SENTENZA N. 44
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promossi con due ordinanze emesse il 5 aprile 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Napoli sui ricorsi della società S.A.R.A. contro l'Ufficio delle imposte di Napoli, iscritte ai nn. 151 e 152 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione della società S.A.R.A. e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
La Società acquisti, rivendite, amministrazioni S.A.R.A., con sede in Napoli, in data 15 gennaio 1965, inoltrò ricorso alla Commissione distrettuale delle imposte di quella città contro l'accertamento dell'ufficio finanziario che, in sede di rettifica della denunzia per l'esercizio del 1960, ai fini dell'imposta sulle società, aveva, fra l'altro, elevato a L. 30 milioni 534.696 il reddito imponibile, comprendendovi quello dei fabbricati, nella somma risultante dalla relativa imposta, ai sensi degli artt. 148, lett. c, e 150, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette).
Nel ricorso si sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme su citate, in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, e l'adita Commissione, con ordinanza del 5 aprile 1967, la riteneva rilevante e non manifestamente infondata, limitatamente al secondo comma dell'art. 150 in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Un'ordinanza di identico contenuto é stata, in pari data, emessa dalla Commissione distrettuale di Napoli su ricorso della medesima Società contro l'accertamento relativo all'esercizio del 1961 nel quale, in sede di rettifica, l'ufficio finanziario aveva elevato il reddito imponibile a L. 30.517.755.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967.
Nel primo giudizio innanzi a questa Corte si é costituita la società S.A.R.A. con deduzioni depositate il 19 settembre 1967 e ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità della norma denunziata.
In entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 21 settembre 1967 ed ha chiesto, a sua volta, che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze, di identico contenuto, propongono la stessa questione di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, possono essere riuniti e decisi con un unica sentenza.
2. - La Commissione distrettuale delle imposte di Napoli ha promosso giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, nel presupposto, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 12, 41 e 42 del 1957
, n. 132 del 1963 e n. 103 del 1964), di essere legittimata a proporre questioni di legittimità costituzionale.
Con recente sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969, questa Corte - in conformità alla sua precedente decisione n. 6 dello stesso anno in tema di commissioni comunali per i tributi locali - ha escluso che le commissioni per i tributi erariali possano essere configurate come organi giurisdizionali.
Per quanto, in particolare, concerne le commissioni distrettuali, la citata sentenza n. 10 del 1969 ne ha desunto il carattere amministrativo della disciplina relativa alla composizione del collegio, nonché ai poteri ad esso attribuiti.
3. - La questione sollevata deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti richiesti dal l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle imposte dirette), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, dalla Commissione distrettuale delle imposte di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1969.