Sentenza n. 122 del 1970
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SENTENZA N. 122

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, in relazione all'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1968 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Perini Anna Maria, Vistarini Patrizia e la società editrice Balsamo ed altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - In un procedimento promosso da Anna Maria Perini e da Patrizia Vistarini (in arte Mita Medici) contro la S.p.A. Balsamo, editrice della rivista "Playmen", contro la S.r.l. Faser Film il pretore di Roma, accogliendo un'eccezione formulata dai contro ricorrenti, ha proposto una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto "la norma contenuta negli artt. 10 del codice civile e 96, 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in rapporto all'art. 700 del codice di procedura civile, in quanto consente, ai fini di far cessare l'abuso dell'immagine altrui, il sequestro di pubblicazioni a stampa".

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 30 dicembre 1968, il pretore, ritenuta la rilevanza dell'eccezione, osserva che l'art. 21, terzo comma, della Costituzione stabilisce che al sequestro della stampa si può procedere soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi: poiché la Costituzione, così statuendo, pone una riserva rinforzata di legge, nel senso che condizioni necessarie per la sequestrabilità sono da un canto la determinazione di una fattispecie criminosa come delitto e dall'altro l'espressa previsione da parte della legge sulla stampa (con esclusione di qualsiasi altra legge), non é manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale di una norma, quale quella de qua, che consente il sequestro senza che concorrano le condizioni stabilite dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi con atto di deduzioni del 3 aprile 1969 in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Illustrando le ragioni che sorreggono tale conclusione, la difesa dello Stato - dopo essersi soffermata sulla tutela del c.d. diritto all'immagine e sui limiti che in proposito incontra il diritto alla libera manifestazione del pensiero garantito dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione - osserva che le disposizioni contenute negli artt. 96 e 97 della legge sul diritto di autore e l'art. 10 del codice civile non incidono sul campo di applicazione del terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, che non attiene ai provvedimenti che possono essere adottati dal giudice con la sentenza definitiva, ma solo ai provvedimenti cautelari. Rilevato che la norma sostanzialmente impugnata é quella dell'art. 700 del codice di procedura civile, l'Avvocatura sostiene che la disposizione costituzionale restrittiva del sequestro si rivolge direttamente al giudice, ponendo un limite ai suoi poteri: nella specie la norma processuale impugnata, che consente l'emissione in via di urgenza di provvedimenti dal contenuto non preventivamente determinato, attribuisce al giudice un potere nell'esercizio del quale egli deve tener conto di altre norme dell'ordinamento, che eventualmente escludano l'ammissibilità di una determinata misura cautelare, e, quindi, anche dei limiti derivanti dall'art. 21, terzo comma, della Costituzione. Posto che quest'ultimo dovesse essere interpretato nel senso prospettato dall'ordinanza di rimessione, il giudice non dovrebbe concedere il sequestro: si tratta, dunque, - così conclude l'Avvocatura su questo punto - di un problema di interpretazione del combinato disposto della legge ordinaria e della norma costituzionale, non già di una questione di legittimità costituzionale.

Comunque si deve escludere, secondo la difesa dello Stato, che l'art. 21, terzo comma, della Costituzione impedisca al giudice di emanare, a tutela del diritto dell'immagine, un provvedimento di sequestro di stampati. I "rapporti civili" regolati dalla Costituzione negli artt. 13-28 sono quelli nei quali é parte il pubblico potere, non quelli che intercorrono fra privati, ed é certo che l'art. 21 trae origine da secolari rivendicazioni della stampa nei confronti delle limitazioni provenienti dall'autorità pubblica: in particolare la disposizione del terzo comma tende ad escludere i sequestri disposti da organi appartenenti ad un potere diverso da quello giudiziario e ad impedire che ogni eventuale reato commesso da persona preposta all'azienda della stampa possa comportare il sequestro dello stampato con effetti che inciderebbero sulla libertà tutelata dall'art. 21 della Costituzione. Ad avviso dell'Avvocatura si deve perciò pervenire alla conclusione che la norma costituzionale di cui l'ordinanza denuncia la violazione non si estende al campo dei diritti privati e che la tutela della libertà di stampa non può eliminare tutti i mezzi che l'ordinamento predispone a presidio dei diritti subiettivi dei singoli: di tal che é da ritenere che il sequestro ex art. 700 del codice di procedura civile, in quanto costituisce mezzo di attuazione del diritto all'immagine e non strumento di limitazione della libertà di stampa da parte dei pubblici poteri, non incide sul divieto posto dalla norma costituzionale di raffronto.

3. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle sue conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte é chiamata a decidere se il potere del giudice civile di disporre il sequestro di pubblicazioni a stampa "al fine di far cessare l'abuso dell'immagine altrui" - potere che l'ordinanza di rimessione fa discendere dagli "artt. 10 del codice civile e 96, 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in rapporto all'art. 700 del codice di procedura civile" risulti compatibile con l'art. 21, terzo comma, della Costituzione.

Nel proporre tale questione il pretore di Roma esprime l'avviso che non sia conforme alla Costituzione una norma che, come quella denunciata, consenta il sequestro della stampa "al di fuori di ipotesi delittuose e di espressa previsione da parte della legge sulla stampa".

2. - Per accertare la sfera di applicazione della norma costituzionale di raffronto occorre partire dalla non controvertibile constatazione che la rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero.

Questa premessa - che impone di interpretare il secondo capoverso dell'art. 21 della Costituzione in stretta correlazione col principio enunciato nel primo comma - sembra necessaria per un'esatta valutazione della tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la disciplina restrittiva del potere di procedere al sequestro della stampa si riferirebbe solo ai rapporti fra questa ed i pubblici poteri e non andrebbe estesa anche "al campo dei diritti privati". La tesi muove esplicitamente dal presupposto che tutte le disposizioni attinenti ai rapporti civili nulla abbiano a che fare con "i rapporti che possono sorgere tra i cittadini": ma tale opinione, segnatamente nella sua formulazione così assoluta e generale deve essere fermamente respinta. Ed invero nel titolo primo della prima parte della Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni fondamentali diritti di libertà - in gran parte compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo genericamente contemplati nell'art. 2 -, che al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve poter far valere erga omnes. Così, ad es., per quanto riguarda la materia che specificamente interessa la presente controversia, non é lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale. Né può trarre in inganno la circostanza che il più delle volte, in tema di rapporti civili, le disposizioni costituzionali appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi ed i modi di intervento dei pubblici poteri. É vero che in tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma ciò nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti costituzionalmente protetti devono prevalere. Se si pensasse diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione, sicuramente inaccettabile, che la Costituzione, mentre con estremo rigore stabilisce (non importa se in modo esplicito od implicito) quali pubblici interessi possano costituire legittimo limite ai diritti costituzionali di cui si discorre, nel contempo lasci al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione dei primi ai secondi.

3. - Le considerazioni esposte devono indurre a ritenere che quando la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del pensiero - presupposto che discende dalla già rilevata connessione fra libertà di stampa e libertà di pensiero -, la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione. In altri termini, il fatto che la Costituzione ammetta il sequestro preventivo solo "nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi" o "nel caso di violazione di norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili" non può non escludere la legittimità di tale misura in ogni altro caso.

Vale la pena di mettere in rilievo che ciò non significa che al di fuori delle predette ipotesi la libertà di stampa non conosca confini. Per il già richiamato carattere di strumentalità, essa soggiace agli stessi limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del pensiero. Ma si tratta di limiti che vanno ricercati in sede di interpretazione del primo comma dell'articolo 21: il terzo comma, che disciplina la diversa materia della misura cautelare del sequestro, deve essere interpretato nel senso che non tutte le violazioni di siffatti limiti possono legittimare il ricorso a tale misura. Per garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa o addirittura definitivamente pregiudicata da provvedimenti che, ancorché adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo, la Costituzione, tenendo conto della importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto, mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purché attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi.

4. - Facendo applicazione di tali principi al particolare oggetto della questione sollevata dal pretore di Roma, si deve anzitutto rilevare che la pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione e soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera. Ma, ove tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo - naturalmente, allo stato della legislazione - é ammissibile solo quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la fattispecie prevista dall'art. 528 del codice penale (pubblicazioni oscene), perché solo in tal caso concorrono le due condizioni prescritte dalla norma costituzionale di raffronto: si tratta, infatti, di un delitto e per esso espressamente la legge vigente (R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) autorizza il provvedimento.

5. - Volgendo ora l'esame alle disposizioni denunziate, la Corte ritiene che debba escludersi che gli artt. 96, 97 della legge n. 633 del 1941 e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del sequestro preventivo: i primi, infatti, elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona é legittimo o illegittimo e, quindi, hanno per contenuto la disciplina sostanziale del c.d. diritto all'immagine; il secondo riguarda i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Né negli uni né nell'altro c'é riferimento alcuno a misure cautelari e provvisorie.

Diverso, invece, é il discorso da farsi per l'art. 700 del codice di procedura civile. Questa disposizione, nell'elasticità del suo contenuto, consente al giudice di adottare il provvedimento che più gli appaia congruo rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e non sembra dubbio che in tale generica previsione possa rientrare anche il sequestro preventivo, quando non si tratti di uno dei sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e seguenti dello stesso codice. Si deve tuttavia osservare che l'art. 700, proprio a causa della genericità dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e - come esattamente pone in rilievo la difesa dello Stato - non consente, quindi, che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale. Ond'é che il giudice, nonostante l'ampia discrezionalità attribuitagli, non può trovare nel predetto articolo la fonte di un potere che, per le cose innanzi dette, il terzo comma dell'art. 21 gli preclude. Si può perciò concludere che, poiché la disposizione denunziata, se correttamente interpretata, non é in contrasto con la norma costituzionale di raffronto, la questione, anche in questa parte, deve essere dichiarata non fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del codice civile, degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (contenente disposizioni sulla "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), e - nei sensi di cui in motivazione dell'art. 700 del codice di procedura civile, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1970.