ORDINANZA N. 38
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINAO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), e dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1973 dal pretore di Priverno nel procedimento civile vertente tra D'Alessio Giuseppe e Verona Domenico, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.
Visti gli atti di costituzione di D'Alessio Giuseppe e Verona Domenico;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe emessa in un giudizio per affrancazione di enfiteusi costituita prima del 28 ottobre 1941, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che ai fini della determinazione della misura del canone enfiteutico fa riferimento al reddito imponibile risultante in catasto nel 1939 rivalutato ai sensi del D.L.C.P.S. 12 maggio 1947 n. 356, assumendosi il contrasto di tale norma che gli artt. 42 e 44 della Costituzione, per la mancata previsione di un adeguato strumento di rivalutazione dei canoni enfiteutici e dei corrispondenti capitali di affranco;
che analoga questione é stata sollevata con la stessa ordinanza nei confronti dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, contenente nuove norme in materia di enfiteusi, in quanto si richiama alla predetta disciplina.
Considerato che la questione, per quanto riguarda la previsione dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969 in relazione alle enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941, come quella in esame;
che non sono stati prospettati argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a modificare la precedente pronunzia;
che, inoltre, per quanto riguarda l'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, questione identica é stata decisa con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali";
che pertanto la norma impugnata, nei detti limiti, ha cessato di avere efficacia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue ), già dichiarata non fondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, e della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974.