ORDINANZA N. 154
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1970 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Borghini Alberto, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1970 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che l'ordinanza del tribunale di Pisa propone la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, dell'art. 195 del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette l'impugnazione della parte civile soltanto contro le disposizioni della sentenza che concernano i suoi interessi civili, quando vi é stata condanna dell'imputato, e contro la condanna alle spese e al risarcimento del danno pronunciata a carico di essa, quando l'imputato é stato prosciolto;
che la predetta ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parte.
Considerato che, con sentenza n. 1 del 22 gennaio 1970, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione;
che con la stessa decisione la Corte ha dichiarato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del citato art. 195 nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili;
che per effetto di tale decisione la sentenza resa nel giudizio penale, fermi restando gli effetti penali, é suscettibile, in ogni sua statuizione ed ai soli effetti civili, di sindacato da parte della Cassazione alla stregua della disciplina del relativo procedimento;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 195 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1970.