parecchie norme della Costituzione, tra cui gli artt. 13, 16 e 25 (vedansi anche le ordinanze n. 148 del 1970 e n. 223 del 1972), e, con sentenza n. 211 del 1975, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico, correlato al predetto art. 2, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;
che non vengono prospettati nuovi profili, né vengono addotti argomenti che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata con le ordinanze in epigrafe del pretore di Prato e del pretore di Terralba, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 16, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 76 del 1970;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 220 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in relazione all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Civitavecchia, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 211 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1976.