Ordinanza n. 167 del 1970
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ORDINANZA N. 167

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1970 dal pretore di Sant'Agata di Militello nel procedimento penale a carico di Di Fina Lupo Calogero ed altri, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1970 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Gatti Giuseppe, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che i pretori di Sant'Agata di Militello e di Sampierdarena hanno rispettivamente proposto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione; e degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consentono la costituzione di parte civile direttamente in dibattimento;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si é costituito nei relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo lo stesso oggetto.

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970, questa Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del codice di procedura penale, che erano state precedentemente proposte anche da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, promosse con le ordinanze 12 febbraio 1970 dal pretore di Sant'Agata di Militello e 24 febbraio 1970 dal pretore di Sampierdarena.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.