ORDINANZA N. 69
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Marinoni Aristide ed altri, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanze emesse il 10 aprile 1973 ed il 13 marzo 1973 dal pretore di Sampierdarena nel corso di procedimenti penali rispettivamente a carico di Marinoni Aristide ed altri e Ferrari Alfredo ed altri, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale;
che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza 27 aprile 1972, n. 80, e successivamente manifestamente infondate con ordinanza 13 dicembre 1972, n. 194, in riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 194 del 13 dicembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale Palazzo della Consulta il 6 marzo 1974.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 marzo 1974.