ORDINANZA N. 182
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1971 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Pappi Giuseppe, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta sono state proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono che la Costituzione di parte civile avvenga in dibattimento senza il rispetto dei termini a difesa previsti per il convenuto dalla legge processuale civile, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;
che tale ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuna delle parti si é costituita in giudizio e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 17 giugno 1970, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal tribunale di Ferrara sulla base del rilievo che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale pone in essere una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente, differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel processo civile;
che, successivamente, le stesse questioni sono state dichiarate da questa Corte manifestamente infondate con ordinanza n. 167 del 12 novembre 1970;
che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, promosse, con riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Ferrara con ordinanza 30 settembre 1971 e già dichiarate non fondate con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente infondate con ordinanza n. 167 del 12 novembre 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1973.