Ordinanza n. 198 del 1970
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ORDINANZA N. 198

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Ranuzzi Riccardo, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale in riferimento al primo comma dell'art. 3 e al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero violati il principio di uguaglianza rispetto alle persone contro le quali si procede con il rito ordinario, nonché l'esercizio del diritto di difesa personale mediante l'assenza volontaria, per la mancanza della contestazione dell'accusa e dell'interrogatorio dell'imputato prima della emissione del decreto di condanna e perché contro l'opponente a tale decreto, che non si presenti alla udienza, non può neppure procedersi in contumacia.

Considerato che la questione é stata sostanzialmente già decisa con le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, n. 136 del 1967 e n. 117 del 1970 e, riproposta, dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 136 del 1970;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roma in riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza del 17 ottobre 1969.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1970.