SENTENZA N. 34
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 7, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 22 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Milano, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1967 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Cassa edile di mutualità e assistenza di Milano ed il fallimento di Re Cecconi Giovanni, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.
Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
Nel corso del giudizio civile di opposizione allo stato passivo del fallimento di Re Cecconi Giovanni promosso dalla Cassa edile di mutualità e assistenza di Milano per ottenere il riconoscimento di un credito rappresentato dalle somme dovute dal fallito ai dipendenti per ferie e gratifica natalizia, il tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza in data 21 settembre 1967, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 7, comma terzo, dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Milano, il quale stabilisce che l'accantonamento dell'importo delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festività deve essere effettuato presso la suddetta Cassa edile.
Nell'ordinanza si fa presente che l'opponente non ha fornito prove dell'appartenenza dell'impresa fallita ad una delle associazioni che stipularono il contratto collettivo e che la norma invocata risulta pertanto applicabile soltanto in virtù della estensione erga omnes della sua efficacia disposta con il decreto suindicato.
Si osserva altresì che con la sentenza n. 129 del 1963 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplinava l'istituzione delle Casse edili ed anche l'art. 34, relativo al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, "pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma", e che poiché tale pronuncia non si estende automaticamente alle corrispondenti statuizioni dell'accordo provinciale, é necessario che la consequenziale illegittimità di queste sia dichiarata mediante una nuova pronuncia della Corte.
In considerazione di ciò, il tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuna delle parti si é costituita nel giudizio così promosso.
Considerato in diritto
La questione proposta con l'ordinanza del tribunale di Milano si presenta corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 e confermata in altre successive (n. 31, 59, 78, 79 e 97del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967) e, riguardando una norma che ha una portata distinta da quella espressamente dichiarata illegittima con tale pronuncia, anche se per il suo contenuto analoga, deve essere nuovamente decisa con sentenza.
Nel merito tuttavia non vi é che da ripetere quanto allora fu detto e cioé che le disposizioni degli accordi e contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.
Donde l'illegittimità della norma qui impugnata che - senza neppure consentire alternative, come faceva invece l'art. 34 del contratto nazionale - prescrive l'accantonamento presso la cassa edile delle somme dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7 dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1969.