ORDINANZA N. 88
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 20 novembre 1973 dal tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Iori Bruno, Varini Enzo e l'INAIL, iscritte ai nn. 43 e 44 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;
2) ordinanza emessa il 9 marzo 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Rozzi Luciano e l'INAIL, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di La Spezia nel procedimento vertente tra Giannotti Maurizio e l'INAIL, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
4) ordinanze emesse il 10 maggio 1974 dal tribunale di Vicenza nei procedimenti civili vertenti tra Zanetello Giobatta, Scolini Rolando, Panella Gaetano e l'INAIL, iscritte ai numeri 353, 354 e 355 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Iori Bruno, Varini Enzo, Rozzi Luciano, Zanetello Giobatta, Scolini Rolando e Panella Gaetano e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Ritenuto che la difesa di Bruno Iori, Luciano Rozzi e Enzo Varini ha prodotto memorie con le quali fa istanza che le cause siano assegnate per la discussione alla pubblica udienza, e insiste nel contestare la legittimità della elencazione tassativa delle lavorazioni morbigene, chiedendo che i lavoratori vengano ammessi a provare l'eziologia professionale delle malattie derivanti da lavorazioni non comprese nella tabella.
Considerato che la stessa questione é stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 206 del 1974;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che pertanto non sussistono i presupposti per l'assegnazione delle cause alla pubblica udienza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, e già decisa con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1975.