ORDINANZA N. 167
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1970 dal pretore di Sant'Agata di Militello nel procedimento penale a carico di Di Fina Lupo Calogero ed altri, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1970 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Gatti Giuseppe, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che i pretori di Sant'Agata di Militello e di Sampierdarena hanno rispettivamente proposto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione; e degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consentono la costituzione di parte civile direttamente in dibattimento;
che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuno si é costituito nei relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo lo stesso oggetto.
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970, questa Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del codice di procedura penale, che erano state precedentemente proposte anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, promosse con le ordinanze 12 febbraio 1970 dal pretore di Sant'Agata di Militello e 24 febbraio 1970 dal pretore di Sampierdarena.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.