Sentenza n. 26 del 1970
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SENTENZA N. 26

 

ANNO 1970

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

 ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1968 dal pretore di Stradella nel procedimento penale a carico di Pessina Francesco ed altri, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

 

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;

 

 udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

Il pretore di Stradella, nel procedimento penale a carico di Francesco Pessina e altri, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Osserva l'ordinanza che la norma impugnata, con lo stabilire che ai reati elettorali non si applicano le norme del codice di procedura penale relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna e alla non menzione nel certificato del casellario giudiziario, viola il principio di eguaglianza, in quanto, nel momento storico attuale, i detti reati non determinano un allarme sociale diverso e maggiore di quello di alcuni reati comuni, ai quali sono applicabili i detti benefici.

 

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto d'intervento depositato il 14 agosto 1968, in cui, richiamandosi a precedente sentenza di questa Corte, si chiede che la questione sia dichiarata infondata. Nella discussione orale la difesa del Presidente del Consiglio ha insistito in tale richiesta.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 L'impugnato art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) é testualmente identico all'art. 102, comma quinto, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Con sentenza 29 maggio 1962, n. 48 (ribadita nell'ordinanza 23 ottobre 1964, n. 85), questa Corte dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 102, comma quinto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ritenendo non arbitrario né irrazionale il trattamento differenziato ivi previsto per i reati elettorali rispetto ad altri reati. Poiché la questione ora proposta, in relazione all'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, é sostanzialmente la medesima decisa con la sentenza innanzi citata, e non sono stati addotti nuovi argomenti a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale, la Corte non può che confermare quanto ritenuto con la precedente decisione.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

 

 Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1970.