Ordinanza n.71 del 1974
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ORDINANZA N. 71

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Forlì nel procedimento penale a carico di Giannini Rita, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;

2) ordinanze emesse il 12 e il 13 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Ravenna nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Galassi Otello ed altri, di Merendi Giovanni Claudio, di Bosi Loris e di Guerrini Antonio Italo, iscritte ai nn. 336, 337, 338 e 339 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Forlì nel corso di un procedimento penale a carico di Giannini Rita, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 112, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale;

che con quattro ordinanze, delle quali due emesse dalla Corte d'assise di Ravenna il 13 giugno 1973, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico rispettivamente di Galassi Otello ed altri e di Merendi Giovanni Claudio, e le altre emesse il 12 giugno 1973, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di Bosi Loris e di Guerrini Antonio Italo, é stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, con più limitato riferimento ai soli artt. 111 e 113 della Costituzione;

che nessuno si é costituito in giudizio.

Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze 16 aprile 1959, n. 22, e 14 febbraio 1973, n. 17, e manifestamente infondate con l'ordinanza 5 febbraio 1974, n. 39, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 111, 112 e 113 della Costituzione dalla Corte d'assise di Forlì e dalla Corte d'assise di Ravenna con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 17 del 1973 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 39 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -  Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13 marzo 1974.