Ordinanza n. 102 del 1969
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ORDINANZA N. 102

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudici riuniti di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, recante "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore di Agropoli nel procedimento civile vertente tra Urti Gaetano e De Vargas Machuca Carlo, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

2) ordinanza emessa il 6 luglio 1968 dal pretore di Tione nel procedimento civile vertente tra Zanini Giuseppe e il Comune di Bondone, iscritta al n. 197 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 28 settembre 1968;

3) ordinanza emessa il 31 luglio 1968 dal pretore di Capri nel procedimento civile vertente tra la società Silvania ed altra e Scarpato Michele ed altri, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;

4) ordinanza emessa il 18 dicembre 1967 dal pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra Del Villano Cesira e Agata Carolina ed altre, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni.

Ritenuto che con quattro ordinanze emesse nel corso di altrettanti procedimenti civili aventi tutti ad oggetto l'affrancazione di fondi enfiteutici a norma della legge 22 luglio 1966, n. 607, sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale, concernenti varie norme della legge medesima, e precisamente:

che con ordinanza del 7 giugno 1968 emessa nel procedimento vertente fra Urti Gaetano e De Vargas Machuca Carlo, il pretore di Agropoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 4, 5, 6 e 7 della detta legge per asserito contrasto con gli artt. 24, commi primo e secondo, e 3, commi primo e terzo, della Costituzione, in quanto il procedimento ivi previsto per l'affrancazione si svolgerebbe in violazione del principio del contraddittorio attribuendo all'ordinanza emessa dal pretore efficacia immediatamente estintiva del diritto del concedente, senza prendere in considerazione le eccezioni del medesimo, e si risolverebbe comunque in un vantaggio per l'enfiteuta, che avrebbe la possibilità di vedere immediatamente soddisfatta la propria pretesa, a differenza del concedente, che dovrebbe assistere passivamente all'estinzione del proprio diritto.

In particolare, l'art. 4 della legge impugnata contrasterebbe poi con l'art. 3 della Costituzione anche in quanto classificherebbe il provvedimento come "ordinanza non impugnabile" mentre il provvedimento stesso avrebbe tutti i caratteri della sentenza e non dell'ordinanza;

b) dell'art. 8, in relazione sia agli artt. 42 e 44 della Costituzione, in quanto la ivi sancita indiscriminata prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione violerebbe i principi della funzione sociale della proprietà e del razionale sfruttamento del suolo; sia all'art. 41 della Costituzione, in quanto la detta norma inciderebbe su diritti già acquisiti contrattualmente dai concedenti;

c) dell'art. 1, sia in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto dettando le nuove norme sulla determinazione dei canoni e dei capitali di affranco in riferimento al reddito dominicale del 1939, assoggetterebbe arbitrariamente ad un medesimo trattamento situazioni obbiettivamente diverse; sia in relazione all'art. 42 della Costituzione perché disporrebbe una sostanziale espropriazione dei concedenti, mediante il pagamento di una indennità irrisoria;

che con ordinanza emessa il 6 luglio 1968 nel procedimento vertente tra Zanini Giuseppe ed il Comune di Bondone, il pretore di Tione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in questione in relazione agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli esposti a sostegno della analoga impugnazione come sopra sollevata dal pretore di Agropoli;

che con ordinanza emessa il 31 luglio 1968, nel procedimento vertente fra la società Silvania e Maresca Gelsomina contro Scarpato Michele ed altri, il pretore di Capri ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'intero testo della citata legge "in relazione agli artt. 111 e 113 della Costituzione" per preteso "eccesso di potere legislativo";

b) degli artt. 1, 8 e 9 della legge stessa, in relazione all'art. 42 della Costituzione, in quanto comporterebbero una espropriazione a danno dei concedenti viziata per motivi analoghi a quelli esposti nell'ordinanza del pretore di Agropoli in relazione all'art. 1 medesimo.

Che infine, con ordinanza emessa nel corso del procedimento vertente fra Del Villano Cesira e Agata Carolina ed altri, il pretore di Chieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 1 della legge in esame, in relazione agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione, osservando che se sul fondo da affrancare insiste un fabbricato rurale, in tutto o in parte improduttivo di reddito imponibile, la misura del capitale di affrancazione, collegata invece esclusivamente al reddito dominicale in virtù della norma impugnata, non rifletterebbe adeguatamente il fabbricato in questione e si verificherebbe, così, una violazione del diritto di proprietà a danno dei concedenti, che si vedrebbero espropriati dei fabbricati o delle parti di essi non utili ai fini della determinazione del reddito dominicale senza alcun corrispettivo;

che inoltre, secondo il pretore, la norma violerebbe il principio di eguaglianza perché essendo eguale il capitale di affrancazione per terreni di eguale reddito dominicale, indipendentemente dalla presenza o meno di fabbricati rurali, ne deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei concedenti proprietari di terreni provvisti di fabbricati di tale specie;

che in nessuno dei giudizi di legittimità costituzionale così istituiti vi é stata costituzione di parti.

Considerato che le sopra indicate ordinanze di rimessione prospettano questioni concernenti la stessa legge, sotto profili in parte comuni ed in parte autonomi, ma tutti collegati da identità dell'oggetto dei giudizi per cui é opportuno disporne la riunione;

che, in base agli atti, i rapporti enfiteutici in discussione risultano stipulati in epoca anteriore al 28 ottobre 1941;

che le questioni come sopra proposte dai pretori di Agropoli, Tione e Capri sono state già esaminate dalla Corte, che con la sent. n. 37 del 1969 le ha disattese per quanto riguarda i rapporti istituiti prima della data suddetta, dichiarando la illegittimità dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge conclusi successivamente alla data medesima; che, inoltre, la Corte con la sentenza n. 65 del 1957 ha riconosciuto che anche i fabbricati rurali, privi di reddito imponibile ed esenti dalla normale imposta fondiaria, concorrono tuttavia alla determinazione del reddito dominicale;

che non sono stati addotti nuovi motivi né sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dispone la riunione dei giudizi sopra menzionati;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente l'affrancazione dei fondi enfiteutici nel suo intero testo e negli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sollevate con le ordinanze dei pretori di Agropoli, Tione, Capri e Chieti, come in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE

 

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1969.