Ordinanza n. 123 del 1967
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 123

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 41, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1966 dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Celanzi Luigi, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Celanzi Luigi, il pretore di Fermo, con ordinanza del 27 aprile 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T. U. delle leggi comunale e provinciale), concernenti l'oblazione in materia di contravvenzioni ai regolamenti comunali, nonché dello art. 41, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che rinvia alle suddette disposizioni per quanto concerne l'oblazione per le contravvenzioni ai regolamenti in materia edilizia;

che secondo il pretore il denunciato contrasto sarebbe determinato dal riconoscimento all'autorità amministrativa di un potere discrezionale in ordine sia all'accoglimento della istanza di oblazione, sia alla misura della somma da pagarsi a tali fini;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966;

che non vi é stata costituzione di parti;

Considerato che la facoltà concessa all'autorità amministrativa di accogliere o meno l'istanza di oblazione e di fissare volta per volta la misura della somma da pagare é in particolare prevista dal solo art. 108, mentre nelle altre disposizioni del citato T. U. é fissata la misura dell'ammenda prevista in genere per le violazioni ai regolamenti comunali (art. 106), é disciplinata l'oblazione nelle mani dell'agente o funzionario che ha accertato l'infrazione (art. 107), sono stabilite le conseguenze della eventuale mancata oblazione (art. 109), ed infine é regolata la ripartizione dei proventi delle ammende (art. 110), e a sua volta nell'art. 41 della legge n. 1150 é soltanto disposto un rinvio alle norme sopra elencate;

che la questione di legittimità proposta dal pretore di Fermo, e così delimitata, é identica a quella oggetto della sentenza n. 95 del 26 giugno 1967;

che con detta sentenza la Corte, riportandosi anche a quanto, su identico oggetto, fu rilevato con la precedente sentenza n. 25 del 1967, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono in questa materia poteri discrezionali all'autorità amministrativa;

che non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe, e ordina la restituzione degli atti al pretore di Fermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.