ORDINANZA N. 15
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali del lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1966 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e Pastore Vincenzo, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio; Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata la Cortedi appello di Napoli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 39 della Costituzione; che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967; che nel presente giudizio si sono costituiti: a) il signor Vincenzo Pastore, con deduzioni depositate il 25 settembre 1967 (e quindi fuori del termine stabilito) rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Crisci e Ubaldo Prosperetti, il quale ha chiesto che la norma impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima; b) il signor Vincenzo Perna (atto depositato il 24 giugno 1967), rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che la questione proposta é identica a quella che é stata oggetto della sentenza n. 98 dell'8 luglio 1967; che con detta sentenza la Corte accertò che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, non contrasta con l'art. 39 della Costituzione; che non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P. R 14 luglio 1960, n. 1011, sollevata dalla Corte di appello di Napoli, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1968.