Sentenza n. 33 del 1968
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SENTENZA N. 33

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi primo, secondo e terzo, 2 nn. 3, 5, commi primo e secondo, e 7 del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 76 - recanti norme sulla istituzione e sulle attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta - , promossi con 1e seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1966 dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale, sul ricorso di Artaz - Dotto Giuseppe contro Montesano Giuseppe ed altri, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;

2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1966 dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale, sul ricorso di Andrione Mario ed altri contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione della Valle d'Aosta ed altri, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967;

3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1967 dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale, sul ricorso della società Funivia del Monte Rosa contro la società Impianti sportivi a Gressoney La Trinité (I.S.A.G.), iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967;

4) ordinanza emessa l'11 marzo 1967 dalla Corte del conti - Sezione prima giurisdizionale - nel giudizio promosso da Belley Edmondo, esattore tesoriere del Consorzio esattoriale di Villenuove, avverso la decisione 26 ottobre 1965 della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Con tre ordinanze - emesse rispettivamente in data 10 e 20 dicembre 1966 e 27 gennaio 1967 sui ricorsi proposti da Artaz - Dotto Giuseppe contro Montesano Giuseppe ed altri, da Andrione Mario ed altri contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri e dalla società per azioni Funivia del Monte Rosa contro la società Impianti sportivi a Gressoney La Trinité - la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale, ha proposto a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, nn. 2 e 3 del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 76 - recanti norme sulla istituzione e sulle attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta - in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione.

Nelle citate ordinanze, motivate in maniera pressoché identica, si rileva che é incompatibile con i principi costituzionali di indipendenza ed imparzialità dei giudizi la presenza, quali componenti la Giunta, di funzionari statali, quali il consigliere di prefettura di Torino designato dal Prefetto e dell'intendente di finanza di Aosta. Gli organi governativi centrali sarebbero, infatti, in grado di presiedere indirettamente alla loro nomina e potrebbero provocarne la sostituzione mediante trasferimenti di sede, influendo in tal modo sulla composizione e sulle decisioni della Giunta.

Le tre ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967, n. 77 del 25 marzo 1967 e n. 89 dell'8 aprile 1967.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

In termini più ampi la questione di costituzionalità del D.L.C.P.S. n. 367 del 1946 é stata proposta alla Corte con l'ordinanza 11 marzo 1967 emessa dalla Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale - nel giudizio promosso da Belley Edmondo, esattore tesoriere del Consorzio esattoriale di Villenueve, avverso la decisione 26 ottobre 1965 della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta. Le censure di incostituzionalità sono state in particolare rivolte nei riguardi:

1) dell'art. 1, commi primo, secondo e terzo, rilevandosi che la partecipazione in qualità di componenti della Giunta di un consigliere della prefettura di Torino, designato dal prefetto e dell'intendente di finanza di Aosta, nonché la designazione del rispettivi supplenti, risultano in contrasto con il principio di indipendenza del giudici sancito dagli artt. 101 e 108 della Costituzione e con l'art. 25, potendo prospettarsi l'ipotesi che venga mutata la composizione del collegio con intenzionali trasferimenti del funzionari amministrativi;

2) degli artt. 2, nn. 3,5, commi primo e secondo, e 7 che riguardano la competenza della Giunta in materia di giurisdizione contabile. Denuncia l'ordinanza in primo luogo un contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 108 della Costituzione osservando in particolare che il primo comma dell'art. 5 e l'art. 7 rinviano - per la disciplina di tali giudizi e per le norme applicabili agli amministratori e impiegati della Valle e tutti coloro che hanno maneggio di denaro - a disposizioni del T.U. della legge comunale e provinciale già dichiarate invalide con la sentenza della Corte n. 55 del 1966 relativa ai Consigli di prefettura. Sul comma secondo dell'art. 5, che prevede l'intervento alle riunioni della Giunta, con voto consultivo, di altri due membri (ragioniere capo dell'amministrazione della Valle o, in sua vece il direttore di ragioneria dell'intendenza e il funzionario che ha compilato la relazione sul conto), l'ordinanza osserva che trattasi di membri con imprecisati compiti che possono portare a una disparità di trattamento per come é stato già rilevato dalla Corte nella richiamata sentenza n. 55 del 1966 nei riguardi della norma contenuta nell'art. 23 del T.U. della legge comunale e provinciale.

Si denuncia, infine, il contrasto fra le indicate norme e l'art. 103, comma secondo, della Costituzione. Fa presente l'ordinanza che sebbene tale contrasto sia stato negato dalla Corte in relazione alla giurisdizione del Consigli di prefettura (sentenza n. 17 del 1965), la questione meriterebbe un riesame.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Nessuno si é costituito in questa sede.

 

Considerato in diritto

 

1. - I quattro giudizi, avendo ad oggetto questioni di legittimità costituzionale relative allo stesso decreto legislativo, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Censura comune alle tre ordinanze della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta é quella riguardante la composizione della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, in ordine alla quale é stato dedotto che é incompatibile con i principi di imparzialità e di indipendenza del giudici, sanciti dagli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione la presenza del componenti indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 1, comma secondo, del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, e cioè del consigliere della prefettura di Torino, designato dal prefetto, e dell'intendente di finanza di Aosta. Sostanzialmente identica é la censura che l'ordinanza della Corte dei conti ha formulato oltre che per le disposizioni ora indicate, anche nei confronti dei comma terzo dello stesso art. 1, che riguarda la designazione dei membri supplenti destinati a sostituire in caso di assenza o impedimento i suddetti componenti, nonché dell'art. 5, comma secondo, che, per le decisioni della Giunta in materia di giurisdizione contabile, prevede l'intervento, con voto consultivo, del ragioniere capo dell'amministrazione della Valle e del funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto.

L'ordinanza della Corte dei conti ha inoltre sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, nn. 3, 5, comma primo, e 7 contenente norme attributive di competenza e sulla procedura in materia giurisdizionale contabile, ravvisando in esse un contrasto anche con gli artt. 3, 24, 25 e 103 della Costituzione.

2. - La prima e fondamentale censura che investe la composizione in sede giurisdizionale della Giunta della Valle d'Aosta é fondata. Evidente é l'analogia tra la questione ora in esame e quelle proposte in ordine alla composizione in sede giurisdizionale dei Consigli di prefettura e delle Giunte provinciali amministrative, decise rispettivamente con sentenze n. 55 del 1966 e n. 30 del 1967.

Anche nei riguardi dei componenti della Giunta della Valle indicati nei nn. 2 e 3 dell'impugnato art. 1 sono ravvisabili motivi validi per escludere che l'organo giurisdizionale cui appartengono (non diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare nelle richiamate sentenze) possa essere considerato indipendente. Trattasi infatti di funzionari: consigliere di prefettura - ora direttore di sezione - designato dal prefetto di Torino e intendente di finanza di Aosta, la cui nomina, sebbene avvenga per la durata di un biennio (con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 modificato dall'art. 3 della legge 1 marzo 1949, n. 76) resta pur sempre basata sul presupposto di un titolo particolare quale appunto l'appartenenza del primo alla prefettura di Torino e la destinazione del secondo alla direzione dell'intendenza di finanza di Aosta.

Il potere esecutivo, rispetto al quale detti funzionari si trovano in posizione di dipendenza gerarchica, ha quindi la possibilità, assolutamente discrezionale di far venire meno tale presupposto disponendo il trasferimento in altra sede di detti funzionari con conseguente loro decadenza dalla nomina a componenti della Giunta anche prima della scadenza del termine fissato nel decreto presidenziale. La rinnovazione, sia pure parziale, del consesso giurisdizionale, dipenderebbe in definitiva dal potere spettante all'amministrazione centrale in ordine alla carriera ed ai trasferimenti del funzionari in questione. Vero é che essi - a differenza di quanto osservato per le Giunte provinciali amministrative - non rappresentano la maggioranza dei componenti dell'organo giurisdizionale in esame. Ma a parte che ne costituiscono i due quinti sta di fatto che la partecipazione ad un organo giurisdizionale di un solo componente - non indipendente é sufficiente a minare l'imparzialità dell'organo.

Questi rilievi valgono ovviamente anche nei confronti dei membri supplenti (art. 1, comma terzo) designati dal prefetto di Torino e dall'intendente di finanza di Aosta.

Per quanto riguarda alfine i membri che, con voto consultivo, intervengono alle riunioni in sede giurisdizionale contabile (art. 5, comma secondo) é agevole rilevare che sono anche essi funzionari della Regione o dello Stato in posizione di dipendenza rispetto ai superiori gerarchici. La partecipazione alle riunioni della Giunta del ragioniere capo dell'amministrazione regionale, o in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilità, del direttore della ragioneria provinciale di Aosta, nonché del funzionario della ragioneria regionale che ha compilato la relazione sul conto, risulta inoltre in contrasto, come rilevato dall'ordinanza della Corte dei conti, con gli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione perché il riconoscere a detti funzionari la possibilità di rappresentare le ragioni dell'amministrazione ai giudici, dopo che questi si sono riuniti per decidere, dà luogo ad una evidente disparità rispetto al trattamento fatto alle parti private.

La dichiarazione di illegittimità delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 non riguarda naturalmente la composizione della Giunta in sede amministrativa presieduta, ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 1949, n. 76, dal rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento di cui all'art. 45 dello Statuto regionale.

3. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni riflettenti la composizione della Giunta in sede giurisdizionale deve essere pronunciata l'incostituzionalità ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti altre norme contenute nel D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367:

- art. 2, nn. 1 e 2, che attribuiscono alla Giunta la competenza a giudicare rispettivamente "i ricorsi concernenti la legittimità del provvedimenti della Valle d'Aosta e degli Enti pubblici sottoposti alla tutela e vigilanza dell'amministrazione pubblica locale e le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale";

- artt. 3 e 4 che attribuiscono alla Giunta competenza anche nel merito e giurisdizione esclusiva nelle controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono rispettivamente identica competenza e giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa e che "riguardano gli Enti indicati nel n. 1 dell'art. 2";

- art. 5, comma primo, integrato con l'art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 371, nella parte in cui per la disciplina del procedimento dinanzi alla Giunta rinvia alle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e avanti la Giunta provinciale amministrativa.

Va anche dichiarata, sempre ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenute nel titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, le cui norme non vennero comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 30 del 1967 in quanto applicabili alla Giunta giurisdizionale della Valle, la composizione della quale non aveva formato oggetto di impugnazione.

4. - L'ordinanza della Corte dei conti ha dedotto l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 103 della Costituzione, degli artt. 2, n. 3, e 5, comma primo, del D.L.C.P.S. n. 367 del 1946, contenenti norme sulla competenza e sulla procedura in materia di giurisdizione contabile della Giunta della Valle. Sotto tale profilo la Corte ha già avuto occasione di rilevare,: allorché analoga eccezione era stata sollevata per la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura, che il Costituente non ha inteso riservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della contabilità pubblica. Né sussistono, nel caso in esame, motivi nuovi e argomenti validi da giustificare una diversa pronuncia sulla specifica questione.

Anche le norme anzidette devono tuttavia essere dichiarate incostituzionali. Gli artt. 2, n. 3, e 5, comma primo, contengono un rinvio alle disposizioni regolanti la competenza e la procedura nella stessa materia giurisdizionale contabile dei Consigli di prefettura. Con la sentenza n. 55 del 1966 la Corte ha già pronunciato l'incostituzionalità di tali ultime disposizioni con salvezza però della loro applicazione alla Giunta della Valle, le norme relative alla quale non erano state allora impugnate. É evidente che, venendo ora a dichiararsi l'illegittimità della composizione della Giunta, viene anche a cadere la residua applicabilità delle disposizioni in questione.

Occorre alfine pronunciare l'illegittimità dell'art. 7 limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che hanno il maneggio del denaro della Valle, li assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilità previste dagli artt. 251 a 260 di detta legge.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente "Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta":

- art. 1, commi secondo e terzo, per la sola parte relativa alla composizione della Giunta in sede giurisdizionale, e art. 5, comma secondo.

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre disposizioni del predetto decreto legislativo:

- artt. 2, 3, 4 e 5 ,comma primo - integrato con l'art. 1 del D.L. 3 aprile 1948, n. 371 - e commi terzo, quarto e quinto;

- art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Valle, li assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilità previste dagli artt. 251 e 260 di detto testo unico;

dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenute nel titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1968.