Sentenza n. 60 del 1976
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SENTENZA N. 60

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 156 e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio e il 16 dicembre 1974 dal pretore di Roma in due procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Dylan Bob e la società Newton Compton editori e tra la società Simofi Finanziaria e la società Titanus, iscritte al n. 102 del registro ordinanze 1974 ed al n. 92 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 119 dell'8 maggio 1974 e n. 95 del 9 aprile 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Bob Dylan e la società Newton Compton editori, il pretore di Roma, avendo il ricorrente Dylan richiesto il sequestro di un libro di poesie di sua creazione che assumeva essere stato illegittimamente pubblicato e posto in commercio dalla società predetta, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'articolo 21, terzo comma, della Costituzione.

Secondo il pretore, la disposizione impugnata che contempla il provvedimento cautelare del sequestro di libri a favore di chi si ritenga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica, non é contenuta in una "legge sulla stampa" unica fonte abilitata ai sensi del terzo comma dell'art. 21 Cost. a prevedere il provvedimento in esame.

A sostegno della illegittimità della norma denunciata, il giudice a quo richiama la sentenza n. 122 del 1970 alla cui applicazione nella fattispecie non osta quanto ritenuto dalla Corte con la successiva sentenza n. 38 del 1973, riguardando quest'ultima la possibilità di sottoporre a sequestro materiali destinati alla pubblicazione a mezzo stampa, mentre la questione rimessa oggi alla Corte riguarda la conformità a Costituzione del sequestro di stampati veri e propri. Rileva d'altra parte il pretore di Roma la necessità di un coordinamento tra le due sentenze richiamate, nel senso di conciliare l'interesse costituzionalmente protetto alla circolazione della stampa con quello della tutela dell'intimità e del diritto d'autore, il fondamento costituzionale di quest'ultimo potendosi ricollegare a qualche altra disposizione costituzionale diversa dall'art. 21.

Osserva infine che la concreta fattispecie che ha dato luogo all'incidente riguarda un caso in cui il comportamento dell'editore - riproduzione pedissequa senza il consenso dell'autore di un'opera dello stesso - si concreta, oltre che in un delitto (art. 171, comma primo, lettera a, legge n. 633 del 1941), anche in una manifestazione di pensiero altrui, sicché é da dubitare che siffatti tipi di manifestazione di pensiero trovino tutela nell'art. 21 della Costituzione, se non sotto il profilo del diritto di informazione inteso come parte della più generale tutela della manifestazione del pensiero approntata dalla disposizione citata.

2. - Ancora il pretore di Roma, con un'altra ordinanza emessa il 16 dicembre 1974, nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Finanziaria Simofi e la s.p.a. Titanus, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in relazione al primo comma e all'art. 700 c.p.c., nella parte in cui consente che possa essere ordinata con provvedimento sommario l'interdizione alla diffusione della stampa per contrasto con l'art. 21, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui consente che può essere ordinato dall'autorità giudiziaria il sequestro della stampa, sempre per contrasto con l'art. 21, comma terzo, della Costituzione.

Richiamandosi alla precedente ordinanza in data 17 gennaio 1974, il pretore riteneva di denunciare anche l'art. 156, secondo comma, della citata legge n. 633, in quanto la tutela apprestata dall'art. 21 della Costituzione nei confronti del sequestro dovrebbe analogicamente estendersi all'azione inibitoria prevista da tale disposizione, essendo illogico che la Costituzione vieti il sequestro della stampa ed ammetta implicitamente altri provvedimenti cautelari che, quanto agli effetti pratici, presentano stretta affinità con il sequestro.

3. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, la legge sulla stampa prevista dall'art. 21 della Costituzione, va individuata nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, approvata dalla Assemblea Costituente e nel r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, implicitamente mantenuto in vigore dall'Assemblea Costituente stessa, il quale stabilisce al secondo comma dell'art. 3 "nulla é innovato alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie, stabilite a tutela del diritto d'autore dalla legge 22 aprile 1941, n. 633".

Inoltre, l'ipotesi di riproduzione abusiva costituisce reato ai sensi dell'art. 171, lettera a, della legge n. 633, il che basta ad assicurare la concorrenza di entrambe le condizioni, prescritte dall'art. 21 della Costituzione, di legge sulla stampa e di sequestro espressamente previsto per un caso di delitto.

Non rileva nella specie la verifica della legittimità costituzionale del medesimo art. 161, in quanto autorizza il sequestro in casi di violazione della legge sul diritto d'autore che non costituiscono delitto.

Gli stessi argomenti valgono tanto per la riproduzione di stampati che riproducono opere altrui (prima ordinanza) quanto per la riproduzione di fotogrammi di alcune scene d'un film senza il consenso del titolare dei diritti di utilizzazione economica (secondo ordinanza), e possono estendersi all'azione inibitoria di cui all'art. 156 della legge n. 633.

Ma, secondo l'Avvocatura, l'impugnazione dell'art. 156 si basa sullo stesso equivoco che già indusse il pretore di Roma a denunciare l'art. 10 del codice civile, questione sulla quale la Corte ebbe già a pronunziarsi con la sentenza n. 122 del 1970, non prevedendo la disposizione denunziata alcun riferimento a misure cautelari o provvisorie, ma essendo soltanto l'applicazione dell'art. 700 del codice di procedura civile (norma elastica che pone a disposizione del giudice il potere di costruire la misura cautelare più adeguata) a poter produrre un'ipotizzabile lesione dell'art. 21 Cost. nella costruzione della misura cautelare applicabile al caso concreto.

Sotto un profilo più generale, l'Avvocatura ritiene che l'art. 21 non sia applicabile alle manifestazioni di pensiero altrui, e che in ogni caso risulti superfluo ricercare il fondamento costituzionale della tutela del diritto d'autore, onde rinvenire un criterio di prevalenza fra la libertà di manifestazione del pensiero e quest'ultimo.

Considerato in diritto

1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono riunirsi e decidersi con un'unica sentenza stante che sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

2. - Il pretore di Roma solleva, in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui consente che può essere ordinato dall'autorità giudiziaria il sequestro della stampa in caso di violazione della legge sul diritto di autore che costituisca delitto, nonché dell'art. 156 della medesima legge in relazione al primo comma dell'art. 700 del codice di procedura civile nella parte in cui consente il sequestro e l'interdizione della stampa, sempre in ipotesi di delitto.

Fondamento dell'una e dell'altra questione é l'interpretazione restrittiva che il giudice a quo dà al comma terzo dell'art. 21 della Costituzione e più precisamente all'espressione "legge sulla stampa", ritenendo che costituisca fonte abilitante ad autorizzare il provvedimento previsto nel comma citato non un qualunque atto legislativo, ma soltanto una legge disciplinante espressamente questa materia, la quale sotto quella speciale intitolazione raccolga ogni disposizione regolativa attinente alla stampa. Tale, secondo il medesimo giudice, non sarebbe la legge 22 aprile 1941, n. 633, intitolata "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", alla quale appartengono gli articoli denunziati.

3. - L'esposta interpretazione dell'art. 21, comma terzo, si appalesa errata.

Essa condurrebbe infatti implicitamente e conseguentemente a ritenere che la legge indicata nel detto articolo dovesse essere regolatrice esclusiva della stampa nel senso di non ammettere che altri atti legislativi possano introdurre modifiche o disposizioni diverse rispetto alla medesima materia.

Il significato e la portata dell'art. 21, comma terzo, della Costituzione sono stati chiaramente indicati da questa Corte nella sentenza n. 4 del 1972, escludendosi che con la dizione "legge sulla stampa" il legislatore costituzionale abbia voluto dar vita ad un tipo speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di "legge sulla stampa".

"Ed invero", ha aggiunto la Corte, "obbiettivamente considerata, la formula dell'art. 21 non é così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede".

Non sussiste pertanto nessuna esclusione costituzionale per l'applicabilità delle misure di interdizione e di sequestro previste negli artt. 156 e 161 della legge n 633 del 1941, ove ricorrano entrambi i presupposti costituzionali previsti per il sequestro di stampati o per altre misure cautelari analoghe e cioè l'espressa previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa.

4. - É superfluo per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo indagare se l'art. 21 che tutela la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, sia anche rivolto a tutelare la manifestazione del pensiero altrui sotto il profilo dell'informazione la quale abbia luogo senza o contro la volontà dell'autore.

Ed é altresì superfluo considerare se la tutela disposta dalla legge n. 633 del 1941 del diritto di autore, risponda ai fini dell'art. 42 della Costituzione e quali siano i rapporti tra questa norma e la libertà affermata nell'art. 21.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione, degli artt. 156 (in riferimento all'art. 700 del codice di procedura civile) e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui questi consentono le misure dell'interdizione e del sequestro di stampati in casi di violazione della citata legge che costituiscano delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1976.