Ordinanza n. 205 del 1975
 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 205

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 140, 142, e delle tabelle allegate 4, Voce 38, e allegato 8 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Faes Primo e l'INAIL, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974,

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Braglia Domenico e l'INAIL, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Tosetto Giuseppe e l'INAIL, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Vitali Maurizio e l'INAIL, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Braglia Domenico, di Vitali Maurizio e dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché degli artt. 140 e 142, e della tabella allegato 8, dello stesso testo unico.

Ritenuto che la difesa di Domenico Braglia e di Maurizio Vitali ha prodotto memorie con le quali si insiste nel contestare la legittimità della elencazione tassativa delle lavorazioni morbigene, chiedendo che i lavoratori vengano ammessi a provare l'eziologia professionale delle malattie derivanti da lavorazioni non comprese nelle tabelle, e facendo istanza che la causa di Maurizio Vitali sia fissata per la discussione alla pubblica udienza.

Considerato che la stessa questione é stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974, e dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 88 del 1975;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che pertanto non sussistono i presupposti per l'assegnazione delle cause alla pubblica udienza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 140, 142, e delle tabelle allegato 4, voce n. 38, e allegato 8, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, e già decisa con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1975.