ORDINANZA N. 71
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Forlì nel procedimento penale a carico di Giannini Rita, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;
2) ordinanze emesse il 12 e il 13 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Ravenna nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Galassi Otello ed altri, di Merendi Giovanni Claudio, di Bosi Loris e di Guerrini Antonio Italo, iscritte ai nn. 336, 337, 338 e 339 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Forlì nel corso di un procedimento penale a carico di Giannini Rita, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 112, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale;
che con quattro ordinanze, delle quali due emesse dalla Corte d'assise di Ravenna il 13 giugno 1973, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico rispettivamente di Galassi Otello ed altri e di Merendi Giovanni Claudio, e le altre emesse il 12 giugno 1973, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di Bosi Loris e di Guerrini Antonio Italo, é stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, con più limitato riferimento ai soli artt. 111 e 113 della Costituzione;
che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze 16 aprile 1959, n. 22, e 14 febbraio 1973, n. 17, e manifestamente infondate con l'ordinanza 5 febbraio 1974, n. 39, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 111, 112 e 113 della Costituzione dalla Corte d'assise di Forlì e dalla Corte d'assise di Ravenna con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 17 del 1973 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 39 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 marzo 1974.