SENTENZA N. 71
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1966 dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Marca Alberto, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto in fatto
Il signor Alberto Marca, residente in Torino, con verbale di una guardia giurata per la vigilanza delle riserve di caccia comunali Alpi, Consorzio Valle Po, il 5 dicembre 1965 veniva denunciato al Pretore di Saluzzo, perché sorpreso a esercitare la caccia nel Consorzio, e precisamente nel comune di Paesana, senza essere provvisto della prescritta autorizzazione.
Il Pretore, con ordinanza 17 gennaio 1966, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma primo, del T.U. delle leggi sulla caccia, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Nel dare ragione della non manifesta infondatezza della questione, l'ordinanza si richiama alle precedenti sentenze di questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del detto testo unico da cui derivava una differenza di trattamento per gli iscritti alla Federazione della caccia rispetto ai non iscritti.
Poiché nel presente giudizio la parte non si é costituita e non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio, la causa é stata decisa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Considerato in diritto
1. - L'art. 67, comma primo, del T.U. sulla caccia (approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) stabilisce che "nella zona delle Alpi é data ai Comuni la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti".
L'ordinanza di rimessione a questa Corte rileva che, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale del sistema che condizionava l'esercizio dell'attività venatoria alla iscrizione alla Federcaccia (sentenze n. 69 del 1962 e n. 71 del 1963), viene a cadere ogni distinzione e ogni disparità di trattamento tra iscritti e non iscritti alla Federazione stessa. Pertanto, prosegue l'ordinanza, può fondatamente ritenersi illegittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'ultima parte del riportato comma dell'art. 67, in quanto si condiziona la costituzione delle riserve comunali ivi previste all'affidamento di esse in gestione alla Federcaccia a vantaggio degli iscritti. L'ordinanza soggiunge che l'incostituzionalità di tale disposizione implica quella della prima parte del comma, che da essa sarebbe condizionata. La questione di legittimità costituzionale viene pertanto proposta per l'intero primo comma dell'art. 67.
2. - Osserva la Corte che la questione é fondata rispetto alla parte del comma che prevede una gestione della riserva a vantaggio degli iscritti alla Federazione.
Come esattamente rileva l'ordinanza, una volta caduto, in seguito alle ricordate decisioni di questa Corte, il sistema per cui la titolarità della licenza di caccia presupponeva la qualità di iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli iscritti viene a creare una disparità di trattamento rispetto ai cacciatori non iscritti, che é in contrasto col principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Già nella sentenza n. 33 del 1965 questa Corte riconobbe l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, delle norme del medesimo T.U. (art. 55, comma primo e terzo) che, nelle zone di ripopolamento e cattura costituite automaticamente in riserva, vietavano l'esercizio della caccia ai non iscritti alla sezione della Federazione, e stabilivano sanzioni penali per il cacciatore che avesse violato tale divieto, considerandolo cacciatore abusivo.
Il medesimo ordine di ragioni porta ora a dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 67, che limita i vantaggi della riserva comunale agli iscritti alla Federazione.
3. - Tale illegittimità non investe però, a giudizio della Corte, l'intero primo comma dell'art. 67.
Va osservato in proposito che la norma dell'art. 67 rientra nella particolare disciplina della caccia nella zona delle Alpi, considerata dalla legge come zona faunistica a sé stante (art. 5). Questa disciplina, contenuta in varie disposizioni del testo unico, ha la sua ragione nell'interesse generale a conservare e sviluppare il patrimonio faunistico di quella zona, notoriamente di eccezionale valore e rarità.
In tale disciplina si inquadra lo speciale tipo di riserva configurato dall'art. 67, il quale, mentre da una parte consente che l'intero territorio comunale sia costituito in riserva, escluse le zone riservate dai privati, dall'altra richiede che la gestione della riserva sia affidata alla locale sezione della Federcaccia, la quale dovrà svolgere funzioni di protezione e di incremento della selvaggina, secondo le finalità volute dalla legge e in conformità alle norme dettate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Federazione, per la gestione delle dette riserve.
La gestione di queste da parte della sezione della Federazione non é quindi voluta dalla legge in funzione di una situazione di favore degli iscritti rispetto ai non iscritti (situazione che nel sistema del testo unico, prima delle ricordate sentenze della Corte, non sussisteva neanche), ma é prevista per assicurare, mediante l'opera della sezione della Federazione, che la gestione corrisponda alle finalità volute dalla legge stessa.
Ciò non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché il principio di eguaglianza ivi sancito non implica l'illegittimità costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obbiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa, sempre che, nei confronti degli utenti, l'iscrizione alla Federazione non sia assunta come elemento discriminatore di trattamento diverso rispetto ai non iscritti.
Non sussistendo, pertanto, la connessione, ritenuta nell'ordinanza, tra l'ultima parte dell'art. 67, primo comma, e le precedenti disposizioni ivi contenute, la dichiarazione di illegittimità costituzionale va limitata alla disposizione espressa con le parole: "a vantaggio di tutti gli iscritti".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1967.