Sentenza n. 42 del 1971
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 42

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti delle industrie edilizia ed affini, e del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6 e 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1969 dal pretore di Teramo nel procedimento penale a carico di Di Sabatino Andrea e Pietro, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.  

Ritenuto in fatto 

Nel corso del procedimento penale contro Di Sabatino Andrea e Pietro, opponenti avverso il decreto penale col quale erano stati condannati, tra l'altro, alla pena di lire 470.000 di ammenda per avere omesso di accantonare presso la Cassa edile della provincia di Teramo, o presso un Istituto bancario, la percentuale della retribuzione dovuta per ferie, festività e gratifica natalizia a 94 lavoratori dipendenti per i mesi di maggio, giugno e luglio 1967, nonché per avere omesso di versare alla Cassa edile stessa il contributo paritetico, il pretore di Teramo, con ordinanza in data 18 marzo 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti delle industrie edilizia ed affini e dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 (rectius n. 780) per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6 ed 11 del contratto collettivo integrativo del predetto, 30 settembre 1959 per la provincia di Teramo, in riferimento agli artt. 3; 18, 23, 39 e 76 della Costituzione.

Nel provvedimento si segnala innanzi tutto come sia evidente il contrasto tra le norme in questione, che prevedono l'istituzione delle casse edili ed i contributi ad esse dovuti, e la legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, che assumeva come fine l'emanazione di norme dirette a stabilire un trattamento economico e normativo minimo inderogabile, ma si ravvisa altresì un contrasto con gli artt. 39, 23, 36 e 3 della Costituzione.

A giudizio del pretore di Teramo l'art. 39 sarebbe violato in quanto l'istituzione obbligatoria delle casse edili verrebbe a limitare il principio della libertà sindacale mediante l'imposizione di obblighi contributivi a carico di tutti gli appartenenti alla categoria, anche se non iscritti ai sindacati.

La violazione dell'art. 23 deriverebbe d'altronde dal fatto che la misura dei contributi non é determinata dalla legge, ma lasciata alle successive decisioni delle rappresentanze sindacali, mentre la violazione dell'art. 36 risulterebbe dalla circostanza che la destinazione alle casse edili di una quota della retribuzione si risolverebbe in un atto di disposizione della retribuzione stessa, non consentita dalla norma costituzionale.

Infine la violazione dell'art. 3 deriverebbe dalla circostanza che mentre l'inosservanza di esse da parte dei datori di lavoro é sanzionata penalmente, nessuna sanzione é prevista per la inosservanza che sia eventualmente commessa dai lavoratori.

Davanti a questa Corte non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.  

Considerato in diritto 

L'articolo unico del D.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto, é stato già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963 e pertanto la questione, nella corrispondente parte, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Deve invece essere decisa per la prima volta la questione concernente l'articolo unico del D.P.R. n. 780 del 1961, nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 6 ed 11 del contratto collettivo integrativo per la provincia di Teramo ; la quale, pur presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 (e con numerose altre successive, fra cui da ultimo quelle n. 71, 126 e 162 del 1970), quanto meno per ciò che attiene alla dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione, riguarda una norma che ha una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tali pronunce.

Anche nei confronti della disposizione relativa alla provincia di Teramo si deve tuttavia riaffermare il principio che le norme dei contratti collettivi rese efficaci erga omnes le quali stabiliscono l'obbligo degli imprenditori edili di depositare somme presso le casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é stato conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della Costituzione.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 va limitata al terzo comma che é il solo ad occuparsi dei versamenti alle casse edili.

Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1971.