Sentenza n. 7 del 1961
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SENTENZA N. 7

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio del legittimità costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1959 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Longo Mazzapica Francesca e l'Opera per la valorizzazione della Sua, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 9 aprile 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1961 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Giuseppe Staglianò, per Longo Mazzapica Francesca, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera valorizzazione Sila.  

Ritenuto in fatto 

1. - La signora Longo Mazzapica Francesca, residente in Catanzaro, con citazione 30 dicembre 1954, conveniva davanti a quel Tribunale l'Opera valorizzazione Sila.

Esponeva che, nella formazione del nuovo catasto, un suo appezzamento di terreno, esteso circa ha. 2,40, e compreso nel fondo Cappella, in agro di Belcastro, acquistato con atto not. La Pera del 16 giugno 1938, registrato il 7 luglio successivo, era stato erroneamente incluso per circa ha. 2 nella particella 9 e per il resto nella particella 54 del fol. 4 alla partita 742, in testa a Rizzuto Pietro Fedele. Soggiungeva che, con decreto 12 agosto 1951, n. 849, del Presidente della Repubblica, era stata disposta l'espropriazione, a carico di esso Rizzuto Pietro Fedele ed in favore dell'Opera valorizzazione Sila, di tutta l'intera particella 9 e, quindi, anche dell'appezzamento di cui al predetto rogito La Pera.

Chiedeva che tale appezzamento venisse dichiarato di sua proprietà e, in via pregiudiziale ed incidentale, deduceva l'illegittimità costituzionale del decreto di espropriazione.

2. - Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza 21 ottobre 1959, sollevava la questione di legittimità costituzionale del predetto D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849; e a tal uopo osservava che la questione era rilevante ai fini della risoluzione del processo poiché la prova, da parte dell'attrice, del suo diritto di proprietà, aveva dato esito positivo, per cui l'unico ostacolo alla definitiva pronuncia sulla controversia era rappresentato, appunto, dal decreto presidenziale di scorporo, della cui legittimità costituzionale era necessario investire la Corte costituzionale.

L'ordinanza predetta veniva, il 21 dicembre 1959, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato; veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 6 aprile 1960, n. 88.

3. - Avanti questa Corte, il 29 aprile 1960, si costituiva la Longo Mazzapica, la quale, premessa la rilevanza della questione, deduceva che nel procedimento di scorporo é essenziale l'accertamento della persona del proprietario, al fine di stabilire la consistenza effettiva della proprietà e, di conseguenza, l'applicabilità o meno a tale soggetto della legge 12 maggio 1950, n. 230; rilevava, altresì, che, nel contrasto tra le risultanze dei dati catastali e la prova giuridica del diritto di proprietà, la prevalenza spettava senza altro a quest'ultima; concludeva perché venisse dichiarato illegittimo il citato D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in quanto diretto contro soggetto non proprietario dei beni espropriati.

In data 2 febbraio 1960 si costituiva l'Opera valorizzazione Sila, la quale, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul valore da attribuire ai dati catastali nelle espropriazioni per riforma fondiaria, si rimetteva alla giustizia della Corte stessa e, in ogni modo, chiedeva che il decreto impugnato venisse dichiarato illegittimo solo per la parte di ha. 2,40 di accertata proprietà della reclamante.

Non interveniva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto 

Viene sostenuto che il decreto del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1951, n. 849, é illegittimo perché, ai fini dell'accertamento della persona del proprietario, tenne presenti intestazioni catastali non corrispondenti alla effettiva situazione dominicale quale risulta dal rogito La Pera 16 giugno 1938. Infatti, col decreto impugnato fu disposta la espropriazione, a carico di Rizzuto Pietro Fedele, della intera particella 9 del fol. 4 alla partita 742, nella quale, per errore, erano stata incluse circa ha. 2 di proprietà di Longo Mazzapica Francesco.

Questa Corte ha altre volte deciso (sentenza n. 8 del 26 febbraio 1959) che i dati catastali non hanno valore decisivo ai fini della prova del diritto di proprietà; ed é ovvio allora che, nel contrasto tra le intestazioni catastali e la prova documentale di quel diritto, solo questa deve prevalere.

L'espropriazione di cui si contende avrebbe dovuto perciò effettuarsi solo riguardo alle porzioni della particella catastale che al Rizzuto effettivamente appartenevano.

Il D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, ha compreso nell'espropriazione porzioni di terreno non appartenenti all'espropriato; e, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.