ORDINANZA N. 187
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;
2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1970 dal tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Luperi Mauro ed altri, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
Ritenuto che con l'ordinanza 20 febbraio 1970 il tribunale di Livorno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, in riferimento all'art. 136 della Costituzione;
che identica questione di legittimità costituzionale é stata sollevata con l'ordinanza 25 febbraio 1970 dal pretore di Recanati;
che innanzi a questa Corte é intervenuto nel secondo giudizio, con atto 23 aprile 1970, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
Considerato che i due giudizi, vertendo su identiche questioni, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che con sentenze n. 127 del 15 dicembre 1966 e n. 49 del 25 marzo 1970 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 136 della Costituzione;
che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.