SENTENZA N. 120
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, da 9 a 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), promossi:
1) dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato il 27 agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1970;
2) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato il 2 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1970.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la Regione della Lombardia, l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Regione della Lombardia e quella degli Abruzzi, con ricorsi notificati al Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente il 27 agosto 1970 e il 2 ottobre 1970, hanno impugnato la legge 12 febbraio 1968, n. 132, contenente norme sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera.
In particolare la Regione lombarda ha denunciato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:
a) art. 1, per violazione dell'art. 118 della Costituzione, perché confisca a beneficio del Ministro della sanità competenze amministrative nella materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che l'art. 117 riserva alle Regioni;
b) artt. 9 a 17, perché organizzano l'amministrazione degli enti ospedalieri, la vigilanza sugli stessi e sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera, con disposizioni che tolgono ogni potere regionale di intervento;
c) artt. 26, 27 e 29, perché consentono allo Stato di procedere ad una programmazione di settore in una materia di competenza amministrativa e legislativa regionale;
d) art. 33, perché consente la concessione, da parte del Ministro della sanità, di contributi e sussidi agli enti e integrazione degli assegni ai medici interni, mentre in base agli artt. 118 e 119 della Costituzione gli interventi predetti dovrebbero essere effettuati attraverso le Regioni;
e) artt. 51, 52 e 53, perché concernono le case di cura privata e permettono unicamente all'amministrazione centrale dello Stato, insieme a quella periferica, ogni iniziativa ed ogni controllo.
La Regione abruzzese ha impugnato invece gli artt. 1, da 9 a 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53, come lesivi della competenza legislativa ed amministrativa della Regione ed inoltre della sua autonomia finanziaria.
Viene rilevato dalle due Regioni che allo Stato poteva competere di dettare norme direttive, non disposizioni così analitiche come quelle emanate, che rendono esclusivo l'intervento dello Stato e negano ogni potere alle Regioni.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto innanzi alla Corte, ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, perché notificati entro i trenta giorni dalla data d'insediamento della prima giunta regionale, ma a distanza di anni dalla data di pubblicazione della legge impugnata: le ragioni dell'eccezione sono quelle stesse esposte dalla medesima parte a proposito del ricorso proposto dalla Regione lombarda avverso la legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, deciso con la sentenza 25 febbraio 1971, n. 39.
Nel merito, il Presidente del Consiglio rileva che non tutta la materia sanitaria può considerarsi trasferibile alle Regioni: l'art. 32 della Costituzione affida alla "Repubblica" la tutela della salute, e la legge suddetta é di natura programmatica ancorché di settore, cosicché vale per essa ciò che la Corte ha deciso nella sentenza 24 gennaio 1964, n. 4, a proposito della legge sugli acquedotti. L'art. 32 della Costituzione dovrà necessariamente passare attraverso strumenti e fasi di programmazione a carattere nazionale, coordinati con le competenze delle Regioni: l'obiettivo di fondo é l'istituzione del servizio sanitario nazionale, ma la legge impugnata non sembra ignorare o comprimere, fuori dalle necessità di coordinamento, le autonomie regionali. L'intervento degli organi statali previsto nell'art. 1 si spiega alla luce della natura degli istituti ivi considerati di livello universitario, mentre la disciplina delle case di cura private, riguardando le iniziative privatistiche nel settore sanitario, esula dalla competenza regionale e non può non essere riservata allo Stato.
3. - La Regione lombarda e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno presentato memorie.
La Regione lombarda, a proposito dell'eccezione di intempestività del suo ricorso, oppone le medesime argomentazioni da essa prospettate nella causa decisa con la predetta sentenza 25 febbraio 1971, n. 39. Nel merito ribadisce che la legge impugnata non può ritenersi di programma, dato che contiene minuziose disposizioni che non lasciano margine alcuno alle competenze regionali e addirittura le confisca.
La Presidenza del Consiglio fa presente che, per evitare vuoti legislativi, l'intervento dello Stato non poteva essere che completo e minuto. Allorquando le Regioni saranno poste in grado di esercitare la potestà legislativa che loro spetta nella materia, si porrà il problema della coesistenza della legge con quelle regionali: una corretta dialettica del rapporto fra la potestà statale e quella regionale potrà consentire la discriminazione fra norme e principi, mentre oggi la Regione non può pretendere che l'ordinamento si tenga sgombro da una disciplina in atto necessitata.
4. - All'udienza del 13 gennaio 1971 le parti hanno oralmente svolto e illustrato le rispettive tesi difensive.
Considerato in diritto
Le questioni da decidere sono sostanzialmente eguali a quelle sulle quali questa Corte si é pronunciata con sentenza in pari data n. 119.
Anche i ricorsi in esame devono ritenersi tempestivamente notificati, poiché, come già statuito nella sentenza 25 febbraio 1971, n. 39, i termini per la proposizione dei ricorsi per le Regioni di nuova istituzione debbono computarsi a far data dal giorno della formazione delle rispettive giunte.
Tuttavia tali ricorsi sono inammissibili per altro verso. Nella citata sentenza n. 119 la Corte ha precisato che alle Regioni é impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di loro competenza finché non siano maturati i presupposti richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle Regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge.
Nella specie tali presupposti non si sono ancora verificati e pertanto solo quando sarà stato rimosso l'impedimento costituzionale che ne deriva potranno porsi in concreto questioni di menomazione delle competenze regionali. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale e in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio, ex art. 117 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta dalla Regione della Lombardia e da quella degli Abruzzi, con ricorsi rispettivamente del 27 agosto e 2 ottobre 1970,in riferimento agli artt.5, 115, 117, 118, 119, 23, 125 e 130 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.