Sentenza n. 160 del 1969
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 160

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

AVV. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal tribunale di Oristano - sezione specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie - nel procedimento civile vertente tra Matta Francesco e Garau Michele e Antonio, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968 e nel Bollettino regionale n. 21 del 5 luglio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione sarda;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;

udito l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione sarda.

 

Ritenuto in fatto

 

Il sig. Francesco Matta, con atto 18 settembre 1967, citava in giudizio davanti al tribunale di Oristano, sezione specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie, i signori Michele e Antonio Garau, affittuari di due fondi rustici di sua proprietà, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempienza agli obblighi di pagamento anticipato del canone. I convenuti ammettevano di aver corrisposto una somma inferiore a quella pattuita, eccedente però il canone legale, tenuto conto della riduzione del 30 per cento stabilita dalla legge regionale 22 agosto 1967, n. 16.

Il tribunale, con ordinanza 23 aprile 1968, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di tale legge, con riferimento all'art. 3, lett. d, Statuto speciale per la Sardegna e al principio costituzionale dell'eguaglianza. Si premette nell'ordinanza che detta legge mal si inquadra nell'ambito dell'art. 3 dello Statuto, che limita la competenza della Regione in materia di agricoltura alle "piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario", e, a prescindere da tale rilievo, si assume che sarebbe incostituzionale perché avrebbe inciso sulle "riforme economiche e sociali" dello Stato, dovendosi considerare come norme di riforma economica quelle contenute nella legge statale 16 giugno 1962, n. 567, la quale, all'art. 4, ha anche previsto l'adeguamento del canone nel caso di eventi che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni. Inoltre la legge impugnata, creando per i locatori sardi una condizione di sfavore rispetto a quelli delle altre Regioni, avrebbe violato il precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

É intervenuto in giudizio il Presidente della Regione sarda, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gasparri, con deduzioni 30 maggio 1968. In esse si nega che la norma di cui all'art. 4 della legge n. 567 del 1962 possa essere qualificata norma fondamentale di riforma economico-sociale, e si osserva che la legge impugnata contiene un provvedimento di carattere contingente, inteso a far fronte a una congiuntura minacciante un settore della produzione di cui la Regione é responsabile, e non tocca la questione della competenza della Regione a emanare norme, in materia di affittanza, diretta a modificare la disciplina del Codice civile. Si conclude per l'infondatezza.

In una memoria successiva la difesa della Regione ha sviluppato gli accennati argomenti e li ha ribaditi nella discussione orale.

 

Considerato in diritto

 

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione a questa Corte non sarebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16, in riferimento all'art. 3, lett. d, dello Statuto speciale per la Sardegna, perché la detta legge, che riduceva del 30 per cento, per l'annata agraria 1966-67, i canoni di affitto dei pascoli, avrebbe esorbitato dai limiti della competenza regionale in materia di agricoltura e sarebbe stata in contrasto con le norme di riforma economico-sociale contenute nella legge statale 12 giugno 1962, n. 567.

Ma la incostituzionalità così denunciata non sussiste.

Il rilievo che la competenza della Regione, contemplata dall'art. 3, lett. d, dello Statuto speciale, sarebbe limitata alla "piccola bonifica" e alle "opere di miglioramento agrario e fondiario", perché nel testo del detto articolo le precedenti parole "agricoltura e foreste" sarebbero seguite da due punti, é contraddetto dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 19 giugno 1948, n. 141, con la quale si é precisato che l'intera frase si deve leggere: "agricoltura e foreste; piccola bonifica e opere di miglioramento agrario e fondiario". L'argomento che si vorrebbe trarre dall'ortografia dell'articolo si basa perciò su un presupposto inesatto.

Non ha maggior fondamento la tesi che la legge impugnata contrasterebbe con "norme fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica". Tale qualifica non può, infatti, essere attribuita alle norme contenute nella legge statale n. 567 del 1962, in materia di affitto di fondi rustici. Le disposizioni di essa, che attribuiscono alla Commissione tecnico-provinciale la fissazione dei limiti della misura del canone annuale (art. l-3) e prevedono la riduzione del canone stesso in caso di avversità atmosferiche o calamità naturali (art. 4), hanno indubbiamente finalità economico- sociali, ma ciò non é sufficiente per caratterizzarle come "norme di riforma".

L'intervento del legislatore per garantire, mediante limitazioni o riduzioni dei canoni, l'equità e la non eccessiva onerosità delle obbligazioni contrattuali in relazione a determinate situazioni economiche é stato sempre ammesso e praticato nel nostro ordinamento giuridico; in particolare, la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici per perdita dei frutti oltre una determinata misura é contemplata in norme di diritto comune (artt. 1635-1636 Cod. civ.) a cui si richiama anche la legge in parola. Questa non ha perciò un contenuto innovativo rispetto all'ordinamento giuridico dei rapporti economico-sociali, né può scorgersi in essa l'intento di realizzare una riforma in un determinato settore della vita economica.

Meno che mai le sue norme possono essere qualificate come "fondamentali" di una riforma economico-sociale (e in quanto tali limitative della competenza regionale), giacché il loro specifico contenuto esclude che si possa identificarle con i principi di una riforma da attuare in tutto il territorio della Repubblica.

La potestà legislativa della Regione non trovava, pertanto, un limite nella predetta legge statale, né la Regione ha esorbitato dalla sua competenza, nell'emanare la legge in esame in considerazione della particolare situazione che si era creata in Sardegna, nell'annata agraria 1966-67, per i terreni adibiti a pascolo. Già in precedenti decisioni questa Corte ha avuto occasione di affermare la competenza di Regioni a statuto speciale a emanare norme di natura temporanea sulla riduzione di estagli e di canoni di affitto, in riferimento a concrete peculiari situazioni dell'economia agraria regionale e in considerazione, nell'interesse dell'agricoltura, dello stato di disagio, causato da annate inclementi (v., tra le altre, sentenza n. 109 del 1957 e n. 37 del 1961). In particolare, per la stessa Sardegna, la Corte ritenne, nella sentenza n. 7 del 1956, la legittimità della legge 6 marzo 1950, n. 10, con la quale il legislatore regionale si era avvalso del suo potere normativo per ridurre i canoni agrari, allo scopo di fronteggiare la situazione venutasi a creare con la siccità dell'annata 1948-49.

Dai casi decisi con le ricordate sentenze non differisce il presente, dato il carattere temporaneo e contingente della legge impugnata.

2. - Egualmente infondata é la censura di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La competenza legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni implica la disciplina giuridica differenziata di fatti e rapporti analoghi, in relazione alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione, e nel rispetto dell'interesse nazionale. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione questa Corte ha già affermato che non si può escludere, anzi si deve espressamente ammettere, che la diversità delle situazioni locali ed ambientali, consapevolmente ed adeguatamente valutate dalle autorità a ciò preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti "analoghi", normative diverse (sent. n. 26 del 1966).

Nel caso presente non risulta, né é stato dedotto in giudizio, che fosse mancata una adeguata valutazione della situazione creatasi in Sardegna nell'annata agraria 1966-67 per i termini adibiti a pascolo. Il fatto che le Commissioni tecniche provinciali non si fossero avvalse delle facoltà loro conferite dall'art. 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, mentre non precludeva al legislatore regionale l'esercizio della propria potestà legislativa, non é sufficiente a dimostrare la insussistenza della predetta situazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 lett. d dello Statuto speciale per la Sardegna e all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1969.