ORDINANZA N. 136
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 7 marzo 1969 dal pretore di Cantù nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Crippa Luigi ed altri, di Zappa Emilio ed altro, di Elli Abbondio e di Rocca Bruno, iscritte ai nn. 383, 384, 385 e 386 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;
2) ordinanza emessa il 13 giugno 1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Fenaroli Alfredo, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il pretore di Cantù ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto consentono al pretore di emettere il decreto penale di condanna senza aver prima interrogato l'imputato. E, con l'ordinanza del pretore di Torino viene impugnato l'art. 510 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto la facoltà di adottare il procedimento per decreto sarebbe rimessa alla mera discrezionalità del pretore, ed in quanto, inoltre, la circostanza che l'opponente a decreto penale, che non si presenti al dibattimento e non giustifichi un legittimo impedimento, non possa essere giudicato in contumacia, creerebbe un ingiustificato trattamento differenziato rispetto a coloro che vengono giudicati col procedimento ordinario;
che i vari giudizi vanno riuniti, trattandosi delle stesse questioni;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che le ordinanze del pretore di Cantù ripropongono una questione già dichiarata infondata con le sentenze di questa Corte n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966, mentre con la sentenza n. 136 del 1967 e con l'ordinanza n. 135 del 1970, si é precisato che, qualora compia atti istruttori anche attraverso la polizia giudiziaria, il pretore deve procedere alla contestazione del fatto (e perciò all'interrogatorio dell'imputato);
che anche le questioni proposte dal pretore di Torino in riferimento all'art. 3 della Costituzione sono state sostanzialmente risolte con le sentenze n. 46 del 1957, n. 33 del 1966 e n. 117 del 1970;
che le ordinanze di rimessione non prospettano nuovi profili, né adducono motivi che possano indurre a modificare le precedenti decisioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale (giudizio per decreto e poteri del pretore) sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe del pretore di Cantù e del pretore di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1970.