Sentenza n. 43 del 1974
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SENTENZA N. 43

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 19 novembre 1952, n. 2047 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1972 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra D'Autilia Alberto e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per l'Ente di riforma.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento civile promosso da D'Autilia Alberto, procuratore generale di Di Loreto Ottavio ed altri, aventi causa da Di Loreto Biagio, contro l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, tendente ad ottenere il risarcimento del preteso danno derivante ad essi esponenti dall'essere stati espropriati, con d.P.R. 19 novembre 1952, n. 2047, di terreni in più del dovuto e valutabili in lire 4.486,04 in termini di reddito dominicale e, in termini di superficie, in ha. 19.50.45 di pascolo di I classe, ovvero in ha. 11.50.26 di seminato di II classe, il tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale, per eccesso dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Nell'ordinanza il tribunale ha dato atto che l'eccesso di scorporo sarebbe avvenuto per un errore nella determinazione della superficie espropriabile derivante dall'inclusione, nel computo relativo, della particella 46 del foglio di mappa 70 in agro di Ascoli Satriano, appartenente invece alla ditta Di Loreto Giovanni fu Valerio, e che l'errore sarebbe stato riconosciuto espressamente dallo stesso Ente in corso di causa. Ritenuta pertanto pregiudiziale la verifica della conseguente illegittimità, ha rimesso gli atti a questa Corte per il giudizio di competenza.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 20 dicembre 1972.

Avanti a questa Corte si é tempestivamente costituito l'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni, con cui ribadisce la necessità della pronunzia della Corte, vertendosi in materia di eccesso di scorporo riconosciuto dall'Ente espropriante.

Conclude pertanto chiedendo che la Corte statuisca secondo giustizia sulla sollevata questione.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'illegittimità del decreto 19 novembre 1952, n. 2047, viene prospettata in considerazione del fatto, risultante dall'ordinanza di rinvio ed esplicitamente ammesso dalla difesa dell'Ente, che il detto provvedimento é stato emanato tenendo presente, ai fini della determinazione della superficie da espropriare a carico di Di Loreto Ottavio ed altri, una particella di terreno appartenente invece a Di Loreto Giovanni fu Valerio.

Da tale erronea inclusione, secondo l'ordinanza, é altresì derivato un eccesso di espropriazione in danno del nominato Di Loreto Ottavio ed altri espropriati.

2. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo scorporo previsto e disciplinato dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, doveva effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti del vero proprietario del terreno (sentenze del 26 febbraio 1959, n. 8, del 18 novembre 1959, n. 57, del 1 marzo 1961, n. 7, del 16 marzo 1961, n. 12) e pertanto la espropriazione ora in esame avrebbe dovuto effettuarsi solo con riguardo alle particelle di terreno appartenenti al Di Loreto ed agli altri soggetti indicati nel decreto di esproprio impugnato. Tale provvedimento, pertanto, ha certamente esorbitato dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e va conseguentemente dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Ciò fermo restando che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, competono al giudice di merito eventuali ulteriori accertamenti circa la situazione di fatto concernente la reale consistenza della proprietà alla data del 15 novembre 1949, e la relativa incidenza sulla misura dell'espropriazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del d.PR. 19 novembre 1952, n. 2047, in quanto abbia compreso nell'espropriazione una particella non appartenente agli espropriati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1974.