Sentenza n. 26 del 1969
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SENTENZA N. 26

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 271 del Codice civile e dell'art. 123, terzo comma (ora primo), delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, promossi con due ordinanze emesse il 18 novembre 1966 dalla Corte d'appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Pelloni Ferdinando e Zivieri Umberto e tra Marsigli Raffaele e Cantelli Leonarda, iscritte ai nn. 62 e 63 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967.

Visti gli atti di costituzione di Zivieri Umberto, Cantelli Leonarda e Marsigli Raffaele;

udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, per la Cantelli, ed Enrico Allorio, per il Marsigli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Zivieri Umberto contro Pelloni Ferdinando per sentir accertare ai sensi dell'art. 269, n. 2, del Codice civile, la sua qualità di figlio naturale di costui, la Corte di appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, espressa dall'art. 271 del Codice civile e del terzo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del Codice civile, che stabilisce un termine di decadenza di due anni per la proposizione dell'azione di accertamento della paternità. Nell'ordinanza 18 novembre 1966 la Corte bolognese denuncia in primo luogo il contrasto che sarebbe ravvisabile fra l'art. 271 del Codice e l'art. 30, primo comma, della Costituzione, per il fatto che il dovere dei genitori nei riguardi dei figli previste da detta norma non potrebbe estinguersi in modo assoluto e definitivo con il decorso del tempo, anche se alcune delle sue più evidenti manifestazioni concrete riguardano, nei casi normali, le condizioni di bisogno in cui i figli si trovano nei primi anni della loro vita.

Inoltre l'art. 271 sarebbe in contrasto con il terzo comma dello stesso art. 30 giacché la compressione che ne deriva della tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio é stabilita prescindendo completamente dalla esistenza di una famiglia legittima del padre, e quindi per un motivo non previsto dalla disposizione costituzionale. Il termine di due anni appare, d'altronde, secondo l'ordinanza gravemente inadeguato rispetto alle oggettive esigenze di tempo imposte dalla natura stessa dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ed in realtà tendente, più che a soddisfare esigenze di certezza giuridica (cioè all'interesse sociale di definire in modo sicuro e tempestivo lo status dei figli, non appena questi escono dalla minore età), a contenere nel numero più ristretto possibile le azioni per dichiarazione giudiziale di paternità, con conseguente ulteriore motivo di contrasto con i principi costituzionali richiamati.

Si osserva inoltre che la costituzionalità dell'art. 271 non può farsi derivare dalla norma di cui all'ultimo comma del citato art. 30, non ritenendosi che tra "le norme e i limiti per la ricerca della paternità" che il legislatore é in essa abilitato a stabilire rientri la fissazione di un termine di decadenza (cosicché l'art. 271, lungi dal trovare in quella norma costituzionale il suo legittimo fondamento, sarebbe con essa in radicale contrasto).

L'articolo stesso si presenta poi lesivo del principio di eguaglianza perché introduce una discriminazione per ragione di sesso riguardando solo l'azione pel riconoscimento della paternità mentre per quella relativa alla maternità l'art. 272 non appone alcun termine.

Si osserva poi nell'ordinanza che le ragioni le quali inducono a fare ritenere non manifestamente infondate le questioni relative all'art. 271 del Codice sono tali da determinare analoghe conseguenze sul terzo comma dell'originario testo dell'art. 123 disposizioni transitorie, la cui costituzionalità appare peraltro dubbia anche per motivi autonomi. Esso infatti determinerebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione per il fatto di porre senza valide ragioni i nati prima del 1 luglio 1939 in una grave condizione di inferiorità giuridica e pratica rispetto ai nati successivamente a quella data, e di introdurre poi un'ulteriore discriminazione fra gli stessi nati anteriormente al 1 luglio 1939, a seconda che essi abbiano o no promosso entro il biennio del compimento della maggiore età quell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, negata dalle leggi in vigore all'epoca in cui il termine é scaduto.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22 aprile 1967.

Avanti la Corte costituzionale si é costituito lo Zivieri con l'assistenza degli avvocati Sbais, Giacomelli e Cavasola i quali, con deduzioni depositate l'11 maggio 1967, danno atto che, avendo la Corte nel frattempo rigettata la questione relativa all'art. 271 del Cod. civ., che era stata proposta anche da altri giudici, si rimettono su questo punto alla giustizia della Corte, mentre insistono per l'accoglimento della questione relativa all'incostituzionalità del terzo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie. In via subordinata chiedono che la Corte voglia comunque pronunciarsi nel senso di dichiarare che l'unica interpretazione che non renda incostituzionale tale disposizione é quella che fa decorrere il dies a quo per la proposizione dell'azione da un giorno non anteriore a quello successivo alla pubblicazione della sentenza 16 febbraio 1963, della Corte costituzionale.

In una successiva memoria depositata il 9 ottobre 1968, la difesa dello Zivieri prende le mosse dalla sentenza n. 58 del 1967 per dimostrare come in occasione di essa non sia stata affrontata la questione relativa all'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di attuazione.

La questione qui prospettata, infatti, non riguarderebbe tanto l'apposizione del termine di decadenza, ma la disparità di trattamento fra i nati prima e i nati dopo il 1 luglio 1939 che non troverebbe congrua giustificazione obiettiva rispetto alla logica del sistema.

Solo dopo che l'eliminazione dei due primi commi dell'art. 123 ad opera della sentenza n. 7 del 1963 ha reso proponibile l'azione ai nati prima del 1, luglio 1939, si é presentato il problema in esame, che avrebbe potuto essere risolto anche in via di mera interpretazione dal giudice di merito nel senso di fissare la decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione dal momento in cui essa era concretamente proponibile.

Pertanto la difesa dello Zivieri insiste perché la Corte voglia o ritenere la insussistenza di una questione di incostituzionalità, trattandosi di interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi di legge che regolano in materia il dies natae actionis o invece pronunciare sul contrasto denunciato dell'art. 123, terzo comma, con l'art. 3, dichiarandone l'illegittimità costituzionale.

2. - Analoga questione é stata sollevata sulla base di identici motivi dalla stessa Corte di appello nel corso di un giudizio promosso avanti il tribunale di Bologna da Cantelli Leonarda contro Marsigli Raffaele.

Anche questa seconda ordinanza, pronunciata nella stessa data della prima, é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale ed in questo giudizio si sono costituite ambedue le parti private.

Nelle deduzioni presentate dalla difesa della Cantelli il 12 maggio 1967, con l'assistenza degli avvocati Giannini e Grassetti, si mette in rilievo il carattere paradossale della situazione determinatasi per i figli naturali nati prima del 1 luglio 1939 in conseguenza della sentenza n. 7 del 1963 della Corte costituzionale; tale sentenza infatti, benché apparentemente diretta a consentire loro la proposizione dell'azione entro gli stessi limiti previsti per i nati dopo il 1 luglio 1939, avrebbe in realtà giovato ad una sola persona, cioè a colui che promosse il giudizio nel corso del quale fu sollevato l'incidente di costituzionalità che portò a tale pronuncia. L'applicazione ai nati prima del 1 luglio 1939 del termine biennale di cui agli artt. 271 del Cod. civ., e 123, terzo comma, delle disp. trans., con decorrenza anteriore al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte (essendo controverso nella dottrina e giurisprudenza l'applicabilità alla categoria in esame dell'art. 2935 del Codice civile, in relazione alla discussa efficacia nel tempo della pronuncia della Corte) si risolverebbe nella perpetuazione di quella anticostituzionale disparità di trattamento che la sentenza stessa aveva inteso eliminare. Richiamato quindi il precedente che deriverebbe dalla sentenza della Corte n. 63 del 1966 (nella quale é stato riconosciuto l'ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto del lavoratore alla retribuzione, costituito dal timore del licenziamento, ostacolo non diverso, ed anzi meno consistente di quello costituito nella specie da un divieto di legge efficace prima che la Corte lo facesse venir meno) la difesa della Cantelli insiste per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui consentono che anche per i figli naturali nati prima del 1 luglio 1939 il termine biennale decorra da epoca anteriore al 24 febbraio 1963. In via subordinata essa deduce altresì la totale incostituzionalità della norma regolatrice del termine, richiamando ed illustrando gli argomenti esposti nell'ordinanza della Corte d'appello.

Nelle deduzioni presentate il 12 maggio 1967 dagli avvocati Allorio e Pacini a difesa del Marsigli si afferma invece l'infondatezza dei motivi addotti a fondamento delle questioni sollevate.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 30, primo comma, della Costituzione si pone in luce come si tratti di una norma espressa in termini generalissimi e pertanto dotata di carattere programmatico, più che precettivo, e come la possibilità che il potere ivi previsto possa subire limiti risulti dal quarto comma dello stesso articolo. Nel caso di specie, tuttavia, non tanto si tratta di limitare i doveri dei genitori naturali verso i figli, quanto di stabilire chi possa essere giuridicamente considerato come figlio. Argomento questo che viene svolto anche con riferimento alla dedotta violazione del terzo comma dello stesso art. 30, osservandosi che il problema dell'ampiezza della tutela giuridica del figlio illegittimo, che fruisce del relativo status, non ha nulla a che vedere col problema delle condizioni poste per conseguire tale status.

Sull'adeguatezza del termine, la difesa stessa fa rilevare come esso non sia in realtà di due, ma di ventitré anni, dovendosi aggiungere al periodo durante il quale il figlio maggiorenne può provvedere personalmente a proporre l'azione di dichiarazione di paternità naturale quello durante il quale può esercitarla per lui il genitore o tutore (art. 273, del Cod. civ.). In ogni modo le valutazioni contenute nell'ordinanza di rimessione circa l'adeguatezza del termine si risolverebbero in una critica alla legge più che in una censura di costituzionalità. La funzione del termine, si osserva altresì, non é tanto quella di far fronte ad un'esigenza di certezza del diritto, quanto quella di assicurare la giustizia della decisione relativa a controversie che divengono tanto più difficili quanto più ci si allontana dall'epoca in cui sono avvenuti i fatti che ad esse hanno dato luogo. Negato che la distinzione fra azione di paternità naturale ed azione di maternità naturale, ai fini della soggezione e decadenza, dia luogo ad una ingiustificata discriminazione per motivi di sesso, la difesa del Marsigli riafferma come le norme impugnate trovino il loro fondamento quarto comma dell'art. 30 della Costituzione e contesta che l'art. 123, terzo comma, delle disposizioni transitorie determini una ingiustificata discriminazione (che si avrebbe invece se solo i nati prima del 1 luglio 1939 fossero sottratti all'impero della norma che stabilisce il termine di decadenza).

Con successiva memoria depositata il 2 gennaio 1969 la difesa del Marsigli fa osservare che la sentenza n. 58 del 1967 intervenuta dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione ha deciso la questione relativa alla costituzionalità dell'art. 271 e che non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi, sicché l'esame da compiere nel presente giudizio deve rimanere limitato alla legittimità costituzionale dell'art. 123, primo comma (già terzo) disp. trans. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Tuttavia a riprova dell'inesistenza di elementi che inducano a riesaminare la costituzionalità dell'art. 271 ribadisce quanto già osservato circa l'estraneità alla fattispecie del richiamo all'art. 30, primo comma, ed aggiunge come ciò risulti anche dalla considerazione che l'art. 271 prevede un'azione promuovibile col raggiungimento della maggiore età, cioé quando cessa l'obbligo prescritto dal citato articolo della Costituzione, e come sia ribadito dalla considerazione che l'articolo medesimo configura accanto all'obbligo anche un correlativo diritto del genitore, ciò che fa presupporre la sussistenza di un rapporto di patria potestà, mentre nei confronti dei figli maggiorenni può sussistere non l'obbligo del mantenimento, ma quello diverso degli alimenti. Riguardo al motivo dedotto dal terzo comma dell'art. 30 osserva che ad esso non possa farsi riferimento per stabilire l'ambito rilasciato al legislatore nella disciplina della ricerca della paternità naturale dato che a questa materia provvede specificamente il successivo quarto comma, norma che sarebbe superflua se non si considerasse autonoma rispetto al precedente che presuppone il possesso dello status di figlio naturale. Dal che consegue l'erroneità dell'interpretazione secondo cui i limiti alla ricerca della paternità siano da ammettere solo a tutela dei diritti dei membri della famiglia legittima, essendo invece da ritenere che essi possono essere diretti a tutelare anche gli interessi della persona cui la ricerca si rivolge (sent. n. 70 del 1965

) degli ascendenti e dei collaterali nonché dei componenti la famiglia legittima che potrà costituire in avvenire oltre che quelli più generali della certezza (sent. n. 58 del 1967).

Sicché l'esigenza di limitare nel tempo la proponibilità dell'azione di ricerca, lungi dal potersi ritenere incostituzionale risponde ad esigenze costituzionalmente rilevanti. Né vale in contrario richiamare i casi in cui l'azione é promuovibile oltre il biennio dal compimento della maggiore età perché essi riguardano la determinazione del dies a quo, che eccezionalmente viene spostato quando anteriormente sussisteva un evento che impediva le ricerche.

L'assenza poi di ogni termine all'esperimento dell'azione di riconoscimento della maternità (in nessun modo limitata dalla Costituzione) lungi dal dare fondamento alla censura di violazione dell'art. 3 Cost. fornisce una conferma di quanto prima asserito, sul fine di tutela dell'esigenza della certezza voluta soddisfare stabilendo un termine per la ricerca della paternità data la maggiore difficoltà che, per evidenti diversità obiettive, questa presenta.

Quanto poi alla questione sollevata in confronto all'art. 123 la difesa osserva che solo formalmente é nuova, poiché deve ritenersi già risolta con la sentenza del 1967. Infatti le considerazioni che stanno a base della questione stessa sono superate da quanto osservato nella decisione secondo cui per i nati prima del luglio 1939 che avessero già raggiunta la maggiore età anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione il termine avrebbe dovuto avere inizio da questa data.

Ed analogamente nella stessa pronuncia della Corte trova risposta l'altra censura di violazione del principio di eguaglianza pel diverso trattamento fatto fra i nati prima della data predetta secondo che abbiano o no promosso l'azione entro il termine.

Si tratta di diversità di situazioni di fatto irrilevanti ai fini del giudizio di costituzionalità. Insiste nel richiedere la dichiarazione di infondatezza della questione.

 

Considerato in diritto

 

Le due cause attengono alle stesse questioni e pertanto vanno riunite e decise con unica sentenza.

1. - Le censure di incostituzionalità riguardanti il termine di decadenza, stabilito dall'art. 271 del Codice civile per la proponibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità, sono da prendere in esame per prime, dato l'evidente loro carattere di preliminarietà rispetto alle altre relative all'art. 123 delle disposizioni transitorie. Alcuni dei motivi dedotti in proposito nelle ordinanze sono stati già considerati nella precedente sentenza n. 58 del 1967, altri sono nuovi: ma poiché anche i primi appaiono sorretti da più ampie e più specifiche argomentazioni rispetto a quelle proposte nelle precedenti vertenze, la Corte, in conformità ai principi altre volte affermati (sentenze nn. 7 e 73 del 1958, 45 del 1960) ritiene di dovere procedere al loro riesame.

La incostituzionalità del termine de quo viene anzitutto prospettata sotto il profilo della violazione del primo comma dell'art. 30 della Costituzione, nella considerazione che i doveri ch'esso impone ai genitori naturali sono di tale indole da non potere venir meno in virtù del decorso del termine di decadenza. Non sembra sia necessario soffermarsi sui dubbi che l'interpretazione del detto comma solleva (come quello relativo all'ammissibilità di una pretesa all'adempimento degli obblighi ivi sanciti anche a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, oppure l'altra circa la sua eventuale estensione anche ai figli che abbiano superato la maggiore età, ed in quest'ultima ipotesi, il rapporto fra la pretesa stessa e l'altra che può farsi derivare dall'art. 279 allorché ricorrano gli estremi necessari per richiedere gli alimenti), dato che la loro soluzione in nessun modo potrebbe incidere sulla definizione della presente controversia. Questa infatti ha diverso oggetto sicché, anche se si dovesse concludere nel senso della fondatezza del motivo argomentato dalla disposizione in esame, non se ne potrebbe far discendere come conseguenza l'invalidità del termine apposto all'esperimento di un'azione, quale quella per la ricerca della paternità, differente dall'altra, nei presupposti e negli effetti.

2. - Una seconda censura é fatta derivare dalla violazione del terzo comma dell'art. 30 medesimo, nella considerazione che il limite da questo consentito alla piena tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio deve trarsi solo dalle esigenze della famiglia legittima, mentre la legge denunciata impone l'osservanza del termine anche quando la azione sia rivolta contro un genitore che non abbia costituito una famiglia siffatta, e fa altresì valere un motivo di decadenza non previsto dal costituente.

In ordine al primo punto la Corte ritiene che, pur dovendosi ammettere che la funzione fondamentale dei limiti cui ha riguardo l'ultimo comma dell'art. 30 sia quello di evitare pregiudizi alla famiglia legittima non si possa tuttavia negare ogni peso ad altre esigenze, come quelle connesse alla persona del genitore stesso ed alla certezza dei rapporti, secondo quanto é stato già statuito con la sentenza del 1967. Esigenze che non possono ritenersi contraddette, come l'ordinanza ritiene, dalle disposizioni dello stesso art. 271 che, nei casi ivi previsti, fanno decorrere il biennio per la proponibilità dell'azione da un momento anche molto posteriore al compimento della maggiore età, poiché ciò corrisponde al carattere stesso del termine, cui non potrebbe darsi inizio prima del verificarsi degli eventi che consentono l'esperimento dell'azione. Sicché la certezza conseguibile é quella relativa, quale é consentita dalle circostanze dei singoli casi.

Non ha pregio poi il rilievo che il decorso del tempo non sia stato espressamente previsto dal costituente come valida giustificazione di una riduzione della protezione da accordare ai figli naturali, poiché risulta dai lavori preparatori che l'aggiunta di un ultimo comma all'art. 24 del progetto (il quale non conteneva alcuna menzione della ricerca della paternità) ubbidì all'intento di porre una direttiva affinché la materia fosse oggetto di un '"oculata legislazione"; con che si intese rilasciare al legislatore un margine di discrezionalità nel disporre limiti all'esercizio dell'azione (non solo di carattere sostanziale ma anche temporale), il cui esercizio si rende pertanto possibile fino a quando non venga a confliggere con altre norme della stessa Carta fondamentale. Si può anche convenire nell'opinione che l'apposizione di un termine non sia, astrattamente considerata, necessaria (ed infatti era sconosciuta alla nostra legislazione fino al 1942) alla salvaguardia dei valori cui la norma ha riguardo, ma non mai ritenersi assolutamente con essa contrastante.

3. - Deve anche disattendersi l'altro motivo fatto derivare dalla inadeguatezza del termine predetto rispetto alle effettive esigenze di tempo imposte dalla natura dell'azione in discorso. Ciò non già per la considerazione esposta dalla difesa attrice, secondo cui al periodo di tempo utile a tenore dell'art. 271 deve aggiungersi quello decorrente dalla nascita, dato che l'azione per conto del minore, possibile al suo rappresentante legale nelle forme e con i limiti di cui all'art. 273 del Codice civile, si rende ben difficile, o del tutto impossibile in determinate situazioni, come per esempio nel caso di minori dei quali non si conoscano i genitori, e la cui potestà tutelare rimane affidata ad istituti di pubblica assistenza, ai sensi degli artt. 354 e 402 del Codice civile; bensì per l'obiettiva constatazione che il termine biennale non rende estremamente difficile la tutela giudiziale e quindi, come già ritenuto nella precedente sentenza, non é tale da indebolire gravemente la concreta soddisfazione del bene costituito dall'assunzione della qualità di figlio naturale.

4. - Maggiore rilievo riveste la censura rivolta all'art. 271 di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per quanto attiene alla distinzione di sesso, fatta derivare dal rapporto Con l'art. 272 che sancisce l'imprescrittibilità del riconoscimento giudiziale di maternità. Si tratta di una questione nuova, poiché la violazione dell'art. 3 era stata denunciata, in una sola delle cause decise con la sentenza n. 58 del 1967, ma sotto il diverso aspetto della diseguaglianza operata fra figli nati prima o dopo il 1939, mentre l'accenno alla ricerca della maternità che si legge nella sentenza stessa aveva soltanto la funzione di indicarla, a titolo esemplificativo, come uno dei casi di imprescrittibilità delle azioni di stato, dalla quale la difesa di parte traeva argomento a sostegno della tesi patrocinata.

La soluzione della questione così formulata non può desumersi dalla semplice considerazione che l'ultimo comma dell'art. 30 abbia inteso sottoporre a particolari limiti la ricerca della paternità e che, se altrimenti si pensasse, esso rimarrebbe sfornito di ogni valore normativo. Infatti, pur convenendosi in tale interpretazione (per il motivo prima esposto, della chiara ed univoca volontà di quella parte dell'Assemblea costituente che ebbe a proporre ed approvare il corrispondente emendamento aggiuntivo al progetto), e pur dovendosi in conseguenza respingere l'opinione di coloro i quali attribuiscono al comma stesso il solo scopo di imporre una riserva di legge, non si é tuttavia dispensati dall'accertare se, nell'attuazione delle direttive in esso consacrate, il legislatore non abbia violato altri principi costituzionali, o esorbitato dai confini della ragionevolezza, entro i quali deve essere contenuto l'esercizio del potere di attuazione dei principi medesimi.

A tal fine, é da chiedere fino a che punto l'indubbia differenza che la diversità del sesso induce in merito alla ricerca del padre e della madre naturale giustifichi la differenza della disciplina giuridica, nel duplice aspetto che secondo il vigente Codice assume a favore del padre: di limitazione dei mezzi di prova della paternità, e dell'apposizione di un termine per la proposizione della relativa azione.

Dubbi non sorgono sulla prima, data l'impossibilità di un accertamento diretto, quale quello che l'art. 272, secondo comma, del Codice civile prevede per la madre, e la conseguente necessità del ricorso a prove presuntive: sicché il fatto che il legislatore abbia limitato l'ambito di tali prove appare incensurabile perché tende a soddisfare la finalità di maggiore tutela cui ha riguardo l'ultimo comma dell'art. 30.

A dubbi potrebbe dar luogo l'altro limite relativo alla decadenza, e ciò in base alla considerazione che i motivi addotti a dar ragione del limite temporale di cui all'art. 271 potrebbero venire invocati anche in confronto alla dichiarazione giudiziale di maternità. É chiaro infatti che quando quest'ultima sia stata emessa contro la madre naturale che abbia, o al momento della procreazione della prole naturale o successivamente costituito una famiglia legittima, é suscettibile di compromettere i diritti dei membri di quest'ultima, ed allo stesso modo, se emessa nei confronti della madre nubile, i diritti al rispetto della sua personalità. Si può aggiungere che non diverso né meno difficoltoso sia il grado di certezza raggiungibile nella prova della maternità, dato che, a volte, come nei confronti degli "esposti", e comunque allorché facciano difetto i dati anagrafici, si può rendere impossibile l'accertamento del parto, ed anche quando quest'ultima si ottenga, può rimanere incerta l'identità del figlio con esso generato. E, ad aggravare ancora la difficoltà cui si accenna può concorrere pure la disposizione dell'art. 9 del D.L. 8 maggio 1927, n. 798, che fa tassativo divieto alle amministrazioni dei brefotrofi di rivelare a chiunque le indagini segrete da esse esperite per l'identificazione della madre. Tuttavia, dato che i casi prospettati sono non frequenti, ritiene la Corte di potere escludere che la disposizione in esame urti contro l'esigenza della ragionevolezza.

5. - Passando ora ad esaminare le censure sollevate, in via subordinata, in confronto al terzo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del Codice civile, é da osservare che la prima é motivata per relationem rispetto all'altra con cui si denunciava l'incostituzionalità del termine ex art. 271, sicché non può non seguire la sorte di questa ultima.

Quanto alla seconda, che denuncia la violazione dell'art. 3 della Costituzione per il fatto di assoggettare al termine predetto l'esperimento dell'azione di dichiarazione anche per la ipotesi prevista dall'art. 189 del Codice del 1865 (ratto o stupro violento nel tempo corrispondente a quello del concepimento), che la consentiva nel momento, é da osservare come (a parte il difetto di ogni rilevanza che la soluzione della questione avrebbe per la definizione del giudizio di merito, nel quale non si controverte su tale fattispecie) essa manchi di fondamento. Infatti la norma denunciata ha voluto pareggiare il trattamento giuridico delle azioni di riconoscimento in tutti i casi in cui l'art. 269 del Codice del 1942 le ha ammesse, e ciò anche in ordine al termine, nell'intento di eliminare i dubbi che sarebbero potuti sorgere per i nati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, dato che la precedente sottrazione al termine avrebbe potuto far ritenere "quesito" il diritto dei soggetti di cui si parla alla proposizione dell'azione senza limiti temporali, secondo i principi regolanti la successione delle leggi nel tempo. Principi che però possono cedere di fronte ad una contraria volontà legislativa, sempreché non si incontrino, come nella specie avviene, ostacoli nella Costituzione.

Non é esatta l'affermazione delle ordinanze che fa derivare l'asserita invalidità degli stessi motivi indicati nella sentenza n. 7 del 1963 perché questi riguardavano la diversità di trattamento fra i nati prima e dopo il luglio 1939 disposta dai primi commi dell'art. 123, per quanto atteneva al diritto di proposizione dell'azione, e non già al termine, che non veniva allora in considerazione perché non dedotto, né rilevante.

Egualmente infondato la Corte ritiene l'ultimo motivo prospettato, che fa derivare il contrasto con l'art. 3 del fatto della sperequazione che l'articolo in contestazione determinerebbe fra i nati anteriormente alla detta data, secondo che abbiano o no promosso entro il biennio dal compimento della maggiore età l'azione che risultava negata dalle leggi allora in vigore. É agevole osservare, con riferimento a quanto prima esposto, che tale risultato discende non dalla superstite parte del citato art. 123, bensì dai principi regolativi dell'efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale rispetto ai rapporti anteriori alla loro emanazione. In virtù dei medesimi tale efficacia si estende ad essi, salvo che non siano nel frattempo intervenuti eventi che li abbiano sottratti ad ogni possibilità di mutamento, secondo già statuito dalla precedente sentenza n. 58, riguardante una censura del tutto analoga a quella in esame.

Si può convenire con il giudice a quo nel rilevare gli "inconvenienti pratici" verificabili in conseguenza di tali effetti preclusivi, ma essi, appunto perché di mero fatto, non possono esercitare alcuna influenza. Allo stesso ordine di inconvenienti, giuridicamente irrilevanti, apparterrebbero, se fossero veri, quelli messi in rilievo dalla difesa di parte e fatti consistere nella inapplicabilità dell'annullamento disposto con la sentenza n. 7 del 1963 a nessun altro caso all'infuori di quello che ebbe a promuoverlo. Ma veri in tutti non sono, posto che dell'annullamento dei due primi comma dell'art. 123 potranno beneficiare tutti i nati prima del 1939 per i quali la decorrenza del biennio non si sia iniziata, o sia ancora in corso al momento dell'emanazione della sentenza, e ciò in applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 271.

La tesi della difesa dei resistenti che vorrebbe si facesse decorrere il termine di decadenza dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte, argomentata dalla apparenza di validità determinata dalla legge poi venuta meno in virtù della sentenza stessa, deve respingersi non già come potrebbe sembrare, pel fatto che conduca a negare l'efficacia retroattiva della medesima (perché anzi importa l'attribuzione di un più intenso effetto retroattivo, qual é quella che renderebbe inoperante la decadenza verificatasi), ma per la considerazione che, se fosse accolta, nell'assolutezza con cui é formulata, travolgerebbe ogni specie di effetti dei rapporti già esauriti, pregiudicando il bene, non rinunciabile, della certezza che con il loro mantenimento in vita si vuole salvaguardare.

Nessun sostegno alla tesi ora confutata può farsi derivare, secondo invece ritiene la difesa di parte, dalla sentenza n. 63 del 1966 perché essa non riguarda il problema dell'efficacia delle pronunce di annullamento, bensì la validità di una legge che, fissando il termine della prescrizione dei crediti di lavoro in modo da farlo decorrere anche durante il periodo di costanza del rapporto lavorativo, avrebbe potuto avere per effetto di indurre il lavoratore, per il suo stato di assoggettamento al datore di lavoro, a rinunciare all'esperimento dell'azione contro quest'ultimo, relativa a crediti insoddisfatti, con violazione del principio della irrinunciabilità dei diritti costituzionalmente garantiti al prestatore d'opera.

Il diverso problema dell'efficacia retroattiva delle sentenze di annullamento dev'essere affidato per la soluzione nei casi concreti ai giudici di merito, secondo la Corte ha ripetutamente affermato, e per ultimo nella citata sentenza n. 58 del 1967. Una competenza della Corte al riguardo potrebbe sorgere solo ove siano invocabili principi, consacrati nel testo costituzionale o in esse impliciti, dai quali si argomenti l'esigenza di derogare al criterio generalissimo enunciato della intangibilità degli effetti derivati da rapporti esauriti: principi che nel caso in esame non possono ricavarsi, come si é detto, dal solo art. 3 della Costituzione che é stato invocato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 271 del Codice civile e 123, terzo comma, delle disposizioni transitorie al Codice civile, sollevato dalle ordinanze della Corte di appello di Bologna in riferimento agli artt. 30 e 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1969.