SENTENZA N. 30
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e dell'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi sulle elezioni comunali, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1966 dal Consiglio di Stato in s.g. Sezione V - sul ricorso di Dantonia Rocco contro Tresso Alberto, iscritta al n. 186 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 8 luglio-27 agosto 1966 intervenuta in un giudizio vertente tra Dantonia Rocco e Tresso Alberto, e riguardante le operazioni relative alle elezioni comunali del Comune di Front Canavese svoltesi nel novembre 1964, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che prevede la competenza della Giunta provinciale amministrativa a conoscere dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli comunali in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali, e dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, che regola la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione. Ciò in quanto, dei cinque membri che compongono la Giunta in sede giurisdizionale, tre sono funzionari statali e non si trovano in condizione di indipendenza dal Governo, mentre gli altri due sono emanazione dei Consigli provinciali e non si trovano in condizione di indipendenza dai Consigli stessi e dai partiti politici cui appartengono; e in quanto sia i primi che i secondi non offrono sufficienti garanzie di imparzialità nei giudizi.
L'ordinanza é stata notificata alle parti in causa il 14 settembre 1966 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il giorno successivo. Essa é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 20 settembre 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 29 ottobre 1966.
Nessuno si é costituito nel giudizio davanti a questa Corte. Pertanto la causa é stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Considerato in diritto
1. - Nelle more del presente giudizio di legittimità costituzionale é entrata in vigore la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, contenente modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, la quale ha fatto venir meno la competenza delle Giunte provinciali amministrative preesistente nella materia di tale contenzioso. Ma in base all'art. 8 di tale legge questa non ha applicazione per i giudizi che - come quello nel quale é stata proposta la presente questione di legittimità costituzionale - abbiano già superato, al momento della entrata in vigore della legge, la fase di competenza della Giunta. Pertanto il sopravvenire della nuova legge non determina la necessità di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per un riesame della rilevanza della questione alla luce della legge sopravvenuta.
2. - Per quanto proposta in un giudizio in materia elettorale, e con riferimento alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in tale materia, la questione rimessa a questa Corte riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, regolata dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, e comune a tutte le competenze giurisdizionali spettanti a tale organo nell'anzidetta composizione.
3. - Il primo profilo sotto il quale la questione viene proposta é quello della mancanza di indipendenza e di imparzialità del giudice - quindi del contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione - pel fatto che tre dei cinque componenti della Giunta sono funzionari statali e non si trovano in condizioni di indipendenza dal Governo.
Tali componenti sono, in base all'impugnato art. 1, il prefetto (o chi ne fa le veci), che presiede la Giunta, e due consiglieri di prefettura (ora, in base alle innovazioni introdotte dal T.U. sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, due funzionari della carriera prefettizia - e cioè appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno - aventi, di norma, la qualifica di direttori di sezione). Questi ultimi vengono designati al principio di ogni anno dal prefetto e vengono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da un supplente designato tra gli stessi funzionari e allo stesso modo (art. 1 cit., comma secondo, e art. 9, comma secondo, decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111).
Con la sentenza n. 55 del 1966 questa Corte ebbe già a constatare che, in base alla legislazione vigente, tanto il prefetto (o il suo vicario), quando gli anzidetti funzionari di prefettura si trovano in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, il quale é anche competente ad adottare nei loro confronti i provvedimenti relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimenti; che i prefetti sono i principali strumenti operativi del Governo in sede locale e che il Governo dispone della possibilità di collocarli a disposizione e a riposo con provvedimento pienamente discrezionale; che gli altri due funzionari di prefettura sono a loro volta dipendenti diretti del prefetto, il quale é altresì competente a redigerne i rapporti informativi. Tali constatazioni la Corte ebbe ad effettuare in una controversia nella quale si discuteva della legittimità costituzionale delle disposizioni relative alla composizione dei Consigli di prefettura in sede giurisdizionale, dei quali egualmente facevano parte il prefetto (o il suo vicario) e due funzionari di prefettura dello stesso rango di quelli che entrano a far parte delle Giunte provinciali amministrative. Dalla riferita constatazione, riguardante la posizione dei tre funzionari in questione, e dalle modalità, assolutamente discrezionali, della destinazione di essi al consesso giurisdizionale e della loro sostituzione - affatto analoghe a quelle relative ai Consigli di prefettura e considerate nella ricordata sentenza - , risulta chiaramente che i funzionari stessi - i quali costituiscono la maggioranza dei componenti della Giunta - non si trovano in posizione di indipendenza rispetto al Governo, e che, per di più, due di essi si trovano in posizione di stretta subordinazione rispetto al presidente del consesso.
Ciò é sufficiente a far escludere che le Giunte provinciali amministrative (non diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare per i Consigli di prefettura) possano esser considerate organi giurisdizionali indipendenti.
Il pericolo poi che la mancanza di indipendenza possa degenerare in mancanza di imparzialità non é difficile a intuire, quando si considerino le materie spettanti alla giurisdizione di questo organo, tra le quali rientrano le controversie sulle elezioni amministrative, i provvedimenti delle amministrazioni locali autonome, e persino provvedimenti dell'autorità governativa locale.
4. - Siccome le affermazioni che precedono sono sufficienti a far dichiarare l'illegittimità della attuale composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, quale risulta regolata dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, può considerarsi assorbita ogni altra questione riguardante la composizione stessa.
5. - Poiché le disposizioni riguardanti la competenza delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale e quelle riguardanti la procedura davanti ad esse trovano applicazione anche per altre giurisdizioni - le prime per la Giunta giurisdizionale amministrativa per la Valle d'Aosta (art. 2 decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367), le altre per quest'ultima e per i tribunali regionali amministrativi di recente istituzione (rispettivamente, art. 5 del decreto legislativo citato e art. 83/11 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto con l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) - , la Corte ritiene di non dovere estendere anche ad esse la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Ciò vale per lo stesso terzo comma dell'art. 83 del T.U. n. 570 del 1960 impugnato in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme integrative del decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 22 marzo 1967.