Ordinanza n.182 del 1973
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ORDINANZA N. 182

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1971 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Pappi Giuseppe, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta sono state proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono che la Costituzione di parte civile avvenga in dibattimento senza il rispetto dei termini a difesa previsti per il convenuto dalla legge processuale civile, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

che tale ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 17 giugno 1970, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal tribunale di Ferrara sulla base del rilievo che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale pone in essere una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente, differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel processo civile;

che, successivamente, le stesse questioni sono state dichiarate da questa Corte manifestamente infondate con ordinanza n. 167 del 12 novembre 1970;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, promosse, con riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Ferrara con ordinanza 30 settembre 1971 e già dichiarate non fondate con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente infondate con ordinanza n. 167 del 12 novembre 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1973.