Sentenza n. 29 del 1972

 CONSULTA ONLINE 




      SENTENZA N. 29

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 19 dicembre 1970, il 16 dicembre 1970 ed il 29 gennaio 1971 dalla Corte suprema di cassazione - sezione IV penale - nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Topini Maria, Beghi Quintino, Ministeri Rocco e Consalvo Natale ed altro, iscritte ai nn. 73, 92, 122 e 309 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971, n. 106 del 28 aprile 1971, n. 112 del 5 maggio 1971 e n. 259 del 13 ottobre 1971;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1971 dalla Corte suprema di cassazione - sezione VI penale - nel procedimento penale a carico di Torrione Gianni Carlo e Santerini Giorgio, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

 

Ritenuto in fatto

 

La Corte di cassazione, con le cinque ordinanze in epigrafe, ha proposto, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, con riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1970, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale nella parte in cui pone limite a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, viene a trovare, per quanto attiene alla sua concreta attuazione, un ostacolo nella norma impugnata, là dove statuisce che "il giudice penale non può decidere sull'azione civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa". Tale disposizione, che in sostanza preclude, nel caso di proscioglimento dell'imputato, ogni pronuncia del giudice penale (e quindi anche della Cassazione) in ordine all'azione proposta dalla parte civile a tutela dei suoi interessi di natura privata, sarebbe, secondo la detta Corte, in contrasto con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, alla stregua della interpretazione che di esso ha dato la Corte costituzionale.

Le ordinanze di remissione sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate, e, non essendosi costituita alcuna delle parti, la causa viene portata e decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

Poiché le cinque ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa questione, i giudizi relativi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

L'art. 195 del codice di procedura penale disponeva che la parte civile non può, per tutelare i suoi interessi civili, proporre impugnazione contro la sentenza che ha prosciolto l'imputato, o lo può soltanto se sia stata essa condannata al pagamento delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato prosciolto, e limitatamente a questo solo capo della sentenza.

Ma questa Corte, con sentenza n. 1 del 1970 ed ordinanza n. 154 dello stesso anno, ha dichiarato, con riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, la illegittimità costituzionale del detto articolo, nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili.

Divenuto così possibile alla parte civile, a tutela di tali interessi, gravarsi in Cassazione anche contro la sentenza che ha prosciolto l'imputato, ricorsi sono pervenuti a quella Corte, ma essa ha però trovato ostacolo al loro esame nella norma dell'art. 23 del codice di procedura penale.

"Tale norma - si legge infatti in una delle ordinanze di rimessione - avente quale suo essenziale presupposto la natura accessoria e subordinata del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, viene infatti a precludere, in caso di proscioglimento dell'imputato, ogni pronunzia del giudice penale in ordine all'azione civile e pertanto anche la decisione da parte di questa Corte (di cassazione), che é pur sempre giudice penale, ancorché di pura legittimità del ricorso proposto dalle parti civili a tutela dei loro interessi di natura esclusivamente privata".

"Detta norma pertanto - prosegue l'ordinanza - analogamente a quanto ha ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza (n. 1 del 1970), può apparire in contrasto con l'articolo 111, comma secondo, della Costituzione, che sancisce il principio che, contro gli atti aventi natura di sentenza, é sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge".

E ritenendo non irrilevante ai fini dei giudizi in atto la soluzione di questo contrasto, la Cassazione ne ha rimesso a questa Corte la decisione.

La questione così proposta é fondata.

Nei confronti dell'art. 23, avente contenuto generale d’enunciazione di un principio, quello che l'azione civile esercitata nel procedimento penale non possa proseguire al cessare dell'azione penale per dichiarata improcedibilità di essa o per assoluzione dell'imputato, si ripropone la stessa questione che questa Corte ha decisa, a proposito dell'art. 195, che, del principio enunciato nell'art. 23, costituisce la puntuale applicazione in tema di proposizione del gravame.

Di fronte alla garanzia assicurata al cittadino dall'art. 111, comma secondo, della Costituzione - che l'autorizza ad invocare il riesame di legittimità di qualsiasi sentenza - nessuna norma che, in contrario, restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati, anche se a tutela d’altre esigenze, può ritenersi conforme al dettato costituzionale.

L'art. 23, del codice di procedura penale, inibendo ogni decisione sull'azione civile quando l'imputato sia stato prosciolto, é pertanto illegittimo nella parte in cui impedisce anche l'esame del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Ercole ROCCHETTI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1972.