Sentenza n. 121 del 1971
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SENTENZA N. 121

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, promosso con ricorso della Regione della Lombardia, notificato il 27 agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1970.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la Regione della Lombardia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

La Giunta regionale della Lombardia, con atto 27 agosto 1970, ha proposto ricorso a questa Corte, in contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei ministri, deducendo la illegittimità costituzionale, per invasione della sfera di competenza regionale, degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119 della Costituzione.

Nel ricorso si premettono considerazioni sul problema generale della successione di leggi regionali a leggi statali, sostenendosi la tesi che queste ultime cessano di aver vigore ed effetto al momento e in forza dell'entrata in vigore delle leggi regionali disciplinanti la materia. Viene quindi prospettata la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto rivolte a disciplinare materie di competenza regionale anche oltre l'istituzione delle Regioni e l'effettivo inizio dell'esercizio delle loro competenze.

Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con atto 16 settembre 1970, nel quale si sostiene che la questione teorica dei rapporti tra leggi statali e regionali non é pertinente ai fini del decidere, e che la legge impugnata non copre materia riservata alla Regione, trattandosi di legge programmatica, fondata sulla potestà pianificatoria dello Stato, che ha la sua radice nell'art. 41 della Costituzione. Si soggiunge che l'intervento programmatico e finanziario dello Stato non esclude l'apporto della Regione alla disciplina della materia.

Nella successiva memoria l'Avvocatura ha precisato che il problema della coesistenza della legge statale con leggi regionali trova la sua soluzione nella discriminazione tra "norme" e "principi", le prime destinate a essere sostituite da norme regionali, i secondi costituenti limite all'autonomia legislativa regionale.

All'udienza i rappresentanti delle parti si sono rimessi alle difese scritte.  

Considerato in diritto 

La Regione lombarda, premessa nel ricorso un'analisi del problema generale della successione tra leggi regionali e statali, ha impugnato alcune disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 614, sostenendo che avrebbero invaso la sfera della sua competenza col dettare, in materia che a questa appartiene, una disciplina destinata a valere anche dopo l'istituzione delle Regioni di diritto comune e l'effettivo inizio dell'esercizio della loro potestà.

La questione é inammissibile. Nella sentenza n. 119 di pari data, relativa a un ricorso fondato su argomenti sostanzialmente identici a quelli dedotti nel presente giudizio, la Corte ha precisato che alle Regioni é impedito sollevare questioni di invasione della loro competenza finché non siano maturati i presupposti, richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'effettivo esercizio di essa.

Nel caso in esame, la Regione non disconosce che, allo stato attuale, la legge n. 614 del 1966 ha piena validità ed intera efficacia per tutto il territorio a cui si riferisce. Solo quando sarà stato rimosso il predetto impedimento costituzionale potranno porsi in concreto questioni di successione di norme o di connessione di leggi, giacché, mentre la detta legge non potrà impedire l'esercizio della potestà della Regione nei limiti della sua competenza, in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che, a norma dell'art. 117 della Costituzione, limitano l'esercizio della competenza stessa.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.