Ordinanza n.174 del 1973
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ORDINANZA N. 174

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 30 giugno 1971 dal pretore di Giulianova in due procedimenti penali rispettivamente a carico di Camponi Massimiliano e di Giorgini Renato e De Ascaniis Luciano, iscritte ai nn. 374 e 375 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;

2) ordinanza emessa il 5 luglio 1972 dal tribunale di Larino nel procedimento penale a carico di De Michele Alfredo, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le due ordinanze del pretore di Giulianova sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria, a differenza dell'art. 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (t.u. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), che prevede alternativamente la pena detentiva o la pena pecuniaria; e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 dello stesso t.u. del 1960, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 2, secondo comma, della Costituzione, in quanto esclude che possa essere concessa la sospensione condizionale delle pene previste nell'anzidetto art. 93;

che l'ordinanza del tribunale di Larino, a sua volta, solleva la questione di legittimità costituzionale del solo art. 102 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto esclude che possa essere concessa la sospensione condizionale e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale della condanna di cui all'art. 93 dello stesso testo unico.

Considerato che identiche questioni sono state dichiarate da questa Corte, quanto all'art. 93, non fondate con la sentenza n. 45 del 1967 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 106 del 1971 e n. 23 del 1972; e quanto all'art. 102, non fondate con la sentenza n. 48 del 1962 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 23 del 1972;

che - quantunque, in aggiunta, venga ora invocato, dal pretore di Giulianova, L'art. 2, secondo comma, Cost., come norma di raffronto per l'art. 102 del richiamato d.P.R. - non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 102 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevate, quanto all'art. 93, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione e quanto all'art. 102, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, già dichiarate, la prima, non fondata con la sentenza n. 45 del 1967 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 106 del 1971 e n. 23 del 1972; e la seconda, non fondata con la sentenza n. 48 del 1962 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 23 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1973.