Ordinanza n. 40 del 1968
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ORDINANZA N. 40

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, che ha conferito efficacia erga omnes all'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, e del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, che ha conferito efficacia erga omnes al contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Gerardi Luigi e l'Istituto poligrafico dello Stato, iscritta al n. 216 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte in cui ha conferito efficacia erga omnes alle disposizioni relative alla costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato contenute nell'accordo interconfederale del l8 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali ed al D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui ha conferito efficacia erga omnes all'art. 11 del C.C.N.L. 1 ottobre l959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, in forza del quale "per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono gli accordi interconfederali";

che le questioni proposte dal giudice a quo riguardano: a) il contrasto che si dovrebbe ravvisare fra le norme impugnate e l'art. 39 della Costituzione, determinato dalle funzioni assegnate alle associazioni - sindacali per la nomina del collegio di conciliazione ed arbitrato in tema di licenziamenti individuali; b) la violazione dell'art. 76 della Costituzione, perché mentre nei limiti della delega conferita al Governo dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, rientrerebbe la funzione del collegio (come la Corte accerto nella sentenza n. 50 del 1966), l'intervento delle organizzazioni sindacali non sarebbe da considerare strettamente necessario a conseguire il fine indicato dal legislatore delegante;

che l'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata;

che nel presente giudizio si é costituito (atto 16 dicembre 1966) il signor Luigi Gerardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio Becca e Luciano Ventura, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 15 dicembre 1966), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; che il signor Gerardi ha concluso chiedendo che la questione sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione venga dichiarata non fondata e che per la questione concernente l'art. 39 della Costituzione gli atti vengano restituiti al Tribunale perché questi ne valuti la rilevanza in relazione al contenuto della domanda proposta con l'atto di citazione; che l'Avvocatura ha concluso chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che l'ordinanza motiva il convincimento del giudice a quo sulla rilevanza delle questioni, sicché queste risultano ritualmente proposte;

che il D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, viene impugnato solo nella parte in cui conferendo efficacia erga omnes all'art. 11 del C.C.N.L. 1 ottobre 1959 estende anche ai rapporti relativi ai lavoratori grafici ed affini la procedura arbitrale prevista per i licenziamenti individuali dall'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, reso efficace erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011;

che con la sentenza n. 50 del 1966 questa Corte escluse che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, violi l'art. 76 della Costituzione e ciò sul presupposto che la parte dell'accordo interconfederale riguardante il Collegio arbitrale e la sua funzione "si trova in un nesso inscindibile con la disciplina sostanziale del licenziamento e si incorpora in questo";

che é del tutto evidente che questa giustificazione si estende alle modalità della composizione e della nomina di tale collegio, atteso che, trattandosi - come la Corte accertò in quella occasione - di arbitrato non rituale, le norme relative non possono essere considerate dissociabili dal complessivo scopo che il procedimento intende raggiungere e che é stato giudicato conforme alla finalità indicata dalla legge di delegazione;

che pertanto la questione relativa alla violazione del l'art. 76 della Costituzione deve essere dichiarata, anche sotto il profilo messo in evidenza dall'attuale ordinanza di rimessione, manifestamente infondata; che con sentenza n. 98 del 1967 la Corte ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 39 della Costituzione e con ordinanza n. 15 del 1968 la stessa questione, appunto sul presupposto della intervenuta decisione, é stata dichiarata manifestamente infondata;

che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare tali decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, ed al D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, sollevate dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 76 e 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA  - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1968.