Sentenza n. 14 del 1976
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SENTENZA N. 14

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 95 e 108 del codice di procedura penale e dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1973 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Menin Elia, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1973 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Vallone Claudio, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 14 ottobre 1974 dal pretore di Sora nel procedimento penale a carico di Gabriele Giovanni, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dell'istruttoria penale dinanzi al pretore di Napoli a carico di Claudio Vallone, imputato di lesioni colpose, la parte lesa, costituita parte civile, chiedeva che fosse liquidata una somma a titolo di provvisionale nei confronti dell'assicuratore, al quale, su conforme provvedimento pretorio, l'istanza veniva notificata.

Dopo di che, esso pretore, con ordinanza 14 novembre 1973, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente la citazione del responsabile civile nel corso dell'istruzione (sommaria) pretorile; e dell'art. 95, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prescrive che la dichiarazione di costituzione di parte civile sia notificata, prima del dibattimento, anche al responsabile civile.

In via subordinata, e per l'ipotesi in cui l'assicuratore non fosse da qualificarsi responsabile civile, lo stesso pretore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, della legge n. 990 del 1969, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui consente, nell'istruttoria pretorile, la citazione dell'assicuratore e la condanna del medesimo al pagamento di somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Nel formulare le prime due questioni, il pretore muove dal presupposto che l'assicuratore sia legittimato ad assumere la veste di responsabile civile; e deduce che, allo scopo di evitare che questi possa essere pregiudicato da una sua citazione nello stadio di una già avanzata istruttoria, occorrerebbe accogliere anche la seconda questione, sì da metterlo in condizione di poter intervenire tempestivamente nel processo, dopo aver avuto conoscenza della costituzione della parte civile.

Invece, nella subordinata ipotesi in cui fosse da escludere la predetta legittimazione dell'assicuratore, non sussisterebbero ostacoli alla sua presenza nella procedura di assegnazione della somma nella fase istruttoria; ma, non essendo parte nel processo penale, l'assicuratore resterebbe privo delle garanzie della difesa tecnica e del contraddittorio, dato che egli non potrebbe partecipare agli atti ai quali hanno diritto di assistere i difensori, né, a causa del segreto istruttorio, avere cognizione di quelli dal magistrato già compiuti.

2. - Nel procedimento penale contro Elia Menin, il pretore di Padova, con ordinanza 28 novembre 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., nonché dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., ritenendo di non poter provvedere sulla domanda di assegnazione della cosiddetta provvisionale, previa citazione dell'assicuratore, avanzata dalla parte civile.

3. - Nel procedimento penale, in fase istruttoria, dinanzi al pretore di Sora, contro Giovanni Gabriele, imputato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, la parte civile chiedeva l'assegnazione in suo favore di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969.

Con ordinanza 14 ottobre 1974, il pretore riteneva rilevante ai fini della decisione di tale domanda e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 108 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, nell'istruzione sommaria (nella specie, pretorile), la citazione del responsabile civile.

4. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sottoposte alla Corte dalle tre ordinanze in epigrafe sono le seguenti:

a) se l'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, unitamente all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non consentendo la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore nell'istruzione sommaria (nella specie, pretorile) violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

b) se l'art. 95, primo comma, cod. proc. pen. - prescrivendo che la dichiarazione di costituzione di parte civile sia notificata, prima del dibattimento, solo al pubblico ministero e all'imputato - violi l'art. 24 Cost., in quanto non dispone che la notifica sia fatta anche all'assicuratore, quale responsabile civile;

c) in via subordinata, qualora debba escludersi che l'assicuratore possa assumere la veste di responsabile civile, se l'art. 24 della legge n. 990 del 1969 - nella parte in cui prevede la chiamata dell'assicuratore e la di lui condanna al pagamento di somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno - violi l'art. 24 della Costituzione.

2. - Pur nella varietà delle situazioni processuali quali emergono dalle tre ordinanze di rimessione (e dagli atti dei relativi procedimenti), le questioni concernono la stessa materia ed i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

3. - Che l'assicuratore - tenuto a risarcire il danno cagionato ad altri dall'assicurato nella circolazione stradale, ex art. 18, primo comma, della legge n. 990 del 1969 - si inquadri nella figura del responsabile civile prevista dal codice di diritto processuale é ritenuto dalla prevalente dottrina ed é stato già riconosciuto nella motivazione, tra l'altro, delle decisioni di questa Corte n. 24 del 1973 e n. 172 del 1974: e, pertanto, la partecipazione dell'assicuratore al procedimento penale contro l'assicurato, nella fase istruttoria o dibattimentale, é regolata dalle norme di detto codice processuale relative al responsabile civile.

4. - Il complesso problema all'esame della Corte non investe la legittimità dell'istituto della cosiddetta provvisionale, che, introdotta dalla più volte citata legge n. 990 del 1969, é ispirata ad apprezzabili motivi d'ordine morale e sociale (vedasi la sentenza n. 198 del 1975).

5. - É da tener fermo che l'assicuratore, obbligato civilmente al risarcimento, é abilitato ad intervenire come responsabile civile nell'istruttoria anche sommaria (vedasi la sentenza n. 172 del 1974). Del che si ha riprova testuale nell'art. 95, secondo comma, cod. proc. pen., per il quale "le istanze proposte (dalla parte civile) dopo la citazione o l'intervento del responsabile civile devono prima del dibattimento essere notificate anche al responsabile civile".

Tuttavia, il problema sorge rispetto all'ipotesi in cui il danneggiato intenda chiedere la provvisionale di cui all'art. 24 legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'assicuratore, il quale non sia intervenuto nell'istruzione. Risulta dai principii - ed é pacificamente riconosciuto - che l'istanza ex art. 24, presuppone la costituzione di parte civile; ed é ovvio che in tanto l'istanza medesima può essere rivolta nei confronti dell'assicuratore, in quanto l'azione civile nel procedimento penale sia esercitata anche contro quest'ultimo.

Ora, mentre ciò é possibile nella istruzione formale, é, invece, precluso nell'istruzione sommaria, alla stregua del disposto dell'art. 108 cod. proc. pen., il quale - con riguardo a tale tipo di procedimento - non consente la citazione del responsabile civile se non per il dibattimento.

Ne consegue che durante il corso dell'istruzione sommaria il danneggiato non potrebbe chiedere la provvisionale contro l'assicuratore; il che, oltre a creare una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui si proceda con istruzione formale (durante la quale la predetta richiesta del danneggiato é ammissibile), si risolve in una violazione dell'art. 24 Cost., rimanendo, durante tutto il corso dell'istruzione sommaria, privo di tutela il diritto del danneggiato ad ottenere la pronunzia di cui all'art. 24 della citata legge del 1969.

Ricorrono, cioè, riguardo alla pretesa del danneggiato contro il responsabile civile, quelle stesse ragioni che, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., hanno indotto questa Corte a ritenere illegittima la normativa che, durante l'istruzione sommaria condotta dal P.M., rendeva impossibile (per difetto dei poteri decisori del P.M.) la proponibilità dell'istanza di provvisionale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 198 del 1975).

Nella specie, alla proponibilità della richiesta di provvisionale contro l'assicuratore durante il corso dell'istruzione sommaria, osta - come si é detto - l'art. 108 del codice di procedura penale. Del quale, pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte, appunto, in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.

6. - La questione dell'illegittimità dell'art. 95, primo comma, cod. proc. pen. - formulata dal pretore di Napoli sotto il profilo che la mancata prescrizione di notificazione, prima del dibattimento, della dichiarazione di costituzione di parte civile anche all'assicuratore quale responsabile civile, violi, in danno del medesimo, l'art. 24 della Costituzione é - manifestamente infondata.

Questa Corte, invero, con decisione n. 172 del 1974, ha già dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 cod. proc. pen. - sotto l'identico profilo ora nuovamente prospettato - rilevando che "ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, portante modifiche al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, applicabile anche ai procedimenti con istruzione sommaria, sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore é obbligato ad inviare a coloro che vi possono avere interesse, come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, il che, per quanto attiene al responsabile civile va evidentemente inteso nel senso che la comunicazione debba a questo esser fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato".

7. - Poiché, come già detto nel paragrafo 3, l'assicuratore - sotto il profilo della responsabilità per i danni cagionati dall'assicurato nella circolazione di autoveicoli - si configura quale responsabile civile, resta assorbita la questione di legittimità dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969, che é stata proposta subordinatamente all'ipotesi che all'assicuratore non si riconosca la predetta qualità di responsabile civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Napoli e già dichiarata non fondata con sentenza n. 172 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1976.