ORDINANZA N. 174
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 30 giugno 1971 dal pretore di Giulianova in due procedimenti penali rispettivamente a carico di Camponi Massimiliano e di Giorgini Renato e De Ascaniis Luciano, iscritte ai nn. 374 e 375 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;
2) ordinanza emessa il 5 luglio 1972 dal tribunale di Larino nel procedimento penale a carico di De Michele Alfredo, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le due ordinanze del pretore di Giulianova sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria, a differenza dell'art. 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (t.u. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), che prevede alternativamente la pena detentiva o la pena pecuniaria; e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 dello stesso t.u. del 1960, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 2, secondo comma, della Costituzione, in quanto esclude che possa essere concessa la sospensione condizionale delle pene previste nell'anzidetto art. 93;
che l'ordinanza del tribunale di Larino, a sua volta, solleva la questione di legittimità costituzionale del solo art. 102 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto esclude che possa essere concessa la sospensione condizionale e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale della condanna di cui all'art. 93 dello stesso testo unico.
Considerato che identiche questioni sono state dichiarate da questa Corte, quanto all'art. 93, non fondate con la sentenza n. 45 del 1967 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 106 del 1971 e n. 23 del 1972; e quanto all'art. 102, non fondate con la sentenza n. 48 del 1962 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 23 del 1972;
che - quantunque, in aggiunta, venga ora invocato, dal pretore di Giulianova, L'art. 2, secondo comma, Cost., come norma di raffronto per l'art. 102 del richiamato d.P.R. - non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 102 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevate, quanto all'art. 93, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione e quanto all'art. 102, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, già dichiarate, la prima, non fondata con la sentenza n. 45 del 1967 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 106 del 1971 e n. 23 del 1972; e la seconda, non fondata con la sentenza n. 48 del 1962 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 23 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1973.