Sentenza n. 8 del 1959
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SENTENZA N. 8

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Prof. Aldo SANDULLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113, promosso con ordinanza 2 aprile 1957 del Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Manca di Villahermosa Vincenzo e Stefano, quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei germani Eugenio, Paolo e Mario, e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1959 la relazione del Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avv. Antonio Putzolu per i Manca e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 1954 Manca di Villahermosa Vincenzo e Stefano, quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei germani Eugenio, Paolo e Mario, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) in persona del suo presidente, chiedendo in revindica un terreno denominato "Villa d'Orri" sito nel comune di Sarroch, terreno assoggettato ad esproprio in favore dell'Ente insieme con limitrofa tenuta di proprietà della "Impresa agricola Cardile".

Il predetto Ente, costituitosi in giudizio, contestò di essersi abusivamente impossessato di terreno di proprietà dei Manca in quanto, all'atto dell'esproprio disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113, in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (così detta legge stralcio), il terreno in questione era intestato in catasto alla ditta "Impresa agricola Cardile".

Esperite in sede istruttoria le prove tendenti alla dimostrazione del diritto di proprietà degli attori, la causa é stata rimessa al Collegio per la decisione.

Il Tribunale, con ordinanza 2 aprile 1957, ha dichiarato che gli attori "hanno fornito la prova piena del loro diritto di proprietà"; ma ha rilevato che lo scorporo fu attuato in forza del ricordato decreto presidenziale n. 3113 del 1952 avente valore di legge, onde in tanto può parlarsi di illegittimità del decreto di esproprio in quanto si ravvisi in esso eccesso di delega.

Dopo aver dichiarato che tale questione non appare manifestamente infondata e che la soluzione di essa é rilevante agli effetti della definizione del giudizio principale, ha di ufficio proposto la questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Ha pertanto disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il 17 gennaio 1958 al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 66, del 15 marzo 1958.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte i Manca si sono costituiti, depositando in cancelleria il 24 marzo 1958 le loro deduzioni, con procura conferita agli avvocati Mario Pino del foro di Cagliari e Antonio Putzolu del foro di Roma, con elezione di domicilio presso quest'ultimo.

La difesa dei Manca osserva che, sebbene al decreto n. 3113 del 1952 non possano muoversi censure dal punto di vista formale, esso sostanzialmente ha disposto lo scorporo di un terreno di proprietà della famiglia Manca, come ha riconosciuto il Tribunale di Cagliari contrariamente alle annotazioni catastali per le quali il terreno stesso figurava intestato alla "Impresa agricola Cardile". Pertanto, premesse alcune considerazioni in ordine alla autonomia o meno dei concreti provvedimenti di attuazione di disposizioni aventi valore di legge, conclude chiedendo che il decreto di cui si discute sia dichiarato illegittimo o nel suo complesso o in quanto é venuto a violare diritti dei Manca, mentre ogni conseguenziale pronuncia spetterà all'autorità giurisdizionale presso cui pende il giudizio principale.

Nel presente giudizio si é costituito anche l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando deduzioni in cancelleria il 14 marzo 1958.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che qui non si tratta di stabilire se sia legittima o meno un'espropriazione a non domino riferita alla data del 15 novembre 1949, ma se per la retta applicazione della legge n. 841 del 1950 debba aversi riguardo, per identificare l'appartenenza di terreni a determinati soggetti, ai dati formali risultanti dalle annotazioni catastali ovvero ai dati reali eventualmente difformi da quelli.

A conforto della prima delle tesi testé enunciate, l'Avvocatura dello Stato trae argomento dal disposto dell'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, per il quale l'individuazione del proprietario é fatta in base ai dati catastali e, in difetto, ai ruoli dell'imposta fondiaria.

Secondo l'Avvocatura dello Stato alla locuzione "consistenza al 15 novembre 1949", di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, dovrebbe quindi attribuirsi il significato di "dati catastali in atto al 15 novembre 1949", onde tanto l'Ente per la riforma quanto il Governo, nel predisporre rispettivamente il piano e il decreto di esproprio, debbono attenersi alla situazione catastale e non tener conto di qualsiasi elemento che modifichi codesta situazione.

Dato il carattere dell'esproprio deve applicarsi il criterio dell'individuazione del proprietario in base alle risultanze catastali, poiché la consistenza della proprietà viene accertata in termini di reddito dominicale, che a sua volta non può essere ricavato che dalle risultanze catastali stesse.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

La difesa dei Manca, con memoria depositata in cancelleria l'8 gennaio 1959, pone in evidenza le differenze che intercorrono tra il sistema della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e quello delle leggi per la riforma fondiaria e richiama varie disposizioni della legge n. 841 del 1950 che, a suo avviso, si riferiscono al proprietario del terreno nel senso giuridico della locuzione e non già a coloro che tali appaiono dai dati catastali, i quali possono eventualmente essere inesatti o, comunque, non rispondenti alla reale situazione di diritto. Conferma le conclusioni già enunciate.

L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata l'8 gennaio 1959, insiste nelle argomentazioni e conclusioni di cui alle precedenti deduzioni.

Nella discussione orale la difesa dei Manca e il sostituto avvocato generale dello Stato hanno illustrato le tesi svolte negli scritti difensivi, confermando le rispettive conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113, emesso ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sull'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (così detta legge stralcio), é stata disposta a favore dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna l'espropriazione di terreni intestati in catasto alla "Impresa agricola Cardile"; ma i Manca hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il predetto Ente, chiedendo in revindica un terreno compreso nell'espropriazione, fondando il loro diritto di proprietà su titoli derivativi e sulla usucapione.

Il Tribunale con ordinanza 2 aprile 1957 - richiamato l'art. 4 della legge n. 841 del 1950 che fa riferimento alla data 15 novembre 1949 e rilevato che l'accertamento della persona del proprietario é essenziale nei procedimenti di cui trattasi al fine di stabilire la effettiva consistenza della proprietà - dichiara che la prova da parte degli attori "ha dato esito nettamente positivo" e testualmente ribadisce che essi hanno "fornito la prova piena del loro diritto di proprietà".

Ma quel Collegio, di fronte al decreto presidenziale 18 dicembre 1952 avente valore di legge e per superare l'ostacolo da esso frapposto alla definitiva pronuncia sulla controversia, ha di ufficio sollevato e proposto a questa Corte questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega del decreto medesimo.

Deve quindi la Corte esaminare la questione se il decreto presidenziale, relativamente al terreno chiesto in revindica, abbia violato i criteri cui é informata la legge n. 841 del 1950, in quanto diretto contro soggetto non proprietario dei beni espropriati.

2. - Il terreno in discussione rivendicato dai Manca, era intestato in catasto alla ditta "Impresa agricola Cardile". Ora, alle intestazioni catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo circa i soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel territorio nazionale; ma secondo il nostro ordinamento tali intestazioni, come é pacifico in dottrina e in giurisprudenza, non hanno senz'altro valore probatorio in materia di diritti reali nei riguardi degli intestatari.

Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere quale decisiva agli effetti di cui trattasi. Conseguentemente l'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge n. 841 del 1950 deve effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti del vero proprietario del terreno, il che, del resto, chiaramente si evince dalla lettera stessa delle norme in armonia con il sistema della legge. In numerosi articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni "proprietà terriera privata", "proprietario", usate in senso tecnico giuridico (vedi, ad es., articoli 4, 7, 9, 11, 13, 19).

3. - Né giova, per sostenere opposta tesi, istituire un parallelo, come nelle memorie dell'Avvocatura generale dello Stato, tra legge stralcio e legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Nella legge n. 2359 del 1865 l'art. 16 espressamente dispone che nel piano particolareggiato di esecuzione debbono indicarsi, tra l'altro, il nome ed il cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali e in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria; l'articolo 52 della legge medesima statuisce che le azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, tra cui quella di revindica, non possono interromperne il corso né impedirne gli effetti, e che, pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti si possono far valere non più sul fondo espropriato, bensì sulla indennità che li rappresenta. Ma diversa é la natura dell'espropriazione per pubblica utilità da quella dell'espropriazione in base alle leggi di riforma fondiaria. Nel sistema della legge 1865 é preso in considerazione quel determinato bene per le sue caratteristiche e per le esigenze pubbliche che deve soddisfare; nel sistema, invece, delle leggi scorporo é preso in considerazione un soggetto in quanto proprietario di determinati terreni. Note differenziali, anche sotto il profilo delle finalità, la Corte costituzionale ha già poste in evidenza, affermando che la materia della riforma fondiaria attiene "direttamente alla struttura sociale e non soltanto ad un interesse pubblico specificamente determinato" (sentenza n. 60 del 1957) e ciò al fine di "procedere ad una trasformazione parziale e graduale del regime economico e giuridico della proprietà terriera" (sentenza n. 64 del 1957).

4. - Per le cose dette, il decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3113, in quanto nell'esproprio di terreni intestati alla "Impresa agricola Cardile" ha compreso terreno che a quella ditta non apparteneva, ha ecceduto dai limiti della legge delega e pertanto, sotto tale aspetto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -  Mario BRACCI  -  Nicola JAEGER -  Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI.

 

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1959.