Sentenza n. 158 del 1972

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 SENTENZA N. 158

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Umbria, notificato il 25 giugno 1971, depositato in cancelleria il 2 luglio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1971, per conflitto d’attribuzione sorto a seguito del decreto 21 novembre 1970, n. 6550, del Prefetto di Perugia, con il quale é stato individuato nel Vescovo di Nocera Umbra e Gualdo Tadino l'organo competente a designare i due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente ospedaliero "Calai" di Gualdo Tadino.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;

uditi l'avv. Aldo Piras, per la Regione Umbria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso notificato il 25 giugno 1971, il Presidente della Regione Umbria ha promosso conflitto d’attribuzione in ordine al decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, con il quale é stato individuato nel Vescovo di Nocera Umbra e Gualdo Tadino l'organo competente a designare i due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente ospedaliero "Calai" di Gualdo Tadino.

Sostiene la Regione che il decreto del Prefetto sarebbe lesivo della sfera di competenza regionale, in violazione degli artt. 117 della Costituzione, 4, 5, 6 e 9 della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto emesso il 21 novembre 1970, quando la Regione Umbria era regolarmente costituita ed aveva propri organi di governo. Soggiunge la ricorrente che le Prefetture avevano perduto ogni attribuzione in materia d’assistenza sanitaria ed ospedaliera fin dal momento in cui era stato istituito il Ministero della sanità, e che inoltre quest'ultimo, con circolare del 5 marzo 1971, aveva riconosciuto la competenza regionale per i provvedimenti di riconoscimento previsti dagli artt. 4 e 5 della legge ospedaliera, facendo illegittimamente salvi i provvedimenti adottati prima del 15 marzo 1971.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito in giudizio con atto depositato il 15 luglio 1971, chiedendo che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso, o respingerlo perché infondato. La difesa dello Stato premette che l’identificazione di quella parte del Consiglio d'amministrazione, che fa capo agli originari interessi dell'Ente, ha luogo soprattutto per tutelare gli interessi che diedero vita alla istituzione assistenziale, come emerge dal rinvio alle tavole di fondazione. La competenza prefettizia sarebbe quindi giustificata dal prevalere dell'aspetto assistenziale - nel cui settore non si é ancora avuto il trasferimento delle funzioni alla Regione - con conseguente esclusione della lesione di competenza regionale.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il momento del trasferimento delle funzioni statali é stato già indicato dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto, in numerose recenti sentenze, che le Regioni non possono esercitare le funzioni nelle materie di loro competenza finché non siano intervenuti i decreti delegati di trasferimento o non sia trascorso il biennio di vacatio di cui all'art. 17 della legge n. 281 del 1970. Conseguentemente, disconoscendosi che la c.d. legge ospedaliera abbia già operato il trasferimento delle funzioni, prima dell'emanazione dei decreti delegati, ed essendo irrilevanti le circolari ministeriali in proposito, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Nella pubblica udienza dell'11 ottobre 1972 le parti hanno ulteriormente insistito nelle rispettive tesi.

 

Considerato in diritto

 

La Corte deve decidere se sia invasivo delle attribuzioni proprie della Regione il decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, n. 6550, col quale si attribuiva al Vescovo di Gualdo Tadino la nomina dei due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale "Calai" di Gualdo Tadino.

Assume la Regione che, per effetto della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a provvedere in materia di enti ospedalieri ed assistenza sanitaria é passata dallo Stato alle Regioni quanto meno dal momento in cui queste ultime sono state costituite (art. 54 legge 12 febbraio 1968, n. 132), e che conseguentemente il Prefetto, nel novembre del 1970, non poteva provvedere in proposito.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esercizio della competenza amministrativa é passato alle Regioni, nelle materie previste dalla Costituzione, solo per effetto degli appositi decreti delegati di trasferimento con decorrenza, anche nel settore sanitario e ospedaliero, dal 1 aprile 1972. Inoltre la Corte ha già deciso, esplicitamente con la sentenza n. 176 del 1971 ed implicitamente con la n. 120 del 1971, che la legge ospedaliera del 1968 non ha conferito alla Regione il potere di adottare provvedimenti di riconoscimento di enti ospedalieri prima di quella data.

Alla data del novembre 1970 il potere di riconoscere gli enti ospedalieri, e di porre in essere gli atti connessi spettava allo Stato, mentre non esplica alcun valido effetto in senso contrario la circolare 5 marzo 1971 del Ministero della sanità che prescriveva, a partire dal 15 marzo 1971, l'interpretazione opposta, facendo però salvi i precedenti provvedimenti. Neppure interessa il quesito particolare se la competenza ad individuare l'organo per la designazione di taluni componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Ente ospedaliero, spettasse al Prefetto o al Medico provinciale. La Corte deve solo stabilire se i provvedimenti impugnati sono di competenza statale o regionale, ma non ha il compito di provvedere all'ulteriore individuazione dell'organo competente (cfr. sentenza n. 18 del 1970).

Né v'é motivo di discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 5 del 1972; 119, 120 e 121 del 1971), secondo cui alle Regioni é impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di loro competenza finché non siano maturati i presupposti richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nella specie, alla data della proposizione del presente ricorso, tali presupposti non si erano ancora verificati, e pertanto, solo dopo la rimozione di tale impedimento, avrebbero potuto porsi, in concreto, questioni di menomazione delle competenze regionali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara, nei sensi di cui in motivazione, che, alla data del 21 novembre 1970, non spettava alla Regione l'esercizio della competenza invocata con il ricorso in epigrafe indicato.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1972.