Ordinanza n. 39 del 1974
 CONSULTA ONLINE 


 

ORDINANZA N. 39

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 28 marzo 1973 dalla Corte d'assise di Bari, il 26 e il 22 marzo 1973 dalla Corte d'assise di Livorno nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Carone Michele, Ciampini Pietro e Palamidessi Massimo ed altri, iscritte ai nn. 211, 214 e 217 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;

2) ordinanze emesse il 9 aprile 1973 dalla Corte d'assise di Firenze e il 16 maggio 1973 dalla Corte d'assise di Lecce nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Spagnesi Renzo ed altri e Trigona Liborio, iscritte ai nn. 252 e 268 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

3) ordinanze emesse il 12 aprile 1973 dalla Corte d'assise di La Spezia e il 16 aprile 1973 dalla Corte d'assise di Trani nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ramat Marco ed altri e di Gadaleta Caldarola Gennaro Luigi, iscritte ai nn. 269 e 295 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

4) ordinanza emessa il 16 giugno 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Locri nel procedimento penale a carico di Panatta Domenico e Caminiti Franco, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa dalla Corte d'assise di Bari il 28 marzo 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Carone Michele é stata sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione nonché alla legge 24 marzo 1958, n. 195, questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui subordina il promovimento o proseguimento dell'azione penale alla discrezionale valutazione di un organo del potere esecutivo nell'ipotesi di vilipendio dell'ordine giudiziario;

che analoghe questioni, in riferimento però al solo articolo 104 della Costituzione, sono state sollevate dalla Corte di assise di Lecce, con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Trigona Liborio e dalla Corte di assise di Trani, con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Gadaleta Caldarola Gennaro Luigi;

che analoghe questioni relativamente alla stessa norma, nella parte in cui attribuisce il potere di concedere l'autorizzazione a procedere per tale reato al Ministro di grazia e giustizia anziché al Consiglio superiore della magistratura, sono state sollevate in riferimento agli artt. 104 e 110 della Costituzione dalla Corte di assise di Livorno con due ordinanze emesse rispettivamente il 26 marzo 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Ciampini Pietro ed il 22 marzo 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Palamidessi Massimo ed altri e dalla Corte di assise di Firenze con ordinanza emessa il 9 aprile 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Spagnesi Renzo ed altro; nonché in riferimento al solo art. 104 della Costituzione, dalla Corte di assise di La Spezia con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Ramat Marco ed altri;

che ulteriore questione, relativamente sempre alla stessa norma ed allo stesso reato, é stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, 104 e 112 della Costituzione dal giudice istruttore presso il tribunale di Locri con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Panatta Domenico e Caminiti Franco.

Considerato che le medesime questioni e questioni strettamente analoghe sono state dichiarate tutte non fondate da questa Corte con le sentenze 16 aprile 1959, n. 22, 22 aprile 1971, n. 91, 28 giugno 1973, n. 142, ed alcune manifestamente infondate con l'ordinanza 9 gennaio 1974, n. 5, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministro per la grazia e giustizia, sollevate in riferimento agli artt. 3, 101, 104, 110 e 112 della Costituzione ed alla legge 24 marzo 1958, n. 195, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 16 aprile 1959, n. 9l del 22 aprile 1971, n. 142 del 28 giugno 1973 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 5 del 9 gennaio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974.