SENTENZA N. 258
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti;
b) del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Padova, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 13 marzo e il 26 giugno 1973 dal pretore di Ortona nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cirulli Nicola e di Del Pizzo Carmine, iscritte ai nn. 219 e 354 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 10 agosto 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973;
2) ordinanza emessa il 27 settembre 1973 dal pretore di Lanciano nel procedimento penale a carico di D'Urbano Salvatore, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 14 maggio 1973 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Giacometti Wilma, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
Il pretore di Ortona con due distinte ordinanze in data 13 marzo e 26 giugno 1973, e il pretore di Lanciano con una terza ordinanza in data 27 settembre 1973, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo 2 ottobre 1959 - che statuisce l'obbligo degli imprenditori edili di accantonare presso la locale cassa edile le percentuali dovute ai dipendenti per gratifica natalizia, ferie e festività - integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 - per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti - in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Il pretore di Padova, a sua volta, con ordinanza in data 14 maggio 1973, ha sottoposto alla Corte questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R.9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'articolo 7 del contratto collettivo 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Padova - che attiene al finanziamento della Scuola professionale edile - in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dello stesso art. 76 della Costituzione.
In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi é stata costituzione di parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
I quattro giudizi riguardano questioni identiche (ordinanze 13 marzo e 26 giugno 1973 del pretore di Ortona e ord. 27 settembre 1973 del pretore di Lanciano) o analoghe (ord. 14 maggio 1973 del pretore di Padova), sicché possono essere definiti con unica sentenza.
Per ciò che si riferisce alle ordinanze dei pretori di Ortona e di Lanciano, questa Corte si é già pronunziata sul medesimo argomento, nel senso della fondatezza (sentenze n. 59 del 1964; n. 42, n. 101 e n. 156 del 1971; n. 185 del 1972 ecc.). Peraltro, data l'autonomia di ogni contratto collettivo provinciale, che assume aspetti differenti per ciascuna provincia, occorre una distinta dichiarazione di illegittimità costituzionale.
La norma denunziata dal pretore di Padova estende erga omnes l'obbligo del contributo per il finanziamento della Scuola professionale edile istituita con l'accordo collettivo 11 dicembre 1947. Come ha giustamente rilevato il giudice a quo, l'istituzione di tale scuola esula dalla diretta disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e non concerne il trattamento minimo retributivo, sicché, travalicando i limiti della legge di delegazione, la relativa norma va dichiarata illegittima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n.902 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1974.