Sentenza n. 84 del 1969

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 84

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 507 del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1967 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Castaldi Benito, iscritta al n. 234 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967;

2) ordinanza emessa il 17 febbraio 1968 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Devetak Marco ed altri, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;

3) ordinanza emessa il 14 marzo 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pica Alberto, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.

Visti gli atti di costituzione di Castaldi Benito e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali,

uditi l'avv. Giovanni Leone, per Castaldi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. - É stato denunciato per illegittimità costituzionale l'art. 507 del Codice penale che punisce chiunque per fini contrattuali o politici per coartare la pubblica autorità o a scopo di solidarietà o di protesta, mediante propaganda o valendosi della forza o autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali.

La questione é stata proposta il 5 giugno 1967 e il 14 marzo 1968 dal pretore di Trieste. Le fattispecie erano diverse l'una dall'altra: un invito a edicolanti aderenti al sindacato giornalai di Roma a non accettare copie di un settimanale e a restituire quelle già ricevute per la vendita perché il periodico aveva diffuso considerazioni pesanti sugli utili che dal commercio di pubblicazioni immorali trarrebbero alcuni editori e giornalai; un invito agli esercenti iscritti all'associazione dettaglianti di latte di Roma a svolgere opera di persuasione presso i consumatori per utilizzare la preferenza verso tipi di latte non prodotti dalla Centrale di Roma e a non richiedere alla stessa la pezzatura di mezzo litro perché la stessa Centrale, a seguito di un aumento del prezzo del latte alimentare posto da essa in commercio non aveva corrisposto un adeguato aurtiento ai rivenditori; svolgimento di propaganda a fine di protesta e di sciopero ed avvalendosi della forza e dell'autorità della associazione di categoria, per indurre a non fare acquisti di prodotti agricoli da taluni commissionari.

Il pretore di Roma, nella prima ordinanza, ha invocato gli artt. 35, 39, 40 e 41 della Costituzione, perché l'art. 507 attenta alla libertà di lavoro, di associazione sindacale, di sciopero e di libera iniziativa economica individuale, considerabili in logica reciproca congiunzione come espressione di un sistema unitario. Il divieto penale di serrata, sciopero, boicottaggio, sabotaggio, secondo il pretore, é correlato ai principi dell'ordinamento corporativo, che escludeva le libere competizioni delle forze del lavoro e della produzione e imponeva la risoluzione d'imperio dei conflitti fra capitale e lavoro; perciò debbono considerarsi tacitamente abrogati gli artt. 502 e 505 del Codice penale, cui si riferisce l'art. 507 per delineare il dolo specifico del reato contemplatovi. Se la legge vuole tutelare la libertà personale sino a riconoscere il diritto di non prestare attività di lavoro non ostante l'esistenza di un valido contratto di lavoro, non ha potuto intendere di menomare la libertà di tutti gli altri soggetti nello svolgimento dell'attività produttiva.

Lo stesso pretore di Roma, nella seconda ordinanza, si é rifatto agli artt. 18, 21, 39, 40, 41 e 49 della Costituzione.

A parere del pretore la libertà di organizzazione garantita nel detto art. 39 deve essere intesa come libertà di azione per la tutela degli interessi di categoria, ed il boicottaggio (interruzione del processo di distribuzione) é forma di autotutela e strumento di lotta sindacale che si pone accanto allo sciopero (corrispondente al processo di disorganizzazione nella fase di produzione); cosicché il suo divieto viene ad essere anche in antinomia con l'art. 40 della Costituzione. Ma viene inoltre a collidere con il successivo art. 41 che, tutelando la libertà di iniziativa privata, ha inteso proteggere anche l'autonomia individuale, la quale ha come suo logico corollario l'assoluta libertà di commercio e come limite soltanto il rispetto delle finalità sociali. Tali finalità includono quella libertà nei loro oggetti, e oggi non possono riportarsi alle tendenze imperanti nel soppresso ordinamento autoritario, che implicavano la necessità di non turbare il normale svolgimento dell'attività produttiva con ogni forma di "persecuzione privata": i fatti di violenza e di minaccia descritti nell'articolo denunziato dovranno considerarsi titoli autonomi di reato avente ad oggetto interessi individuali e dovranno essere riportati alle sanzioni stabilite da diverse norme penali, come gli artt. 582 e 612. La libertà di associazione deve essere intesa non solo come libertà di creazione dl atipici strumenti pluripersonali, ma nel più importante aspetto funzionale, e quindi con riguardo alle finalità perseguite e ai mezzi programmati per realizzare i detti fini; i limiti che possono porsi a quella libertà di manifestazione del pensiero politico, morale, economico, artistico, ecc. Il boicottaggio rientra tra gli strumenti democratici di direzione degli interessi a mezzo delle organizzazioni politiche ordinate in partiti, e la restrizione imposta dall'art. 507 limita la libertà funzionale di tali organizzazioni.

Infine il pretore di Trieste ha fatto capo agli artt. 21 e 49 della Costituzione e ha sostenuto che la norma impugnata attenta, quanto meno indirettamente, al diritto riconosciuto a ciascun cittadino di associarsi liberamente per determinare con metodo democratico la politica nazionale; infatti lo scopo di quell'associarsi sta proprio nella forza che deriva dalla unione, di cui il cittadino che si associa ha diritto democraticamente di avvalersi. Il pretore soggiunge che il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, si estrinseca anche in quell'attività di propaganda tendente all'altrui convincimento, che non può essere limitata quando intende svolgere i fini enunciati dalla norma impugnata: i fini indicati nell'art. 502 del Codice penale, non possono ritenersi illeciti perché tale articolo é stato dichiarato incostituzionale per contrasto con l'art. 40 della Costituzione e quelli enunciati nelle altre disposizioni immediatamente successive sono viziati, sia pur parzialmente, per simili motivi. L'esempio é nell'art. 504 del Codice penale, oggetto della sentenza di questa Corte del 13 dicembre 1962, n. 123

2. - L'ordinanza 5 giugno 1967 del pretore di Roma é stata notificata all'imputato, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente il 30 settembre, il 6 ottobre e il 13 luglio dell'anno 1967 e comunicata ai Presidenti delle due Camere il 6 luglio dello stesso anno. L'ordinanza 17 febbraio 1968 del pretore di Trieste é stata notificata agli imputati nei giorni che vanno dal 25 marzo al 1 aprile 1968, al pubblico ministero il 26 marzo e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 dello stesso mese del 1968; é stata comunicata ai Presidente delle due Camere il 1 marzo 1968. L'ordinanza 14 marzo 1968 del pretore di Roma é stata notificata all'imputato il 22 aprile 1968 e al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 aprile stesso anno; é stata comunicata ai Presidenti delle due Camere in data 18 aprile 1968.

Le tre ordinanze sono state pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967, n. 152 del 15 giugno 1968 e n. 203 del 10 agosto 1968.

Innanzi alla Corte é comparsa soltanto la parte privata nella causa cui si riferisce la prima ordinanza del pretore di Roma; in questa causa e nell'altra svoltasi innanzi a detto pretore é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. - La parte privata nelle deduzioni di costituzione e in una memoria successiva ha sostenuto che l'art. 507 del Codice penale é compreso in un contesto di norme ritenute costituzionalmente illegittime, come é quella dell'art. 502 del Codice penale concernente lo sciopero e la serrata, e che, riferendosi a queste norme per la precisazione del dolo specifico, é inevitabilmente travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità delle stesse; esso si ispira inoltre ad una disciplina dell'economia che postula un intervento diretto dello Stato non un'economia libera, ed é una componente di un sistema legislativo il cui fondo politico-sociale é stato del tutto sconvolto: la norma ha voluto impedire qualsiasi autotutela perché ritenuta arbitrariamente sostitutiva del compito dello Stato di comporre tutte le vertenze per assicurare un ordinato sviluppo di tutta l'economia e se si mantenesse, si avrebbe l'assurdo di un divieto di boicottaggio a cui non corrisponde un parallelo impegno dello Stato di risolvere la controversia tra consumatori (venditori) e produttori. Da oltre un ventennio la norma non viene applicata e ciò segna una posizione dei poteri dello Stato che esprime un mutamento della coscienza giuridica riguardo al reato. Per quanto concerne il collegamento tra la norma impugnata e i fini di cui agli artt. 503, 504 e 505, si sostiene che fino a quando non sarà regolamentato, lo sciopero dovrà ritenersi irrilevante quale che ne sia lo scopo: nella realtà del nostro Paese sono frequenti gli scioperi di solidarietà sindacale, politica e di protesta e di sollecitazione di una legislazione anche di carattere non strettamente economico.

Il boicottaggio é riportato nell'ambito dell'autotutela delle categorie sindacali, che non sono soggette ad alcun limite. Alla libertà dell'iniziativa economica privata deve corrispondere una libertà di rifiuto del prodotto; e, se questo rifiuto é il risultato di un atteggiamento deliberato e concordato da associazioni di categoria, la sua sanzione penale finisce col porre limiti inammissibili alla esplicazione delle attività sindacali. Il delitto di boicottaggio é configurato in maniera unitaria rispetto a tutti i fini e la sua scissione attraverso una scelta di fini farebbe residuare una norma di applicazione incongruente: sarebbe lecito il boicottaggio per rivendicazioni economiche ma non quello ispirato a fini diversi.

In subordine viene chiesto di dichiarare illegittimo l'articolo 507, nel riferimento all'art. 505 oltre che all'art. 502 e ciò in coerenza ai principi fissati nella sentenza di questa Corte del 13 dicembre 1962, n. 123 e perché, per quanto riguarda la protesta, essa é una propaggine del diritto di libertà e una delle espressioni degli interessi di categoria e delle relative associazioni.

4. - Il Presidente del Consiglio ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, lo sciopero é legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, anche se estesi, dalle rivendicazioni salariali, a quel complesso di interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse nel titolo terzo della prima parte della Costituzione. Sono perciò illegittime tutte quelle forme di autotutela poste in essere per fini diversi da quelli su esposti, alle quali sovente fanno ricorso i lavoratori per ottenere effetti analoghi a quelli dello sciopero, come il sabotaggio, la non collaborazione, lo sciopero a singhiozzo, quello a scacchiera. Quanto agli scopi indicati negli artt. 503, 504 e 505, che riguardano ragioni politiche, la coazione verso la pubblica autorità, la solidarietà e la protesta, il Presidente del Consiglio fa presente che questa Corte nella sentenza 13 dicembre 1962, n. 123, ha ritenuto che le norme predette, data la generalità delle loro formulazioni, racchiudono ipotesi di abbandono di lavoro estranee allo sciopero economico, e perciò compete al giudice di merito di disapplicarle in tutti quei casi riguardo ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduce a fare ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto. Non possono quindi sottrarsi alla sanzione penale i fatti preveduti dall'art 507 che siano determinati da considerazioni non economiche o non riconducibili a fini economici, secondo la valutazione dei giudici di merito.

Viene soggiunto che proprio la garanzia della libertà di iniziativa economica ovviamente non valutabile in senso unilaterale, giustifica la tutela di ciascun operatore economico rispetto ad ogni forma di altrui indebita ingerenza, e specialmente rispetto a quelle forme di indiretta pressione e d'intimidazione di maggiore pericolosità sociale che sono appunto previste dall'art. 507 del Codice penale, e che, fra l'altro, potrebbero anche essere poste in essere per danneggiare un avversario politico o addirittura per mera iattanza. La libertà di associazione trova limiti nei fini, che non debbono essere vietati dalla legge penale, e i mezzi indicati dall'art. 507, in relazione agli scopi cui si intendono riferiti, non si possono ritenere leciti.

Il riferimento al boicottaggio attuato con l'ausilio di partiti politici non avrebbe rilevanza nei processi di cui alle ordinanze, e per questa parte la questione deve ritenersi inammissibile; comunque l'art. 49 tutela la libertà di associarsi in partiti con riguardo ai soli rapporti politici, non con riguardo a quelli di carattere economico, incidenti sul processo produttivo. Le esigenze dell'economia trovano nella Costituzione una autonoma considerazione globale, includente anche tutti gli altri interessi, compresi quelli politici che vi si connettono.

Infine si osserva che non potrebbe ritenersi attinenti alla esplicazione di un metodo democratico un'attività svolta per influire sulle decisioni adottate o da adottare dal Governo in materia economica, poiché a tale scopo occorre valersi degli strumenti parlamentari che la stessa Costituzione appresta, e attraverso i quali in concreto si estrinseca l'attività dei partiti.

5.-All'udienza del 12 marzo 1969 i difensori hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni.

Considerato in diritto

1. - Le cause vertono tutte sulla legittimità costituzionale di una medesima norma, l'art. 507 del Codice penale, se pure da profili non sempre coincidenti. Possono perciò essere decise con unica sentenza.

Debbono essere decise sulla base di una valutazione integrale del predetto art. 507, che é inscindibile e quindi non può essere esaminato con riferimento esclusivo alle fattispecie venute in giudizio nel processo a quo, come ritiene il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. - Preliminare all'esame delle singole eccezioni di incostituzionalità si presenta quello relativo alla fondatezza dell'opinione formulata in qualcuna delle ordinanze e ribadita dalla difesa dell'imputato Castaldi Benito, secondo cui costituendo l'art. 507 una delle componenti di un sistema legislativo il cui fondo politico-sociale é stato del tutto sconvolto, non si può ritenere compatibile con il nuovo assetto costituzionale che ha radicalmente innovato il precedente. Ma, come già la Corte ha ripetutamente affermato, il mutato clima storico attuale non ha determinato di per sé l'illegittimità costituzionale delle norme anteriori, occorrendo verificare di volta in volta se esse siano in grado di soddisfare esigenze attuali, assolvendo una funzione coerente con l'ordinamento vigente. Che la previsione del reato di boicottaggio non ripugni di per sé con il carattere democratico della struttura statale é confermato dalla constatazione che essa si riscontra nella legislazione di alcuni paesi ordinati secondo principi di libertà, e che anche il progetto di riforma del Codice penale redatto nel 1950 conservava l'art. 507 pure nella misura delle pene, con la sola soppressione del riferimento agli scopi specifici cui invece esso aveva riguardo.

3. - Si rende altresì necessario, allo scopo di precisare in limine l'ambito dell'indagine da compiere, contestare l'assunto secondo cui le precedenti sentenze di questa Corte del 28 aprile 1960, n. 29, e del 17 marzo 1969, n. 31 (che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni del Codice penale che punivano lo sciopero e la serrata) avrebbero causato la parziale illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Da esse non si possono desumere argomenti per il giudizio circa la legittimità costituzionale della punizione del boicottaggio come reato, dato che la configurazione di quest'ultimo prescinde da una sua dipendenza dalla materialità dei fatti considerati dalle disposizioni sullo sciopero e la serrata dichiarate illegittime, consistendo invece nell'indurre altri, mediante propaganda o valendosi della forza o della autorità di partiti, leghe od associazioni, a non stipulare patti di lavoro, a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali; sicché concreta in modo evidente dati strutturali autonomi e diversi da quelli che integrano la serrata e lo sciopero, che si concretano invece nella mera sospensione dell'attività produttiva, di scambio, o di lavoro.

Nella relazione ministeriale al Codice penale il boicottaggio fu definito "un modo di alterazione dell'ordinato svolgimento dei rapporti di produzione e di lavoro", e in essa non si scorge alcun dato da cui desumere che il divieto dei fatti puniti sotto il titolo di boicottaggio sia stato posto in correlazione al divieto di sciopero, o equipollente dello sciopero, o sua forma particolare, ciò anche in vista del nomen dato alla fattispecie. Deve ritenersi pertanto del tutto inesatto quanto é affermato in una delle ordinanze del pretore di Roma nel senso di considerare il boicottaggio un tipico strumento di autotutela. E sarebbe vano ricercarne il fondamento in norme costituzionali.

4. - La disposizione denunciata, nella sua impostazione di fondo, si accorda con la Carta fondamentale in quanto fa oggetto di tutela taluni beni cui questa dà spiccato rilievo nell'ordine sociale: la libertà di stipulare patti di lavoro, la libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell'impresa, il diritto di realizzare attraverso l'attività commerciale i risultati positivi di quella produttiva. Beni i quali ricevono diretta protezione dagli artt. 35 e 41 della Costituzione, e affondano profondamente le loro radici nel riconoscimento della posizione del singolo e della sua personalità, enunciato nell'art. 2, e nel riconoscimento di quelle più immediate estrinsecazioni di quest'ultima che sono il diritto al lavoro e il diritto-dovere, enunciato nell'art. 4, di svolgere una attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Beni il cui rilievo risulta poi accentuato dal carattere comunitario e solidaristico della società nazionale (artt. 1 e 2) e dall'accettazione del principio della programmazione economica, concatenato a tale carattere, pur nel quadro di un regime di economia mista, e ormai tradotto nella realtà legislativa (legge 27 luglio 1967, n. 685).

5. - Tuttavia la formulazione dell'articolo é alquanto vaga, tanto da non permettere che resti escluso un suo parziale contrasto con norme della Costituzione.

Ciò é a dire anzitutto per la parte riguardante l'impiego della propaganda, che, considerata quale uno degli strumenti utilizzabili per la compressione dei diritti voluti tutelare, viene assunta secondo una nozione generica ed indiscriminata. Non é necessario ricordare come la libertà di propaganda é espressione di quella di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione e pietra angolare dell'ordine democratico. Già nella sentenza 22 giugno 1966, n. 87, la Corte, oltre ad inserire la propaganda nella protezione così apprestata, affermò che essa é assicurata fino al limite oltre il quale risulti leso il metodo democratico.

Con tale criterio si pone in un certo contrasto l'art. 507 del Codice penale perché fa pensare alla inclusione in una sfera criminosa anche della propaganda di puro pensiero e di pura opinione, ogniqualvolta possa comunque ad essa coordinarsi o semplicemente riferirsi un comportamento singolo che sia causa dell'evento ivi considerato. La propaganda é di per sé diretta a convincere, ed infatti questa Corte, nella sentenza 4 febbraio 1965, n. 9, ammise che rientra nell'art. 21 della Costituzione ogni espressione che miri a persuadere dell'utilità e della necessità di un dato contegno; e a tale funzione la norma in esame viene a porre ostacolo quando, per la sua formulazione generica, punisce la propaganda persino se effettuata da un singolo in condizioni di insignificante rilievo.

Può altresì notarsi che, essendo pacificamente ritenuto che il reato di boicottaggio, quale reato di danno e non di mero pericolo, ammette il tentativo, potrebbe ritenersi la punibilità, attraverso l'art. 507, anche dell'azione che sia rimasta al puro stato di manifestazione di pensiero e di opinione, non avendo potuto conseguire l'effetto che si proponeva.

Una più limitata applicazione dell'articolo dovrebbe condurre ad un diverso risultato. Infatti la assimilazione che esso fa tra la propaganda e la forza ed autorità di partiti, di leghe o di associazioni induce a ritenere che essa in tanto riesca razionale in quanto si presupponga che la propaganda per essere punibile debba assumere dimensioni tali e raggiungere un grado tale di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole. L'individuazione dei casi in cui, sotto tale profilo, l'ipotesi criminosa può realizzarsi compete al giudice penale. Tuttavia la possibilità che nella fattispecie considerata dall'art. 507 vengano ricomprese ipotesi di propaganda che non raggiunga la consistenza di cui si é detto comporta che, limitatamente a tale circoscritta possibilità, l'art. 507 del Codice penale debba essere dichiarato illegittimo per contrasto col principio della libertà di manifestazione del pensiero qual é considerata dall'art. 21 della Costituzione.

6. - Per quanto attiene alla parte dell'art. 507 riguardante il boicottaggio esercitato avvalendosi della forza di gruppi sociali é da mettere in rilievo che, alla pari del diritto di manifestazione del pensiero, quello di associazione, più particolarmente quando si riferisce ai raggruppamenti a fini sindacali e politici, trova collocazione tra i cardini essenziali dell'ordine democratico, consacrati negli artt. 2, 18, 39 e 49 della Carta fondamentale.

Ma la Costituzione, mentre assegna ai partiti e ai sindacati compiti che, se sono altissimi, sono specificamente delimitati, non consente alle altre associazioni di perseguire fini non leciti (art. 18). Onde nessuno potrebbe pretendere in base alla Costituzione di utilizzare tali forze sindacali - spesso imponenti - al fine di esercitare, in funzione degli interessi che esse rappresentano - e per il conseguimento dei quali l'ordinamento assicura altri efficaci strumenti -, pressioni, sia pure soltanto di ordine morale, nella sfera dei diritti che la Carta garantisce ai singoli consociati. A parte tutto, si rischierebbe di farne, in tal modo, strumenti di discriminazione e di persecuzione, esponendo il singolo, indifeso, alle azioni, eventualmente non giuste, di forze collettive.

D'altronde gli scopi per i quali l'art. 507 non consente l'istigazione a pratiche di boicottaggio sono perseguibili nell'ordine democratico attraverso una serie di mezzi sufficienti a soddisfare ogni esigenza di legittima competizione e contestazione. Pertanto non possono considerarsi sacrificati per il fatto che l'ordinamento impedisce, attraverso l'art. 507, che al servizio di essi vengano immediatamente utilizzati mezzi destinati ad escludere senz'altro taluno da rapporti economici con gli altri consociati.

É poi superfluo precisare che l'ipotesi prevista dall'articolo 507 si realizza solo quando la forza e l'autorità dei gruppi ivi considerati si facciano effettivamente sentire e valere, attraverso un loro reale peso, non bastando per contro il semplice richiamo che ad esse faccia il singolo il quale inciti al boicottaggio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 507 del Codice penale per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969. 

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 17 aprile 1969.