Sentenza n.93 del 1973
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SENTENZA N. 93

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1971 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Marradini Dante, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Dante Marradini, il pretore di Poggibonsi ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, recante il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio venatorio nelle riserve di caccia al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato. Osserva l'ordinanza che nell'ordinamento vigente la facoltà di cacciare animali selvatici é riconosciuta indistintamente a tutti i cittadini muniti della relativa autorizzazione amministrativa, e che proprio tale pari facoltà é lesa, con violazione del principio di uguaglianza, dal regime delle riserve, che, mantenendo in vita anacronistici privilegi, limita a favore di determinati soggetti la libertà di Caccia.

Afferma, inoltre, l'ordinanza che la concessione dell'esercizio esclusivo della caccia nelle riserve non può essere considerata quale "corrispettivo" per l'attività svolta, le spese sostenute ed i danni subiti dal titolare per l'attuazione del fine pubblico di tutela ed incremento della selvaggina. Infatti, mentre la concessione amministrativa avrebbe la caratteristica giuridica di trasferire temporaneamente a privati taluni poteri e facoltà di cui lo Stato si é reso titolare in modo eminente, tutto ciò non si verifica in tema di caccia, non essendo lo Stato titolare di un diritto eminente, e dovendo, in conseguenza, rispettare, nel perseguimento dei suoi fini, la parità dei diritti dei cittadini rispetto all'occupazione della selvaggina, res communis omnium.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 5 maggio 1971.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato in cancelleria il 25 maggio 1971. Nelle deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, si sostiene l'insussistenza del preteso contrasto del regime delle riserve di caccia con il principio di eguaglianza, essendo la disciplina impugnata rivolta al perseguimento dell'interesse generale alla conservazione ed allo sviluppo del patrimonio faunistico, rispetto al quale la posizione del concessionario riceve una tutela solo indiretta.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, nella parte in cui l'esercizio venatorio nelle riserve é consentito esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non é fondata. La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che l'esercizio della caccia e l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione (sent. n. 50 del 1967). La cosiddetta libertà di cacciare non é un diritto costituzionale garantito, ma una facoltà che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di libertà individuale, é soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolosità inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica, stanziale e migratoria, in rapporto al danno sociale che potrebbe derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si esplica, oltre che con il regime della autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia.

3. - In questo preciso quadro legislativo trova piena giustificazione lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto "lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie", secondo l'espressa disposizione dell'art. 43, primo comma, del t.u. n. 1016 del 1939, modificata con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. La disciplina attuata con gli artt. 56 e seguenti per le riserve pubbliche o private, chiuse o aperte, costituite di diritto o in concessione, conferma con assoluta chiarezza le finalità di pubblico interesse perseguite dal legislatore, che risultano con particolare evidenza dagli obblighi imposti ai privati concessionari di riserva dall'art. 62 e da altre disposizioni. É pertanto pienamente giustificato il regime della concessione amministrativa, che, nella specie, non ha ad oggetto l'uso e godimento di beni demaniali, ma corrisponde alla tipica applicazione dell'istituto per l'esercizio di funzioni o servizi pubblici. Lo Stato considera compito proprio curare il ripopolamento e favorire la sosta della selvaggina, "per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino l'incremento medesimo", e questo compito esplica, sia direttamente - secondo le competenze rispettivamente attribuite ad esso e alle Regioni -, sia mediante la concessione, temporanea e revocabile, a soggetti privati, investiti di un complesso di obblighi e di diritti in rapporto alle esigenze del servizio pubblico loro affidato. É evidente che questi soggetti sono indotti a chiedere di costituire in riserva i terreni di cui abbiano la proprietà o il possesso, singolarmente o uniti in consorzi, con ciò addossandosi gli obblighi relativi all'attuazione dell'interesse pubblico, in quanto possano ottenere anche la realizzazione di un coincidente interesse proprio, quale si concreta nella facoltà esclusiva dell'esercizio venatorio - sempre nei modi e termini stabiliti dalla legge -, che l'art. 43, primo comma, riconosce al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato. Tanto i permessi di caccia quanto l'eventuale affitto delle riserve sono soggetti a rigorose forme di controllo da parte delle autorità di vigilanza, con congrue sanzioni, che giungono fino alla decadenza o revoca della concessione, quando non siano osservate le disposizioni di legge o del decreto di concessione (art. 49 del vigente testo unico).

4 - La Corte ha già avuto occasione di osservare che il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non implica l'illegittimità costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sentenza n. 71 del 1967). Sotto questo profilo, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve é prevista dalla legge per soddisfare un fine di interesse generale, e tale fine ben può essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attività di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori concessionari. La scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento dei propri fini rientra nella discrezionalità politica del legislatore, rispetto alla quale non può prospettarsi un controllo di legittimità da parte di questa Corte.

5. - Deve infine rilevarsi che é del tutto inconferente il richiamo fatto dalla ordinanza di rinvio al regime civilistico dell'acquisto della proprietà degli animali selvatici per occupazione. Il divieto di caccia nelle riserve, come nelle bandite e zone di ripopolamento, non comporta alcuna violazione della "parità dei diritti dei cittadini sulle res communes omnium", perché la normativa generale circa l'acquisto delle cose mobili che non sono proprietà di alcuno non attribuisce ai cittadini uno speciale diritto all'occupazione della selvaggina, costituzionalmente garantito. Anche sotto questo profilo, non si può dunque ravvisare nella condizione fatta dalla legge al concessionario di riserva una posizione di privilegio, contrastante con il principio di eguaglianza. É appena il caso di aggiungere che anche le vecchie giustificazioni giusnaturalistiche del diritto civico di caccia, come mezzo per procacciarsi cibo e sostentamento, comprensibili per le popolazioni rurali d'altri tempi viventi in una povera economia silvo-pastorale e soggette ad abusive pretese feudali di esercizio esclusivo della caccia, non hanno ormai alcun apprezzabile valore di fronte alla odierna realtà, nella quale la caccia non é più un mezzo per soddisfare necessità alimentari, e nemmeno di regola un'attività professionale, ma un puro esercizio sportivo, mentre la progressiva rarefazione della selvaggina richiede più vigile e rigorosa disciplina per la tutela del pubblico interesse alla conservazione di quanto sopravvive della fauna locale e dell'ambiente ecologico naturale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 43, primo comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1973.