SENTENZA N. 211
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Facchinetti Maria Luisa, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Maria Luisa Facchinetti per la contravvenzione all'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, preveduta dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il pretore di Torino, con ordinanza 13 marzo 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui fa obbligo agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere all'arresto di chi é colto in flagranza del suddetto reato.
Premesso che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la disposizione denunziata sarebbe tuttora vigente, perché non abrogata dalla citata legge del 1956, che avrebbe regolato solo parzialmente la disciplina del rimpatrio, il pretore afferma che l'obbligo di arresto, "scaturendo solo da un'interpretazione restrittiva delle norme in vigore", mancherebbe dei requisiti di certezza e di inequivocità, che sarebbero insiti nel concetto di "casi (...) tassativamente indicati dalla legge", assunto dall'art. 13 Cost. a non valicabile confine dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. Aggiunge che, nella specie, l'arresto avrebbe il suo presupposto in un provvedimento amministrativo, discrezionale e insindacabile, tale da rendere la disposizione denunziata una norma penale in bianco, dalla quale non potrebbero derivare limitazioni alla libertà personale senza un preventivo sindacato dell'autorità giudiziaria.
Assume, infine, la violazione dell'art. 3 della Costituzione per il trattamento deteriore, riservato ai rimpatriati con foglio di via obbligatorio rispetto a quello fatto ai sorvegliati speciali, che, sebbene più pericolosi, non sarebbero assoggettati ad analoga misura restrittiva, se non ottemperino alle prescrizioni loro imposte.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
L'avvocatura fa, anzitutto, presente che, secondo una autorevole opinione dottrinale, l'arresto in flagranza, essendo adottato dalla polizia giudiziaria nell'esercizio dell'attività ausiliaria della funzione giurisdizionale, sarebbe assistito dalle garanzie di cui al secondo comma dell'art. 13 Cost., anziché da quelle più rigorose previste nel successivo terzo comma, e che, in ogni caso, l'arresto, per quanto non espressamente indicato, non sarebbe neppure escluso da quest'ultimo precetto, essendo una tipica misura restrittiva della libertà personale, menzionata anche dall'art. 68 della stessa Costituzione.
Dopo aver escluso la possibilità di sindacare il procedimento interpretativo seguito nell'applicazione giurisprudenziale della norma denunziata, osserva che questa fisserebbe in modo tassativo, certo ed inequivoco, i casi in cui deve procedersi all'arresto provvisorio.
Nel contestare la pretesa insindacabilità dell'ordine di rimpatrio, richiama le sentenze di questa Corte sull'art. 2 della citata legge n. 1423 del 1956.
Per quanto, infine, concerne l'assunta violazione del principio di eguaglianza, deduce che l'arresto in flagranza, non essendo una sanzione, ma un provvedimento strumentale, non sarebbe basato sulla entità della pena, bensì su altri criteri, tra i quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, e che, nella specie, la misura restrittiva sarebbe prevista per assicurare la concreta osservanza dell'ordine di rimpatrio, che potrebbe essere eluso più facilmente e frequentemente che non prescrizioni della sorveglianza speciale.
Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Torino é se l'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel fare obbligo agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere all'arresto di chi é colto in flagrante della contravvenzione all'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, violi sia l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento rispetto al contravventore alle prescrizioni della sorveglianza speciale, per il quale non é prevista identica misura restrittiva della libertà personale; sia l'art. 13 Cost. per mancanza dei requisiti di certezza ed inequivocità, insiti nel precetto costituzionale che subordina l'arresto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai "casi tassativamente indicati dalla legge".
2. - L'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza detta che la polizia giudiziaria e la forza pubblica debbono arrestare chi é colto in flagranza di taluni fatti di reato puniti dalle norme ivi elencate, tra cui é quella dell'art. 157, il quale disciplina il rimpatrio con foglio di via obbligatorio di coloro che non sanno o non vogliono dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta di identità o di un documento equipollente e di chi é pericoloso per l'ordine pubblico o per la pubblica moralità (pena per il contravventore l'arresto da uno a sei mesi).
3. - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel suo art. 2, ha rielaborato la materia oggetto dell'art. 157, attribuendo certe garanzie ai destinatari delle misure di prevenzione e della sanzione (che é rimasta dell'arresto da uno a sei mesi).
Sebbene tale legge non abbia statuito che l'art. 220 del testo unico si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nella sua attuale normativa, la prevalente giurisprudenza della Cassazione ritiene che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella flagranza della stessa contravvenzione. Tale é, dunque, la norma vivente. Di qui la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli art. 3 e 13 della Costituzione.
4. - Secondo il giudice a quo, poiché le trasgressioni alle prescrizioni della sorveglianza speciale non comportano l'arresto obbligatorio in flagranza, la più severa misura coercitiva a carico della persona sottoposta al foglio di via contrasterebbe, come si é sopra avvertito, con l'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento.
La Corte osserva che la norma é dovuta ad una scelta di politica criminale e di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il quale ha ritenuto di dover prescindere, nelle sue determinazioni, dall'entità obiettiva del reato e della pena edittale; trattasi di un criterio che é stato seguito non solo dall'art. 220 del testo unico (quanto all'arresto obbligatorio in flagranza), bensì anche dall'art. 236, quarto comma, del codice di procedura penale (quanto a talune contravvenzioni che comportano l'arresto facoltativo in flagranza).
5. - In ordine all'art. 13 Cost., l'ordinanza di rimessione ne assume la violazione per difetto del requisito, nella disposizione censurata, della tassatività richiesta dal precetto costituzionale. Ciò che non é, perché gli elementi della certezza e dell'inequivocità, che, per il pretore di Torino, sono insiti nel concetto di tassatività, risultano presenti proprio per il fatto che le circostanze per le quali l'arresto, ai sensi dell'art. 220 del testo unico, é obbligatorio, sono precisate nell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (il cui contrasto con l'art. 13, oltreché con l'art. 3 Cost., é stato escluso con sentenza n. 32 del 1969 di questa Corte).
V'é, del resto, la garanzia del controllo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'ultima parte del terzo comma dello stesso art. 13 e dell'art. 236 del codice di procedura penale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli art. 3 e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.