Sentenza n. 60 del 1957
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SENTENZA N. 60

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, e 14 maggio 1952, n. 618, e delle norme contenute negli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con l'ordinanza 13 aprile 1956 della Corte di appello di Bologna pronunciata nel procedimento civile vertente tra la Società anonima immobiliare Veneto-emiliana (S.A.I.V.E.) e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 27 giugno 1956, ed iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

uditi l'avv. Aldo Perissinotto per la Società anonima immobiliare veneto-emiliana e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente colonizzazione delta padano.

 

Ritenuto in fatto

 

Con D.P.R. 14 maggio 1952, n. 618, venivano trasferiti all'Ente per la colonizzazione del delta padano ha. 47.40.70 di terreni siti nel Comune di Codigoro appartenenti alla Società anonima immobiliare veneto-emiliana (S.A.I.V.E.).

Con atto notificato il 22 maggio 1953, la S.A.I.V.E. conveniva l'Ente di riforma dinanzi al Tribunale di Ferrara, chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto di proprietà sui terreni, e l'obbligo del convenuto di rilasciarli, per i seguenti motivi:

a) incostituzionalità della norma, posta con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e richiamata dall'art. 1, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con cui si era demandato al Governo di provvedere entro il 31 dicembre 1951 con decreti aventi valore di legge ordinaria all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione, alle occupazioni di urgenza dei terreni sottoposti ad espropriazione e ai trasferimenti degli stessi terreni a favore degli Enti di riforma; essendosi in tal modo autorizzato il Governo ad emanare provvedimenti sostanzialmente amministrativi nella forma di atti legislativi in violazione dell'art. 76 della Costituzione, che consente la delegazione dell'esercizio della funzione legislativa per la emanazione di atti normativi e non per il compimento di atti che siano esplicazione di funzione puramente amministrativa; ed essendosi violato pure l'art. 113 della Costituzione perché con l'attribuire valore di legge ad atti aventi natura amministrativa veniva ad essere escluso il controllo giurisdizionale garantito dalla norma suddetta; conseguente incostituzionalità del D.P.R. 14 maggio 1952, n. 618;

b) incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con cui si era demandato al Governo di determinare con decreti aventi valore di legge ordinaria i territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, ai fini dell'estensione della legge Sila, senza fissare criteri direttivi specifici per la determinazione suddetta, bensì limitandosi a stabilire genericamente che si dovesse trattare di terreni suscettibili di trasformazione fondiaria od agraria e ciò in contrasto con l'art. 76 della Costituzione; conseguente incostituzionalità del decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 69, con cui era stato esteso a territori dell'Emilia e del Veneto l'ambito di applicazione della legge stralcio, nonché dell'impugnato decreto di esproprio;

c) incostituzionalità dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, che, prescrivendo doversi corrispondere agli espropriati il valore dei beni accertato agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143, avrebbe autorizzato quasi una confisca nei casi di terreni bonificati negli anni successivi, in violazione al disposto dell'art. 42 della Costituzione, che consente l'espropriazione dei beni privati "salvo indennizzo"; conseguente incostituzionalità del decreto di esproprio; in via subordinata, incostituzionalità del decreto di esproprio, essendosi determinata l'indennità in base all'art. 18 della legge stralcio, laddove, trattandosi di beni non assoggettati alla imposta sul patrimonio, si sarebbe dovuto applicare l'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e tener conto dei miglioramenti apportati ai beni dopo il 1947;

d) incostituzionalità per eccesso di delega del decreto di scorporo 14 maggio 1952, n. 618, per violazione dell'art. 1, primo comma, della legge stralcio, per aver colpito terreni del Comune di Codigoro di natura non latifondistica; motivo dedotto in via alternativa rispetto a quello sub b) circa la insufficienza dei criteri direttivi;

e) incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto di esproprio 14 maggio 1952, n. 618, per avere approvato un piano inserito per estratto nel Foglio annunzi legali della Provincia di Ferrara stampato e pubblicato dopo il 31 dicembre 1951, cioè oltre il termine stabilito dall'art. 4 della legge Sila e prorogato dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Costituitesi le parti, l'Ente convenuto eccepiva la inammissibilità della domanda e subordinatamente ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale, con sentenza 15 maggio-5 giugno 1954, riteneva ammissibile la domanda, ma la respingeva nel merito.

A seguito di gravame interposto dalla S.A.I.V.E. contro questa sentenza, la Cortedi Appello di Bologna, con l'ordinanza emessa il 13 aprile 1956, sospendeva il processo e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale già dedotte dalla S.A.I.V.E. in primo grado e sopra elencate.

Eseguita l'ultima notificazione in data 29 maggio 1956 nonché le comunicazioni prescritte, l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 27 giugno 1956.

La parte privata debitamente rappresentata, rinnovando le impugnative già espresse, si é costituita nei termini; l'Ente di riforma rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato ha specificamente dedotto:

in linea preliminare, l'improponibilità di tutte le questioni rimesse all'esame della Corte perché dedotte come "causa petendi" della domanda dinanzi ai giudici di merito e l'irregolarità della ordinanza della Corte di appello di Bologna: a) perché non sufficientemente motivata sull'esclusione della manifesta infondatezza della prima questione; b) perché il giudizio di merito, discutendosi dei valori censuari dei terreni, si sarebbe dovuto svolgere anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

nel merito, l'infondatezza delle dedotte questioni, in quanto:

a) il Parlamento può emettere atti che non abbiano contenuto normativo e l'art. 76 della Costituzione non esclude che anche la emanazione di tali atti possa essere delegata al Governo; b) lo oggetto della delega, negli artt. 5 della legge Sila ed 1 della legge stralcio, é ben circoscritto e determinato, con l'indicazione dello scopo da raggiungere (riforma fondiaria ed agraria) e dello strumento giuridico all'uopo adottato (esproprio ed assegnazione); c) ogni questione circa la norma applicabile per la determinazione dell'indennizzo (art. 18 della legge stralcio o art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333) sembra superata con l'entrata in vigore della legge 15 marzo 1956, n. 156; d) il termine prescritto dall'art. 4 della legge Sila e prorogato dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per la pubblicazione dei piani di esproprio nel Foglio degli annunzi legali della Provincia non é perentorio.

Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che ha aderito a tutte le deduzioni svolte dall'Ente di riforma.

Alla pubblica udienza del 27 marzo 1957 i difensori delle parti hanno ulteriormente svolto i rispettivi assunti.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato perché si tratterebbe, sostanzialmente, di questioni proposte in via principale e non incidentale, é stata esaminata e disattesa da questa Corte nella sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 alla quale si rinvia.

2. - Non sussistono i vizi denunciati relativamente all'ordinanza della Corte di Bologna e alla costituzione del contraddittorio.

Sul preteso difetto di motivazione dell'ordinanza di rinvio si osserva che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate nonché l'esposizione dei "termini e motivi" dell'istanza con cui é stata sollevata la questione; l'adeguata motivazione é prescritta solo per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza nel successivo art. 24, e ciò per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero rinviare la questione alla Corte costituzionale.

I vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito sono insindacabili dalla Corte, competente a decidere le controversie di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.); il dibattimento innanzi ad essa é limitato tra coloro ai quali, secondo l'art. 23 u. p. della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificata l'ordinanza di rinvio (cfr. Corte cost., ord. 5 dicembre 1956): cioè tra le parti in causa nel giudizio a quo nel momento in cui viene disposto il rinvio.

3. - La prima questione di legittimità costituzionale dedotta dalla Società immobiliare veneto-emiliana nel corso del giudizio di merito e ritenuta non manifestamente infondata dall'ordinanza 13 aprile-3 maggio 1956 della Corte d'appello di Bologna riguarda l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), e correlativamente l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio).

L'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila) dispone che: "Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;

c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera".

Si assume che la disposizione dell'art. 5 della legge Sila é viziata da illegittimità costituzionale in quanto essa ha delegato al Governo l'esercizio di funzione non sostanzialmente legislativa, violando gli artt. 76, 77 e 113 della Costituzione. A sostegno di tale tesi, si é rilevato che l'espressione "funzione legislativa", che é contenuta nell'art. 70 della Costituzione ("La funzione legislativa é esercitata collettivamente dalle Camere"), si riferisce alla produzione del diritto obiettivo e che, conseguentemente, ha lo stesso significato nell'art. 76, che regola le condizioni alle quali l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo.

Gli artt. 70, 76, 77 della Costituzione, compresi nel gruppo delle norme aventi per oggetto "la formazione delle leggi" (Parte II, Titolo I, Sezione II), sono le norme che disciplinano i procedimenti di formazione degli atti aventi efficacia di legge e cioè la funzione di porre in essere quei tipi di atti statuali caratterizzati da tale efficacia, ossia dai particolari effetti giuridici in cui questa si concreta. Le dette norme costituzionali non definiscono la funzione legislativa nel senso che essa consista esclusivamente nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte.

Non é dubbio che la legge é l'atto col quale normalmente si producono le norme che compongono l'ordinamento giuridico dello Stato. Ma la stessa Costituzione contempla, come leggi, taluni atti, che, pur essendo posti in essere collettivamente dalle Camere, non hanno il carattere di atti di produzione di norme giuridiche: tali sono le leggi di approvazione del bilancio e del consuntivo, di concessione dell'esercizio provvisorio del bilancio (Cost., art. 81), le leggi che si limitano ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali (art. 80), la legge che approva lo Statuto di una Regione di diritto comune (art. 123, secondo comma), la legge che risolva un conflitto di interessi tra lo Stato ed una Regione (art. 127); l'art. 43 della Costituzione prevede, poi, proprio nella materia che specificamente interessa il presente giudizio, la possibilità che con legge si proceda ad espropriazione di determinate imprese; inoltre, già l'art. 9 della legge 29 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, disponeva che in determinati casi la dichiarazione di pubblica utilità dovesse farsi con legge.

Secondo l'art. 77, primo comma, il Governo, quando ne sia delegato dalle Camere, può emanare decreti aventi valore di legge ordinaria e l'art. 76 limita tale facoltà delle Camere prescrivendo che l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo soltanto con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti.

Altri limiti alla potestà di delega derivano da talune specifiche norme della Costituzione che riservano al Parlamento la deliberazione di leggi relative a determinate materie inerenti a rapporti tra organi costituzionali, per le quali non é concepibile se non l'attività diretta del Parlamento (leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione alla ratifica dei trattati nelle ipotesi previste dall'art. 80 della Costituzione). Per un'analoga esigenza l'art. 72, ultimo comma, della Costituzione prescrive che la procedura normale dell'esame e dell'approvazione diretta da parte di ciascuna Camera deve sempre seguirsi per le leggi indicate nella detta disposizione, restando esclusa la procedura di approvazione per mezzo delle Commissioni.

Si tratta di riserve concernenti determinate leggi-provvedimento dalle quali, peraltro, non può dedursi un divieto assoluto di delegazione per leggi di questo tipo. Piuttosto, poiché dallo spirito dell'ordinamento costituzionale si desume che la legge singolare ha natura eccezionale, anche la delegazione di leggi-provvedimento presuppone particolari situazioni di interesse generale che, da un lato, sono suscettibili soltanto di valutazione politica e, dall'altro, implicano un giudizio tale che, per ragioni specialmente tecniche, non può essere formulato direttamente dal Parlamento.

Gli atti in cui si esplica la delegazione concessa al Governo dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sono bensì provvedimenti concreti riguardanti soggetti determinati ma, sostanzialmente, sono di contenuto legislativo, come si desume anche dal fatto che nell'art. 5 della legge Sila si usa l'espressione "secondo i principi e i criteri direttivi seguiti dalla legge medesima "che corrisponde all'altra  "determinazione di principi e criteri direttivi "con la quale l'art. 76 della Costituzione regola il collegamento tra legge delegante e legge delegata, nonché dalla disposizione per cui l'esercizio da parte del Governo della potestà delegata col predetto articolo della legge Sila é stato condizionato al parere obbligatorio, sebbene non vincolante, di una commissione parlamentare emanazione diretta dell'organo legislativo. I decreti emanati dal Governo non possono qualificarsi atti meramente esecutivi: in essi si ha l'esercizio di poteri che esorbitano dai limiti della normale attività amministrativa di espropriazione per pubblica utilità attenendo la materia della riforma fondiaria direttamente alla struttura sociale e non soltanto ad un interesse pubblico specificamente determinato. Non ricorre l'ipotesi, cioè, dell'attività c. d. di esecuzione della legge perché la libertà nelle valutazioni connesse all'emanazione di detti decreti, anche se si volesse limitarla alla facoltà di adottare o meno il provvedimento, sarebbe, sia per gli scopi che si propongono quei provvedimenti, sia per i motivi che ispirano quelle valutazioni, ben diversa dal margine di discrezionalità lasciato ai competenti organi amministrativi dalla legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Si é infatti nel campo delle scelte politiche che il Parlamento, in parte ha eseguito direttamente, approvando le leggi di riforma e, in parte, ha rimesso al Governo, delegandogli la necessaria potestà e, cioè, la potestà legislativa, trattandosi di svolgere attività politica di cui il Parlamento stesso ha voluto conservare la responsabilità avvalendosi del Governo per l'attuazione della riforma fondiaria secondo i principi indicati nelle leggi di delegazione. Gli atti emanati dal Governo in virtù di tale delegazione sono poi soggetti al controllo giurisdizionale della Corte costituzionale.

Deve ancora rilevarsi, contro la pretesa natura meramente esecutiva dei decreti in questione, che non soltanto il Governo ha un margine di discrezionalità nel momento in cui decide di provvedere positivamente, ma anche quando approva i piani di esproprio o delibera l'occupazione di urgenza. E se vi sono atti che appaiono interamente vincolati come quelli che dispongono il trasferimento della proprietà, in effetti con essi si eseguono precedenti atti già deliberati dal Governo con notevole margine di discrezionalità.

Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge Sila, che avrebbe attribuito artificiosamente carattere legislativo ad atti sostanzialmente amministrativi allo scopo di sottrarli ai normali controlli dei competenti organi giurisdizionali in violazione dell'art. 113 della Costituzione, si osserva che nell'ipotesi in esame non sorge il delicato problema di una eventuale elusione dell'art. 113, perché, come si é sopra rilevato, l'attività in cui si esplicano i poteri delegati al Governo, non si esaurisce in attività amministrativa né si esplica in atti di autorità amministrativa, in quanto il Governo agisce come legislatore delegato adottando, per disposizione del Parlamento, atti aventi forza e sostanza di legge.

Non é, perciò, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

4. - L'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), ha autorizzato il Governo della Repubblica ad applicare, con talune deroghe, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni," ai territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria", da determinarsi dal Governo entro il 30 giugno 1951 con decreti aventi valore di legge ordinaria per delegazione concessa con la stessa legge. In base a tale delegazione, con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, sono state emanate le norme per l'applicazione della legge stralcio a territori dell'Emilia e del Veneto.

Si é dedotta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, rilevandosi che con tale disposizione l'oggetto della delega per l'applicazione della legge Sila non é stato determinato dal Parlamento, ma dal Governo attraverso l'esercizio della delega relativa alla scelta dei territori da sottoporre all'applicazione di detta legge e che il criterio di determinazione di tali territori, indicato con la espressione "territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria", é del tutto generico, onde la delega é in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

L'oggetto della delegazione contenuta nell'art. 1 della legge stralcio é definito, in quanto consiste nell'estensione dell'applicazione delle norme della legge Sila a territori diversi da quelli a cui detta legge era limitata. I decreti aventi valore di legge ordinaria coi quali il Governo, in virtù della delegazione, determina i territori ai quali si estende l'applicazione delle norme della legge Sila, hanno senza dubbio il carattere di decreti sostanzialmente legislativi appunto perché sono diretti ad estendere l'ambito spaziale di applicazione della legge precedente. Il criterio per la determinazione dei territori ai quali può estendersi l'applicazione delle norme della legge Sila, é indicato nell'art. 1 con l'espressione "territori suscettibili di trasformazione agraria o fondiaria". Tale espressione implica un rinvio alle finalità economiche e sociali della legge Sila ed ai criteri cui questa si ispira, onde la facoltà del Governo di determinare i territori nei quali si estende l'applicazione delle norme della legge Sila, é sufficientemente delimitata, pur rientrando peraltro nella discrezionalità del Governo, nell'esercizio della potestà delegatagli, l'apprezzamento in concreto della suscettibilità di trasformazione agraria e fondiaria di un determinato territorio, quale presupposto per estendere ad esso l'applicazione delle norme della legge Sila.

La questione della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge stralcio e del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, che ha emanato norme per l'applicazione della detta legge a territori dell'Emilia e del Veneto, non é pertanto fondata.

5. - É stato dedotto che il decreto legislativo di scorporo 14 maggio 1952, n. 618, é viziato da eccesso di delega per violazione dell'art. 1, comma primo, della legge stralcio in quanto avrebbe colpito terreni, come quelli del comune di Codigoro, di natura non latifondistica.

Questo motivo é stato dedotto in via subordinata rispetto a quello di incostituzionalità dell'art. 1, comma primo, della legge stralcio per violazione dell'art. 76 della Costituzione, per il caso che si ritenga che la dizione "territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria" possa costituire un concreto principio direttivo.

Avendo la Corte ritenuto che l'espressione "territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria", contenuta nella delega disposta dall'art. 1 della legge stralcio, indica un criterio direttivo sufficientemente concreto agli effetti dell'art. 76 della Costituzione, il dedotto eccesso di delega da parte del decreto legislativo 14 maggio 1952, n. 618, non é fondato, in quanto dalla legge di delegazione non può dedursi che la discrezionalità del Governo nel valutare se e quali territori siano suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria sia stata limitata nel senso di non potersi comprendere, fra i territori ai quali estendere l'applicazione della legge Sila, se non quelli di natura latifondistica.

6. - La denuncia di illegittimità dell'art. 18 della legge stralcio per quanto concerne la misura e le modalità di liquidazione dell'indennizzo per i terreni espropriati é stata esaminata e disattesa da questa Corte con la sentenza n. 61 in pari data, le cui conclusioni sono da tener ferme anche nel caso in esame per le argomentazioni ivi esposte.

É pertanto da disattendersi anche la denuncia di illegittimità conseguenziale del decreto di scorporo.

La S.A.I.V.E. ha inoltre dedotto l'incostituzionalità del decreto di scorporo per avere violato la legge di delega in quanto avrebbe riferito l'accertamento dell'indennità all'articolo 18 della legge stralcio anziché all'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in base al quale l'indennità per i terreni non soggetti, come quelli della S.A.I.V.E., a imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, deve essere determinata mediante accertamento dell'ufficio delle imposte, sia pure con criteri analoghi a quelli previsti per la detta imposta ma in base alla effettiva consistenza al momento dell'esproprio, in modo da tenersi conto dei miglioramenti successivi al marzo 1947.

Secondo l'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, prevista dagli artt. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, é accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta stessa, dal competente ufficio delle imposte e sarà opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle commissioni censuarie provinciali e centrali ai sensi dei citati artt. 7 e 18. Pertanto la suddetta disposizione dell'articolo 2 implica un rinvio all'art. 9 del T.U. 9 maggio 1950, n. 203, delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, che, per la valutazione dei terreni, si riferisce appunto ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 maggio 1947. Non é pertanto possibile, neppure alla stregua delle invocate disposizioni, riferire la valutazione del fondo al momento dell'esproprio.

7. - Si denuncia infine l'incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto di scorporo 14 maggio 1952, n. 618, per avere approvato un piano di espropriazione inserito per estratto nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara stampato e pubblicato dopo il 31 dicembre 1951, violando il disposto dell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Secondo l'art. 1 di questa legge, i piani di espropriazione avrebbero dovuto essere pubblicati a cura degli Enti di riforma entro il 31 dicembre 1951; ma la tardiva pubblicazione dei piani nel Foglio annunzi legali non vizia il decreto delegato perché non concorre alla sua formazione; infatti le leggi sulla riforma fondiaria non hanno inciso sul procedimento formativo dei decreti delegati se non prescrivendo l'audizione del parere della Commissione parlamentare.

La sola conseguenza del fatto che la pubblicazione dell'estratto del piano nel Foglio degli annunzi legali sia avvenuta ad una data posteriore a quella del deposito nella casa comunale di Codigoro eseguito il 21 dicembre 1951, é che la decorrenza del termine di 25 giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni, decorre dalla data posteriore, come é espressamente stabilito dall'art. 23 del detto decreto 7 febbraio 1951, n. 69.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato,

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza 13 aprile-3 maggio 1956 della Corte di appello di Bologna sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dei decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, e 14 maggio 1952, n. 618, in riferimento alle norme contenute negli artt. 42, 76, 77 e 113 della Costituzione e 1 e 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.

 

Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA

 

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1957.