Ordinanza n. 85 del 1964
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ORDINANZA N. 85

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e dell'art. 102, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1964 dal Pretore di Mineo nel procedimento penale a carico di Cantone Gioacchino ed altri, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 15 del 28 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che con ordinanza del 23 gennaio 1964 il Pretore di Mineo, in accoglimento dell'istanza presentata dalla difesa degli imputati, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, in relazione all'art. 102, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni locali, approvato con D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, perché tali norme, escludendo l'applicabilità ai reati elettorali delle disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sarebbero in contrasto con la norma del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, la quale dispone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

che davanti alla Corte é intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 16 marzo 1964, concludendo perché la Corte dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, e l'inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell'art. 79, ultimo comma, del T. U. della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3;

Considerato che con sentenza n. 51 del 5 giugno 1962, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del citato testo unico della Regione siciliana, perché il testo unico che quella norma contiene non é un atto avente forza di legge;

che tale decisione é stata ribadita con ordinanza 4 febbraio 1964, n. 8;

che, per conseguenza, pure inammissibile deve essere dichiarata la questione di costituzionalità dell'art. 79 che fa parte del medesimo testo unico;

che con sentenza n. 48 del 29 maggio 1962 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che i motivi esposti nell'ordinanza non sono diversi nella sostanza da quelli già esaminati dalla Corte nel precedente giudizio e non possono perciò indurre a una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 1964.